LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 29.05.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Mioso Taina Franciele DOS SANTOS/A.S.D.CITTA’ DI FALCONRA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Mioso Taina Franciele DOS SANTOS/A.S.D.CITTA’ DI FALCONRA

La C.A.E. riunitasi in data 03.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DOS SANTOS MIOSO TAINA FRANCIELE, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 13.03.2024 alla società ASD Città di Falconara e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato per la società ASD Città di Falconara, militante nel campionato di calcio a 5 serie A Elite, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 25.000,00 con decorrenza dal 01.09.2022;

- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 7.500,00, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 17.500,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD Città di Falconara, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor DOS SANTOS MIOSO TAINA FRANCIELE della somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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