LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 29.05.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice GREPPI/A.S.D.FEMMINILE RICCIONE

RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice GREPPI/A.S.D.FEMMINILE RICCIONE

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.5.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Alice Greppi del 21.2.2024, ricevuto a mezzo pec il 13.3.2024 e regolarmente notificato alla ASD Femminile Riccione in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD Femminile Riccione (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale della calciatrice;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la ricorrente, virtualmente avvisata e presente, attraverso il proprio difensore, all’udienza fissata;

OSSERVA

La ricorrente calciatrice ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Femminile Riccione nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 22.8.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 10.000,00.

La calciatrice Greppi, in particolare, ha dedotto che l’associazione, nonostante lei avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, le avrebbe corrisposto il minor importo di euro 6.000,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 4.000,00 “ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

All’udienza dell’8.5.2024 il difensore della ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la ASD Femminile Riccione non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dalla sig.ra Greppi, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla associazione convenuta, nella misura dichiarata dalla ricorrente nell’atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Femminile Riccione debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 4.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge). 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Femminile Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della calciatrice Alice Greppi dell’importo di euro 4.000,00, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Femminile Riccione di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

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