DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1039 del 20.05.2024 – Delibera – GARA DEL 18/05/2024: ASD EUR CALCIO A 5 – ASD CIOLI ARICCIA C5

GARA DEL 18/05/2024: ASD EUR CALCIO A 5 – ASD CIOLI ARICCIA C5

Reclamo proposto da: Cioli Ariccia C5 Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD CIOLI ARICCIA C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso depositato in data 19/05/2024 la ASD CIOLI ARICCA C5 ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse disposta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della squadra avversaria per aver schierato quest’ultima un calciatore in posizione irregolare. Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società ASD CIOLI ARICCIA C5 non è pervenuto nelle modalità e nel rispetto dei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 172/A del 04/03/2024 (richiamato anche nel C.U.722 del 05/04/2024) per le gare della fase di Play Off Serie del Campionato di Serie A2 Maschile organizzato dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2023/2024) che tassativamente ha statuito che " ... per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;"; Rilevato dal referto di gara che la ricorrente non ha provveduto a presentare al direttore di gara il preannuncio di ricorso entro 30 minuti dal termine della gara, così come previsto a pena di inammissibilità dall’art.67 comma 1 del C.G.S. nei nuovi termini abbreviati sopra indicati;

P.Q.M.

decide: a) di respingere il ricorso dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: ASD EUR CALCIO A 5 – ASD CIOLI ARICCIA C5 6 - 5 ; b) la tassa del ricorso viene addebitata.

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