F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0127/CFA pubblicata il 30 Maggio 2024 (motivazioni) – Procura federale interregionale/A.C.D. Anitrella

Decisione/0127/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0127/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Federica Varrone - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0127/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale, in persona del Procuratore federale interregionale in data 29.4.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 358 del 19.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 maggio 2024, l’Avv. St. Federica Varrone e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la reclamante e l’Avv. Marco Torriero per la società A.C.D. Anitrella.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 16 maggio 2023 il Comitato regionale del Lazio trasmetteva alla Procura federale la decisione del Giudice sportivo territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 333 del 13 aprile 2023, avente ad oggetto il reclamo proposto dalla società A.C.D. Anitrella relativamente alla gara Anitrella - Arce 1932 disputata in data 19 marzo 2023 e valevole per il girone E del campionato di Promozione del Comitato regionale Lazio.

Il Giudice sportivo territoriale, in particolare, nel respingere il reclamo proposto dalla società A.C.D. Anitrella, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale in quanto "Dal ricorso proposto dalla società Anitrella, si rilevano delle gravi denunzie nei confronti dell'arbitro, che meritano un approfondimento".

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento emergeva che, come riportato nel referto di gara dall'arbitro e dagli assistenti dell'arbitro, al termine della gara Anitrella - Arce 1932 disputata in data 19 marzo 2023 e valevole per il girone E del campionato Promozione del Comitato regionale Lazio, "persone...riconducibili alla società Anitrella...entravano sul tdg per inveire nei nostri confronti. ln particolare, un uomo, che veniva definito dalla Sig.ra Raponi Martina colui che comanda tutto qui, si dirigeva verso di me faccia a faccia, con fare fortemente minaccioso, mi urlava parole ingiuriose, offensive e gravemente minatorie. Ci veniva impedito quindi di raggiungere il locale spogliatoi ed eravamo costretti a sostare ancora sul tgd, mentre il suddetto reiterava il suo comportamento. ln seguito, riuscivamo a raggiungere gli spogliatoi e queste persone non identificate (erano almeno tre) sostavano di fronte all'entrata, continuando a minacciarci e a offenderci, insieme agli altri dirigenti dell'Anitrella. Una volta entrati negli spogliatoi e chiusa la porta continuavamo a sentire le loro grida e le loro offese e minacce dall'esterno ...".

L'attività inquirente svolta consentiva di identificare nel Sig. Francesco Traversari, presidente della società A.C.D. Anitrella, il soggetto indicato dalla Sig.ra Martina Raponi come "colui che comanda tutto qui" ed autore delle minacce e delle frasi ingiuriose proferite nei confronti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali al termine della gara, sia mentre gli stessi si trovano sul terreno di gioco, sia una volta rientrati negli spogliatoi.

Le risultanze probatorie acquisite, inoltre, consentivano di identificare nel Sig. Antonio Raponi, direttore sportivo nella stagione sportiva 2022 - 2023 tesserato per la ACD Anitrella, l’autore, in concorso con il Sig. Francesco Traversari, delle minacce e delle frasi ingiuriose proferite nei confronti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali al termine della predetta gara, sia mentre gli stessi si trovano sul terreno di gioco, sia una volta rientrati negli spogliatoi.

2. I sigg.ri Francesco Traversari ed Antonio Raponi, a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, convenivano con la Procura federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

3. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 260/AA del 14 dicembre 2023 veniva reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva, che prevedeva l'applicazione della sanzione di 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico della società A.C.D. Anitrella.

Per quanto qui interessa, l’ammenda inflitta alla società veniva calcolata applicando il beneficio massimo previsto dall’art. 126, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, ovvero, la riduzione fino alla metà della sanzione di 600,00 euro applicabile in via ordinaria.

4. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 341 /AA del 20 febbraio 2024 veniva resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.C.D. Anitrella, in quanto la società non aveva versato l'ammenda pattuita ed era inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di giustizia sportiva per l'adempimento.

5. Con atto del 15 Marzo 2024 Prot.23331 /1114 Pfi 22 23/PM/vdb-ag, pertanto, la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio la società A.C.D. Anitrella, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Traversari ed Antonio Raponi, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

1) Sig. Francesco Traversari, all'epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Anitrella:

- violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. a), del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Anitrella - Arce 1932 disputata in data 19 marzo 2023 e valevole per il girone E del campionato di Promozione del Comitato regionale Lazio, dopo aver fatto ingresso sul terreno di gioco unitamente al Sig. Antonio Raponi, direttore sportivo tesserato per la stessa società, e ad alcuni sostenitori, proferito nei confronti dei componenti la terna arbitrale ripetute espressioni di contenuto intimidatorio, nonché gravemente ingiuriose ed irriguardose;

2) Sig. Antonio Raponi, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.C.D. Anitrella:

- violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Anitrella - Arce 1932 disputata in data 19 marzo 2023 e valevole per il girone E del campionato di Promozione del Comitato regionale Lazio, dopo aver fatto ingresso sul terreno di gioco unitamente al Sig. Francesco Traversari, presidente della stessa società, e ad alcuni sostenitori, proferito nei confronti dei componenti la terna arbitrale ripetute espressioni di contenuto intimidatorio, nonché gravemente ingiuriose ed irriguardose, tra le quali la seguente: "Hai cacciato il dirigente mò andiamo in galera, mò non ci andiamo a giocare domenica, perché hai espulso il Dirigente, non ci andiamo a giocare domenica, solo questo ti è rimasto a te i cartellini, così fai la legge tu con i cartellini in mano, poi in mezzo al campo si cacano sotto, si cacano sotto".

6. All’udienza dibattimentale del giorno 11 aprile 2024 compariva solo il rappresentante della Procura federale che instava per l’accoglimento del deferimento e l’applicazione dell’ammenda di 900,00 a carico della società A.C.D. Anitrella. Detta sanzione veniva calcolata sulla base della sanzione di 600,00, posta a base dell’accordo di cui all’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, maggiorata di un terzo in dipendenza del mancato rispetto dell’accordo concluso.

7. Con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 344 del 12 aprile 2024, l’adito Tribunale federale territoriale riteneva documentalmente accertata la responsabilità della società deferita e disponeva la comminazione dell’ammenda di euro 450,00.

8. La Procura federale interregionale ha proposto reclamo avverso la predetta decisione ritenendo incongrua la sanzione irrogata e chiedendo la comminazione della sanzione di 900,00 di ammenda.

9. All'udienza del 28 maggio 2024, tenutasi in videoconferenza, è comparso per la Procura federale l’Avv. Andrea Dellavalle e per la società A.C.D. Anitrella l’Avv. Marco Torriero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è affidato a due motivi.

Con il primo, la Procura lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

A suo avviso, la disposta comminazione dell’ammenda pari ad 450,00, in luogo della richiesta applicazione della sanzione pari a 900,00, è ingiusta ed erronea in quanto non terrebbe conto dei principi generali sanciti dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui, ove l’accordo di cui all’art. 126 del C.G.S. non venga rispettato, si moltiplicano gli incombenti a carico degli organi della giustizia sportiva, con conseguente necessità di maggiorazione dell’importo della sanzione (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022). In tali casi, in considerazione del comportamento complessivo tenuto dal deferito, si procede di regola - all’applicazione della sanzione nella misura base aumentata di un terzo (cfr. T.F.N. decisione n. 165/TFNSD-202220239.

Con il secondo motivo di reclamo, la Procura lamenta la violazione degli artt. 44 e 51 del Codice di giustizia sportiva per assoluta mancanza di motivazione nella decisione impugnata, sia in ordine alle ragioni del mancato accoglimento delle sanzioni richieste, sia in merito all’iter logico giuridico seguito dal Tribunale per l’adozione della modesta sanzione irrogata.

2. Il reclamo è meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che il Codice di giustizia sportiva disciplina separatamente l’ipotesi in cui l’accordo tra l’incolpato e il Procuratore intervenga prima del deferimento (art. 126) da quella in cui il patteggiamento interviene quando – tramite formale deferimento – la vicenda contenziosa è già approdata in giudizio (art. 127).

Mentre nel primo caso è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello sport e al Presidente federale per le loro eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS), per l’ipotesi di accordo successivo al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisca l’efficacia con apposita decisione.

Questa Corte federale, al riguardo, ha precisato che le conseguenze di tale distinguo non sono di poco momento, evidentemente , perché se il patteggiamento pre-deferimento rimane nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale (cfr. CFA, Sez. I, n. 88/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).

3. Premessa tale distinzione, nel caso all’esame occorre, in via preliminare, stabilire se nel giudizio disciplinare conseguente alla risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126, il giudice possa o meno sindacare la congruità della sanzione base (sulla quale fu calcolata la pena patteggiata) o sia vincolato alle risultanze acquisite in sede precontenziosa.

A tal riguardo, il Collegio intende di dare continuità ai precedenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte dove è stato affermato “il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda” (cfr. CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I. n. 50/2023-2024).

In definitiva, secondo i principi di diritto enucleabili dalla citata giurisprudenza, l’accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorché ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso: e ciò in quanto l’ordinamento sportivo e quello federale sono chiari nel demandare agli organi giudicanti la ineludibile competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari (cfr. CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).

Declinando le esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi che il Tribunale non era vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo al riguardo procedere a una autonoma valutazione di congruità.

4. Ciò premesso, scrutinando preliminarmente il secondo motivo di ricorso, risultano condivisibili le doglianze della Procura reclamante secondo cui la decisione impugnata è priva di motivazione, stante la pressoché totale assenza del percorso logicogiuridico seguito per la comminazione della sanzione irrogata.

La motivazione della decisione è affidata, sul punto, alla sola seguente affermazione: “ il Tribunale ritiene, per i fatti di cui è causa, di poter ridurre l’ammenda a carico della società per parametrarla a fattispecie analoghe” e difetta totalmente dell’indicazione di quali sarebbero le fattispecie analoghe e quali parametri sarebbero in tali casi applicabili. Né, tantomeno, vi è alcun riferimento alle ragioni del mancato accoglimento delle sanzioni richieste dalla Procura reclamante.

Il Tribunale, dunque, pur avendo espressamente accertato la veridicità fattuale degli addebiti posti a base dell’atto di deferimento, è incorso nella violazione degli articoli 44, comma 4, e 51 del Codice di giustizia sportiva, in quanto ha disposto la comminazione alla società deferita dell’ammenda di 450,00 senza alcuna motivazione. La sanzione comminata, peraltro, è persino inferiore rispetto alla sanzione base individuata in fase di patteggiamento pregiudiziale e, anche sotto detto profilo, sarebbe stato necessario indicare le ragioni sottese a tale determinazione.

5. Quanto alla richiesta di applicazione dell’ammenda di 900,00, occorre preliminarmente rammentare che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA; SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).

In relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, questa Corte federale ha più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare comportamenti irrispettosi o irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità.

E’ stato al riguardo costantemente rilevato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 066/2022-2023).

Orbene, le sopra riportate espressioni proferite dai sig.ri Raponi e Traversari, di cui la società deferita è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli articoli 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, sono indubbiamente ingiuriose ed irriguardose. La sanzione base individuata all’atto del patteggiamento, pari a euro 600,00 di ammenda, appare pertanto corretta, non risultando peraltro utilmente invocabili né attenuanti, né scriminanti.

6. Come sopra esposto, la Procura chiede che l’importo di detta ammenda sia incrementato di almeno un terzo e richiama, in tal senso, la giurisprudenza del Tribunale federale nazionale che considera necessario, nel caso di patteggiamento risolto per inadempimento, irrogare una sanzione superiore a quella originaria di base, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare.

A tal riguardo, questa Corte intende innanzitutto di rimarcare che l’incremento dell’importo dell’ammenda di almeno un terzo, ai fini sopra indicati, non ha una espressa base normativa (CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024) e pertanto la sanzione – secondo i principi generali – va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie.

Si osserva, peraltro, che i precedenti giurisprudenziali citati dalla Procura reclamante non sono riconducibili a questa Corte federale, rispetto alla cui giurisprudenza, il Collegio ritiene di non dovere introdurre elementi di novità.

Ciò premesso, nel caso in esame tale aumento va accolto.

La maggiorazione della sanzione base risulta infatti necessaria non soltanto per le ragioni indicate dalla Procura reclamante, quanto soprattutto per la necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento - ha omesso di onorarlo, con violazione dei doveri di lealtà e probità.

Le giustificazioni addotte all’udienza del 28.5.2024, secondo cui la società sarebbe incorsa in una mera dimenticanza, non possono ritenersi soddisfacenti ed, anzi, aggravano ancor di più la posizione della società medesima, che ha espressamente ammesso di essersi sottratta all’obbligo di pagamento per propria trascuratezza. L’importo pattuito pari ad 300,00 era, peraltro, modesto e come tale certamente sostenibile dalla compagine societaria anche se dilettantistica.

Per le esposte considerazioni, e in assenza, appunto, di attenuanti o esimenti valorizzabili a favore della società, l’ammenda ordinaria ut supra quantificata va ragionevolmente incrementata per un importo complessivo pari a euro 900,00, come richiesto dalla Procura federale.

P.Q.M

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.C.D. Anitrella la sanzione dell’ammenda di 900,00 (novecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Federica Varrone                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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