F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0232/TFN – SD del 29 Maggio 2024 (motivazioni) – AFC Fermo SSD A RL – Reg. Prot. 183/TFN-SD

Decisione/0232/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0183/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Antonella Arpini - Componente

Valeria Ciervo - Componente

Valentino Fedeli - Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27349/486 pf22- 23/GC/GR/ff del 15 maggio 2023 nei confronti della società AFC Fermo SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel proprio registro dei procedimenti al n. 27349/486pf22-23/GC/GR/ff avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla conduzione tecnica della società AFC Fermo nel corso della stagione sportiva 2022-2023”, contestava a carico:

- del sig. Donatello Recchi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.F.C. Fermo S.S.D. a R.L., la “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2 e all’art. 39 comma 1 lett. Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e al Comunicato Ufficiale n. 33 Stagione Sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Alessio Tofoni – soggetto non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.F.C. Fermo – durante la stagione sportiva 2022-2023 di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società A.F.C. Fermo al posto di un allenatore dei portieri abilitato di cui la società non si è dotata; nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Michelangelo Ciotti – il quale benché tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese A.S.D. ma iscritto all’Albo del Settore tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti – di svolgere in assenza del sig. Alessio Tofoni l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società A.F.C. Fermo”;

- del sig. Alessio Tofoni, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.F.C. Fermo S.S.D. a R.L. , “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2 e 39 comma 1 lettera Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 33 Stagione Sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2022-2023, benché non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.F.C. Fermo ha svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi e Allievi della Società A.F.C. Fermo al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata”;

- del sig. Gianluca Poloni, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Montottone Grottese A.S.D., “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Michelangelo Ciotti, soggetto tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese A.S.D. di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società A.F.C. Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo”;

- del sig. Michelangelo Ciotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Montottone Grottese A.S.D., “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 comma 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico poiché durante la stagione sportiva 2022-2023 pur tesserato unicamente come calciatore per la società Montottone Grottese A.S.D. – benché iscritto all’Albo del Settore tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti - ha svolto l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società A.F.C., Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo”;

- della società A.F.C. Fermo S.S.D. a R.L. la “responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Donatello Recchi e Alessio Tofoni e Michelangelo Ciotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- della società Montottone Grottese A.S.D. “la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gianluca Poloni e Michelangelo Ciotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo: - la nota del 22 dicembre 2022 trasmessa dalla segreteria del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. con allegata la segnalazione circa asserite irregolarità poste in essere dalla società AFC Fermo SSD, la quale avrebbe consentito ad alcuni soggetti tesserati per altre società di svolgere le funzioni di allenatore dei portieri delle categorie allievi e giovanissimi e di allenare altresì alcuni ragazzi tesserati per altre società; - il foglio di censimento della società A.F.C. Fermo S.S.D. a R.L. per la stagione sportiva 2022- 2023; - il foglio di censimento della società Montottone Grottese Calcio per la stagione sportiva 2022- 2023; - il verbale della ricognizione del 1 febbraio 2023 sul campo da gioco della società A.F.C. Fermo S.S.D. da parte del collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C.;-  il verbale di audizione in data 10 febbraio 2023 del sig. Thomas Fioravanti; - il verbale di audizione in data 10 febbraio 2023 del sig. Antimo Torresi; - il verbale di audizione in data 17 febbraio 2023 del sig. Alessio Tofoni; - il verbale di audizione in data 17 febbraio 2023 del sig. Michelangelo Ciotti; - il verbale di audizione in data 17 febbraio 2023 del sig. Matteo Postacchini; il verbale di audizione in data 20 febbraio 2023 del sig. Donatello Recchi; - il verbale di audizione in data 20 febbraio 2023 del sig. Massimo Rutinelli; - la relazione sull’attività di indagine redatta dai collaboratori della Procura Federale avv. Massimiliano Bossio e dott. Francesco Capraro e relativi allegati nella stessa contenuti.

Prima dell’apertura dell’udienza del 13 giugno 2023, la Procura Federale e i sigg. Michelangelo Ciotti, Donatello Recchi, Alessio Tofoni, nonché la società AFC Fermo SSD a RL, depositavano proposte di accordo ex art. 127, comma 1 del C.G.S.

Il Tribunale, con la decisione n. 0198/TFNSD-2022-2023, ritenuta la qualificazione dei fatti operata dalle parti corretta, così come congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi, e , per l’effetto, applicava le seguenti sanzioni: - per il sig. Michelangelo Ciotti, mesi 2 (due) di squalifica; - per il sig. Donatello Recchi, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione; - per il sig. Alessio Tofoni, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione; - per la società AFC Fermo SSD a RL, euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) di ammenda.

Con altra decisione, la n. 0205/TFNSD-2022-202, il Tribunale disponeva, invece, il proscioglimento per i deferiti Poloni e Montottone Grottese ASD.

Con nota del 10/04/2024 Prot. 2021/2024, l’Area Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava la mancata esecuzione da parte della società AFC Fermo dell’accordo ex art. 127, comma 1, del C.G.S., non avendo la società provveduto al pagamento dell’ammenda di euro 534,00.

La fase predibattimentale

Preso atto di detta comunicazione, il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 23 maggio 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 23 maggio 2024 era presente l’avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per la società deferita.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna della società A.F.C. Fermo al pagamento dell’ammenda di euro 1.070/00 (millesettanta/00).

La decisione

Dagli atti istruttori emerge che la società A.F.C. Fermo non ha ottemperato all’accordo ex art. 127, comma 1, C.G.S., dichiarato efficace con la decisione n. 0198/TFNSD-2022-2023, che la condannava al pagamento dell’ammenda di euro 534,00.

Dovendosi ritenere risolto l’accordo ex art. 127 C.G.S. per effetto del mancato pagamento dell’ammenda, il Tribunale procede, dunque, all’esame del deferimento.

L'attività istruttoria svolta consente di ritenere sussistente la responsabilità delle persone fisiche deferite (la cui posizione è stata definita con le citate decisioni di questo Tribunale).

L’indagine trae origine dalla predetta nota del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C in data 22/12/2022, con allegata segnalazione, con la quale veniva esposto che il sig. Michelangelo Ciotti, tesserato con la Montottone Grottese, aveva allenato i portieri della categoria giovanissimi e allievi della società AFC Fermo SSD nella stagione 2022-2023.

Ritiene il Tribunale che detta attività risulti documentata da n. 2. video e n. 8 fotografie presso il campo sportivo ''Firmum Village” di Fermo, sede principale della società AFC Fermo SSD, da cui emerge che il sig. Michelangelo Ciotti, presente in campo con la divisa delI'AFC Fermo, dirigeva la preparazione dei portieri-categoria allievi e giovanissimi, disponendo gli esercizi da svolgere. Anche dalle dichiarazioni degli interessati, ed in particolare quella dello stesso Michelangelo Ciotti in data 20/02/2023, è emerso che il medesimo Ciotti, tesserato con altra società, svolgeva, seppur a titolo "di cortesia" e sporadicamente, il ruolo di allenatore dei portieri per la categoria allievi e giovanissimi dell'AFC Fermo SSD, peraltro su invito del Presidente Recchi e del dirigente Tofoni. L’attività di allenatore veniva svolta senza alcun nulla osta da parte della Montottone Grottese, come confermato dal Presidente della stessa, Gianluca Poloni, con propria memoria scritta nel corso del procedimento.

Dai documenti in atti, è altresì emerso che I'allenatore dei portieri dell’AFC Fermo sig. Alessio Tofoni, anche all’epoca dei fatti era privo del relativo titolo abilitativo, come ammesso dallo stesso Tofoni, che ha dichiarato di non aver mai conseguito l’abilitazione presso gli organi a ciò deputati.

Da quanto sopra discende la responsabilità delle persone fisiche a suo tempo deferite e, di conseguenza, anche la responsabilità della società AFC Fermo, il cui deferimento, non avendo questa eseguito l’accordo ex art. 127, è, come detto, oggetto della presente decisione.

Quanto alla sanzione, valutata la rilevanza del comportamento ascritto alla deferita, si ritiene congrua la somma di euro 1.000/00 (mille/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società AFC Fermo SSD A RL la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 29 maggio 2024.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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