F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0237/TFN – SD del 30 Maggio 2024 (motivazioni) – ASD Atletico Milano Dragons – Reg. Prot. 184/TFN-SD
Decisione/0237/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0184/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2024, sul deferimento Procura Federale n. 27692/505pf22-23/GC/GR/ff del 18 maggio 2023, nei confronti della società ASD Atletico Milano Dragons, la seguente
DECISIONE
Con atto del 17 maggio 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) la sig.ra Fernanda Todeschini Viero, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Milano Dragons:
a) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della L.N.D. vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, omesso di tesserare il sig. Giovanni Scarso, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società da lei rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, in occasione della gara A.S.D. Atletico Milano Dragons – G.S. Pero S.S.D.A.R.L. del 24 ottobre 2021; ciò in quanto, a fronte di richiesta pervenuta da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 19 ottobre 2021, non ha provveduto ad integrare la pratica di tesseramento N. 0004591510/21 del 17 settembre 2021 relativa al sig.Giovanni Scarso, omettendone il regolare tesseramento;
b) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della L.N.D. vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, omesso di tesserare il sig. David Gori, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società da lei rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, quantomeno in occasione delle seguenti gare: Pol. D. Cassina Nuova – A.S.D.Atletico Milano Dragons del 31 ottobre 2021, Pol. Ardor Bollate – A.S.D. Atletico Milano Dragons del 7 novembre 2021, A.S.D.Vercellese 1926 – A.S.D. Atletico Milano Dragons del 14 novembre 2021;
2) il sig. Marco Antonio Pennati, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Milano Dragons ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della L.N.D. vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, intrattenuto rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla A.S.D. Atletico Milano Dragons, esercitandone concretamente le funzioni di Presidente di fatto e, pertanto, consentendo e/o comunque non impedendo al sig. Giovanni Scarso, allenatore UEFA B iscritto nell’Albo dei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società A.S.D. Atletico Milano Dragons, militante nel campionato di Seconda Categoria, in occasione della gara A.S.D. Atletico Milano Dragons – G.S. Pero S.S.D.A.R.L. del 24 ottobre 2021; ciò in quanto, a fronte di richiesta pervenuta da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 19 ottobre 2021, non ha provveduto ad integrare la pratica di tesseramento N. 0004591510/21 del 17 settembre 2021 relativa al sig. Giovanni Scarso, omettendone il regolare tesseramento;
3) il sig. David Gori, allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Milano Dragons ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società A.S.D. Atletico Milano Dragons, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone R del campionato di Seconda Categoria: Pol. D. Cassina Nuova – A.S.D. Atletico Milano Dragons del 31 ottobre 2021, Pol. Ardor Bollate – A.S.D. Atletico Milano Dragons del 7 novembre 2021, A.S.D. Vercellese 1926 – A.S.D. Atletico Milano Dragons del 14 novembre 2021;
4) la società A.S.D. Atletico Milano Dragons a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza la sig.ra Fernanda Todeschini Viero ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Giovanni Scarso, David Gori e Marco Antonio Pennati hanno posto gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il Collegio Arbitrale LND, nel decidere il ricorso presentato contro la società Atletico Milano Dragons dal sig. Giovanni Scarso, allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC, rilevato che dagli atti emergeva la commissione di fatti rilevanti ai fini disciplinari, disponeva la trasmissione degli stessi alla Procura Federale per quanto di competenza.
La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 505 pf 22/23, avente ad oggetto: “Trasmissione atti dal collegio Arbitrale LND per accertamenti in ordine ai rapporti intercorsi tra il tecnico Giovanni Scarso –UEFA B cod. 42.445 – e la società Atletico Milano Dragons”.
In sede istruttoria, la Procura procedeva ad acquisire gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento svolto innanzi al Collegio Arbitrale, i fogli di censimento della società nonché la distinta di una serie di gare cui aveva partecipato la Atletico Milano Dragons.
Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del Presidente e del direttore sportivo dell’Atletico Milano Dragons, nonché del tecnico Giovanni Scarso e del sig. Marco Pennati.
Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini.
Destinatario di detto avviso era anche il sig. Giovanni Scarso, al quale veniva contestata, quale soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Milano Dragons, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società A.S.D. Atletico Milano Dragons in occasione della gara A.S.D. Atletico Milano Dragons – G.S. Pero S.S.D.A.R.L. del 24 ottobre 2021, pur non essendo tesserato per la società A.S.D. Atletico Milano Dragons per la quale ha prestato la propria attività.
Il sig. Giovanni Scarso, in data 5 maggio 2023, concordava con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ex art. 126 CGS. In data 18 maggio 2023, la Procura notificava alle restanti parti l’atto di deferimento.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza dibattimentale, la Procura Federale e i deferiti presentavano, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS, una proposta di accordo, rimessa alla valutazione di questo Tribunale, per l’applicazione delle sanzioni.
Con decisione n. 4 del 5 luglio 2023, il Tribunale dichiarava l’efficacia degli accordi e disponeva di conseguenza l’applicazione della sanzione concordata tra tutte le parti.
Per ciò che concerne, in particolare, la posizione della società Atletico Milano Dragons, le parti concordavano una sanzione base di euro 600,00 di ammenda, diminuita ai sensi del comma 2 di un terzo, e così patteggiavano una sanzione di euro 400,00.
Con nota del 10 aprile 2024, prot. n. 2021/2024, l’ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava la mancata esecuzione, da parte della Atletico Milano Dragons, dell’accordo ex art. 127 CGS.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, pertanto, fissava per la discussione l’udienza del 27 maggio 2024.
La fase predibattimentale
Con pec del 19 maggio 2024, proveniente dalla società Atletico Milano Dragons, veniva trasmessa una nota con la quale la società attribuiva la colpa del mancato pagamento dell’ammenda alla precedente gestione.
Il dibattimento
All’udienza del 27 maggio 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, preso atto del mancato pagamento da parte della ASD Atletico Milano Dragons dell’ammenda concordata, chiedeva che venisse irrogata alla società la sanzione di € 800,00 di ammenda. Nessuno compariva per la società Atletico Milano Dragons.
La decisione
Risulta pacifico in atti che la società Atletico Milano Dragons non ha provveduto al pagamento della somma concordata con l’accordo concluso, ex art. 127 CGS, con la Procura Federale e dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale Federale del 5 luglio 2023.
L’accertamento di tale inadempimento determina la riapertura del procedimento e conferisce al Tribunale il potere-dovere di valutare la fondatezza degli addebiti contestati e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione da irrogare.
Nel caso di specie, ciò che deve essere accertata è la responsabilità della società Atletico Milano Dragons, diretta e oggettiva, per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig.ra Fernanda Todeschini Viero, nonché per le violazioni poste in essere dai sigg.ri Giovanni Scarso, David Gori e Marco Antonio Pennati nelle rispettive qualità.
Presupposto di tale accertamento è, tuttavia, la valutazione della fondatezza degli addebiti contestati a tali ultimi soggetti.
Ebbene, per ciò che concerne i tecnici Giovanni Scarso e David Gori, dagli atti di causa emerge pacificamente la sussistenza di una responsabilità degli stessi per i fatti contestati.
In atti, difatti, vi è sia la comunicazione dell’ufficio tesseramenti FIGC che attesta che i tecnici Giovanni Scarso e David Gori, per la stagione 2021-2022, non erano tesserati, e sia la distinta di una serie di gare disputate dall’Atletico Milano Dragons nel periodo settembre-novembre 2021 in cui prima il sig. Giovanni Scarso e poi il sig. David Gori, nonostante la mancanza di tesseramento, rivestivano il ruolo di allenatore della 1° squadra.
Analogo discorso è da farsi in ordine alle condotte addebitate al Presidente della Atletico Milano Dragons, sig.ra Fernanda Todeschini Viero, e al sig. Marco Antonio Pennati, quale soggetto che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della suddetta società.
Preliminarmente, va evidenziato che dagli atti di causa risulta pacifica la circostanza che il sig. Marco Antonio Pennati svolgesse di fatto attività gestorie della Atletico Milano Dragons.
Ciò, difatti, trova conferma, nelle dichiarazioni dell’allora direttore sportivo della società, Danilo Costanzo, e del tecnico, Giovanni Scarso, i quali hanno riferito alla Procura che delle vicende societarie si occupava esclusivamente il sig. Pennati, il quale provvedeva anche agli ingaggi e alla determinazione degli accordi economici. Trova, inoltre, conferma, nelle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Presidente della Atletico Milano Dragons, sig.ra Fernanda Todeschini Viero, la quale, in sede di audizione del 13 febbraio 2023, dichiarava che la stessa rivestiva la carica di Presidente solo formalmente, occupandosi di tutto il marito Marco Antonio Pennati. La circostanza, dunque, che il sig. Pennati svolgesse di fatto attività gestorie della società e che, quindi, rivestisse, nell’ambito dell’ordinamento federale la qualifica di cui all’art. 2, comma 2, CGS, consente di ritenere sussistente la responsabilità dello stesso per i fatti contestati.
Il sig. Pennati, difatti, non solo non ha proceduto a perfezionare la pratica volta al tesseramento del tecnico Giovanni Scarso nonostante la richiesta pervenuta da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 19 ottobre 2021, ma ha anche consentito che lo stesso, pur in mancanza del tesseramento, prendesse parte, quale allenatore, alla gara A.S.D. Atletico Milano Dragons – G.S. Pero S.S.D.A.R.L. del 24 ottobre 2021.
Alla responsabilità del sig. Pennati si affianca anche la responsabilità del Presidente della società, sig.ra Fernanda Todeschini Viero, per le medesime condotte contestate al Pennati e per aver omesso di tesserare il tecnico David Gori e comunque per aver consentito o non impedito che il suddetto tecnico partecipasse, in mancanza di tesseramento, ad alcune gare.
E’, difatti, principio pacifico che la responsabilità dell’amministratore di fatto non esclude quella dell’amministratore di diritto, avendo, quest’ultimo, l’obbligo legale di controllare la gestione della società, compreso l’operato dell’amministratore di fatto (Trib. Roma 18 ottobre 2023).
L’accertata sussistenza di profili di responsabilità a carico dei soggetti innanzi citati, rende evidente la responsabilità della società Atletico Milano Dragons ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, del numero di soggetti coinvolti, del comportamento della società che, dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento, omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo, adducendo (laddove si voglia dare rilievo alla nota inviata dalla società pur in mancanza di regolare costituzione o comparizione in giudizio) giustificazioni prive di consistenza, ritiene congrua la sanzione di € 800,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Atletico Milano Dragons la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Pierpaolo Grasso
Depositato in data 30 maggio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai