F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0234/CSA pubblicata del 30 Maggio 2024 – SSDARL Varesina Sport C.V.

Decisione/0234/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0320/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Andrea Galli – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo 0320/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSDARL Varesina Sport C.V. in data 12.05.2024

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 129 del 07.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.05.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo regolarmente introdotto, la società SSDARL Varesina Sport C.V. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 129 del 7.5.2024, con la quale le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di 2.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una moneta che colpiva ad una coscia un A.A. provocandogli forte dolore profferendo al suo indirizzo reiterate espressioni offensive”.

Episodio occorso durante l’incontro Varesina Sport -Piacenza Calcio, disputatosi a Venegono Superiore (VA) il 5.5.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I e così riferito dall’A.A. n. 2 nel proprio rapporto di gara: “al 25 ST, tifosi chiaramente riconducibili alla squadra ospitante Varesina Sport C.V. (in quanto indossavano maglie e sciarpe con colori e logo della suddetta squadra appena citata, e si trovavano nella zona della tribuna a loro dedicata) lanciavano verso il sottoscritto una moneta, come gesto di protesta a seguito di decisioni arbitrali secondo loro avverse nei confronti della squadra ospitante. Tale moneta mi colpiva alla coscia sinistra, provocandomi forte dolore. Essendo il sottoscritto comunque in grado di continuare, la gara è andata avanti regolarmente. Da questo momento e fino al termine della gara gli stessi tifosi sopra citati insultavano continuamente il sottoscritto, profferendo ripetutamente nei miei confronti le seguenti parole: ‘coglione. Sei un testa di cazzo, pelato. Terrone. Sto terrone di merda. Coglione di merda. La bandierina mettitela nel culo’”.

La reclamante contesta, in primo luogo, l’attribuzione ai propri tifosi dei comportamenti su riferiti, sia perché la tribuna da costoro occupata non era loro riservata in via esclusiva, sia perché i medesimi non indossavano maglie o sciarpe della società. Inoltre, producendo a sostegno delle videoregistrazioni, sostanzialmente negava il fatto stesso del lancio della moneta, in ciò confortata, a suo dire, dal rapporto del Commissario di Campo che aveva ritenuto “nella norma” il comportamento dei propri sostenitori.

La reclamante, inoltre, lamenta che il Giudice Sportivo, nell’applicare le sanzioni alla Varesina Sport, avrebbe riservato un trattamento sanzionatorio ben più blando alle più gravi intemperanze dei tifosi del Piacenza Calcio, comminando l’ammenda di 3.000,00 e la sola chiusura di un settore dello stadio, nonostante il reiterato lancio di numerosi oggetti e di una bomba carta esplosa nei dintorni del proprio portiere.

Lamenta infine che la sanzione dell’obbligo di disputa di una o più gare a porte chiuse prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S., può essere applicata, ai sensi dell’art 26, comma 3, C.G.S., in caso di fatti violenti dei propri sostenitori, solo “se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi”, presupposti che entrambi difettavano nel caso di specie.

Conclude pertanto in via principale per il totale annullamento della decisione impugnata e, in subordine, per l’annullamento della sola sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

E’ opportuno innanzi tutto ricordare le disposizioni di cui all’art. 61, commi 1 e 2, C.G.S.. Il comma 1 prevede che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, mentre il comma 2 stabilisce che “gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Premessa dunque la pacifica inutilizzabilità delle videoregistrazioni, vertendosi in tema di sanzioni irrogate a carico della società, tanto il rapporto dell’A.A. n. 2, quanto quello del Commissario di Campo, consentono di ritenere ampiamente provato sia l’episodio del lancio della moneta che colpisce l’Assistente, sia la relativa riferibilità ai sostenitori della Varesina Sport.

Entrambi i rapporti, difatti, danno conto del lancio di “una moneta” (l’A.A.) o di “un oggetto non identificato della dimensioni di una moneta circa” (il C.d.C.), proveniente “dal settore occupato dai sostenitori locali” (C.d.C.) ed a costoro riferibile non solo “in quanto indossavano maglie e sciarpe con colori e logo della suddetta squadra appena citata, e si trovavano nella zona della tribuna a loro dedicata”, ma anche perché ciò avveniva “come gesto di protesta a seguito di decisioni arbitrali secondo loro avverse nei confronti della squadra ospitante” (A.A.).

Quanto alla misura della sanzione, fermo restando che l’art. 26 C.G.S. rappresenta solo una specificazione della più generale responsabilità delle società per i comportamenti (non necessariamente “violenti”) dei propri sostenitori, ex art. 6, comma 3, C.G.S., in ogni caso il lancio di una moneta finalizzata a recare offesa fisica ad un ufficiale di gara (come effettivamente è avvenuto) ben può essere qualificato come violento, ricordando che  l’art. 26, comma 4, C.G.S. (applicabile alle società del settore dilettantistico) punisce i “fatti particolarmente gravi” con la ben più afflittiva sanzione della penalizzazione di punti in classifica (art. 8, lett. g)), laddove nel caso di specie, è stata invece applicata la più blanda sanzione di cui alla lett. e) della disputa di una sola gara a porte chiuse (oltre all’ammenda, comunque giustificata dalle reiterate offese ed ingiurie rivolte all’A.A.).

Fermo restando che non compete a questa Corte l’analisi e la giustificazione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo alla società ospite Piacenza Calcio, va comunque sottolineata la (indubbiamente maggiore) gravità di quegli atti violenti che vengono perpetrati in danno degli ufficiali di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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