F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0235/CSA pubblicata del 30 Maggio 2024 – S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.L.

Decisione/0235/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0316/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0316/CSA/2023-2024, proposto dalla Società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.L., in data 04.05.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.05.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Essoussi Adnane, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30 aprile 2024, in relazione alla gara S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro/Aquila Montevarchi 1902 del 28 aprile 2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone E.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Essoussi Adnane, non abbia posto in essere una condotta violenta, ma ha solo allargato le braccia per liberarsi di una marcatura troppo stretta del calciatore avversario, senza avere alcuna intenzione di colpirlo con un pugno al volto.

Conclusivamente la reclamante ritiene che la sanzione sia eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “"Con il pallone in gioco, ma senza che ci fosse contesa dello stesso, colpiva con un pugno un calciatore avversario in pieno volto con media intensità, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Il giocatore avversario, una volta soccorso, riusciva poi a proseguire la gara”.

Ne consegue che, trattandosi di un pugno inferto con media intensità in pieno volto, la condotta del calciatore sanzionato è senz’altro qualificabile come violenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del C.G.S.. La sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Essoussi Adnane, siccome pari al minimo edittale previsto dalla citata norma, è dunque congrua e condivisibile e va confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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