F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0236/CSA pubblicata del 31 Maggio 2024 – Sig. Francesco Pastore

Decisione/0236/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0315/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0315/CSA/20232024, proposto dal Sig. Francesco Pastore in data 07.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 119/Campionati Giovanili del 29.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6.05. 2024, il dott. Savio Picone e udito l'avv. Carlo Mormando per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamante Francesco Pastore, medico sociale della società Virtus Francavilla, chiede l’annullamento della sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2024, inflitta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 119 del 29 aprile 2024, in relazione alla gara Virtus Francavilla / Messina (Campionato Under 17 – Girone D), disputata il 28 aprile 2024.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato:

“A seguito di una decisione dell’Arbitro, usciva dalla panchina e proferiva ingiurie e minacce nei confronti dell’AA. Quindi, si avvicinava con fare minaccioso e intimidatorio allo stesso AA. e, malgrado un dirigente cercasse di trattenerlo, proferiva ulteriori minacce e ingiurie (R AA)”.

Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, contestando le risultanze del referto arbitrale.

In sintesi, afferma di non aver tenuto una condotta intimidatoria o violenta nei confronti degli ufficiali di gara; di non aver pronunciato le frasi ingiuriose riportate nel referto dell’assistente dell’arbitro; di essersi limitato, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, a pronunciare la seguente frase: <Questa sera poi quando torni a casa e ti guardi allo specchio sputati in un occhio, che non hai neppure avuto le palle di dire quello che hai visto e che il rigore non c’era>; infine, di aver raggiunto la terne arbitrale nello spogliatoio dopo la partita per scusarsi, in compagnia dei dirigenti Leonardo Di Punzio e Samuele Calia.

La condotta così ricostruita, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, potrebbe al più essere definita come irriguardosa, secondo la fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., punibile con un mese di inibizione o nella diversa misura di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 16 maggio 2024, è comparso l’avv. Carlo Mormando ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Si legge nel rapporto dell’assistente che il Pastore, uscito dalla panchina con atteggiamento minaccioso, avrebbe detto, tra l’altro: “(…) bastardo, coglione, sei un figlio di puttana (…) pezzo di merda, sei senza palle, non hai nemmeno il coraggio di dire ciò che hai visto, coglione che non sei altro (…) tu non arbitrerai più, quando andrò dal giudice sportivo vedrai, divertiti oggi, coglione che non sei altro, che per te è l’ultima”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma, C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al Pastore, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’assistente dell’arbitro, che ha dato luogo all’applicazione del minimo edittale previsto dalla norma innanzi richiamata. Né potrebbe riconoscersi un trattamento sanzionatorio più favorevole, qualora le parole imputabili al Pastore fossero quelle ammesse e testualmente riportate nell’atto di reclamo (“quando torni a casa e ti guardi allo specchio, sputati in un occhio”), non meno offensive ed irriguardose nei confronti dell’ufficiale di gara, tanto più se provenienti da un professionista medico al seguito della squadra.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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