F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0237/CSA pubblicata del 31 Maggio 2024 – A.S.D. Polisportiva Vastogirardi

Decisione/0237/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0318/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0318/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi in data 03.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.05.2024, l’Avv. Andrea Galli; sentito l'Assistente Arbitrale n. 1 e udito il Direttore Generale della reclamante Sig. Antonio Crudele.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio preparatore atletico, Sig. Giovanni Altilia, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 127 del 30.04.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F, Vastogirardi / Tivoli del 28.04.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il tesserato Altilia per 4 giornate effettive di gara “ Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.”

La società reclamante, non contestando la rilevanza disciplinare dell’espressione refertata, ha sostenuto essersi verificato uno scambio di persona nella individuazione del tesserato sanzionato durante la gara, che corrisponderebbe al Dirigente Antenucci Aldo, il quale nell’occasione si trovava a bordo campo e indossava una pettorina gialla, evidenziando come proprio quest’ultimo dopo l’espulsione si trovasse fuori dal campo poiché effettivo destinatario della sanzione, a differenza del Sig. Altilia, che sarebbe rimasto in panchina fino al termine della gara, producendo a supporto due estratti video. La reclamante ha concluso chiedendo la riforma della decisione impugnata con la sostituzione del nome del tesserato destinatario della sanzione, individuato nel Sig. Antenucci Aldo, in luogo di Altilia Giovanni.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 maggio 2024 è stato sentito l’Assistente Arbitrale a chiarimenti e udito il Direttore Generale Sig. Antonio Crudele per la reclamante, al quale è stata compiutamente relazionata l’audizione dell’Assistente Arbitrale disposta dalla Corte e che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità, insistendo per la fondatezza della ricostruzione dei fatti come illustrati nel reclamo proposto.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione Assistente dell'arbitro n°1, che “Al minuto 11 del 2 T segnalavo al collega AE che il preparatore atletico della società Vastogirardi, il signor Altilia Giovanni, esclamava offese nei confronti miei e dell’AE, con la seguente frase: ma andate a fanculo voi non capite un cazzo”.

Sentito a chiarimenti, l’Assistente Arbitrale ha confermato integralmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver riconosciuto il Sig. Altilia per averlo identificato ad inizio gara, aggiungendo che lo stesso non aveva alcuna pettorina e che aveva pronunciato egli stesso, senza alcun dubbio, le espressioni offensive, ragione per la quale lo aveva fatto espellere con cartellino rosso dalla panchina.

Ferma la censurabilità della condotta contestata, nei confronti della quale nulla ha dedotto la reclamante, la ricostruzione dei fatti proposta nel gravame risulta smentita direttamente sia dagli atti ufficiali di gara, che, si rammenta, costituiscono fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, sia dai chiarimenti forniti dall’Assistente Arbitrale. D’altronde, pur essendo ipoteticamente ammissibile la produzione delle registrazioni video, in quanto volte a dimostrare uno scambio di persona, la reclamante non ha prodotto alcun estratto del momento dell’espulsione, bensì di due momenti differenti, uno antecedente e uno successivo, all’espulsione, dai quali non si può evincere in maniera certa l’identificazione dei soggetti protagonisti dei fatti. Inoltre, se ad essere espulso fosse stato realmente il soggetto indicato dal Vastogirardi, l’Arbitro non gli avrebbe rammostrato il cartellino rosso, poiché, non facendo parte della panchina ed essendo presente a bordo campo in qualità di steward, lo avrebbe semplicemente allontanato.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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