F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0241/TFN – SD del 3 Giugno 2024 (motivazioni) – Città Di Falconara ASD – Reg. Prot. 205/TFN-SD
Decisione/0241/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0205/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Giammario Schippa – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2024, sul deferimento Procura Federale n. 30871/703 pf22-23/GC/SA/ep del 21 giugno 2023 nei confronti della società ASD Città Di Falconara, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 30871/703 pf22-23/GC/SA/ep del 21 giugno 2023, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1) il sig. Bramucci Marco, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentate della società ASD Città di Falconara, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto alle calciatrici Rozo Da Rocha Nathalia, Praticò Silvia, Dalmae Rafaela, Ferrara Erika, Polloni Anthea, Di Biase Angelica, Debiasi Crocetta Tatiane e Dos Santos Mioso Taina Francele, le somme accertate dalla Divisione Calcio a 5 nella procedura di controllo degli accordi economici, disposta con Comunicato Ufficiale n° 239 dell’11/11/2022, preso atto che la società ASD Città di Falconara non ha ottemperato a quanto disposto dal Comunicato, non avendo presentato nel termine perentorio prescritto alcuna liberatoria sottoscritta dalle otto giocatrici;
2) la società ASD Città di Falconara per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Presidente sig. Marco Bramucci come descritta.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta all’Ufficio della Procura Federale in data 17/02/2023, da parte della Divisione Calcio a 5 della F.I.G.C., in ordine al mancato adempimento da parte della società di Calcio a 5 femminile “Città di Falconara” a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 239 del 11/11/2022 per non avere la stessa, in particolare, tempestivamente inviato alla predetta Divisione le liberatorie delle proprie tesserate entro il termine fissato del 31 ottobre 2022.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:
- al sig. Bramucci Marco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Città di Falconara, la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alle calciatrici Signore Rozo Da Rocha Nathalia, Praticò Silvia, Dalmae Rafaela, Ferrara Erika, Polloni Anthea, Di Biase Angelica, Debiasi Crocetta Tatiane e Dos Santos Mioso Taina Francele, le somme accertate dalla Divisione Calcio a 5 nella procedura di controllo degli accordi economici, disposta con Comunicato Ufficiale n° 239 dell’11/11/2022, preso atto che la società Città di Falconara non ha ottemperato a quanto disposto dal Comunicato, non avendo presentato nel termine perentorio prescritto alcuna liberatoria sottoscritta dalle otto giocatrici;
- la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società ASD Città di Falconara, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, alcuna attività difensiva veniva compiuta dai deferiti.
Prima dell’apertura dell’udienza dibattimentale del 20.07.23, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Marco Bramucci e la società ASD Città di Falconara depositavano proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e ritenuta, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni proposte, con decisione n. 0012/TFNSD-2023-2024 resa nel procedimento n. 0205/TFNSD/20222023 dichiarava efficaci gli accordi e applicava le seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Bramucci, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Città di Falconara, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Tuttavia, con nota del 10 aprile 2024 (prot. 2021/2024), il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC ha comunicato che l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con Decisione n. 12/TFN-SD del 20 luglio 2023 non è stato adempiuto dalla società ASD Città di Falconara nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS, Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, pertanto, fissava l’udienza del 27 maggio 2024.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessuna attività veniva posta in essere dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 27.05.2024 è comparso l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, il quale preso atto del mancato pagamento da parte della ASD Città Di Falconara dell’ammenda concordata, ha chiesto l’irrogazione nei confronti della società della sanzione di euro 1.000,00 di ammenda. Nessuno è comparso per la parte deferita.
La decisione
In via preliminare, il Collegio prende atto che l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con Decisione n. 12/TFN-SD del 20 luglio 2023, non è stato adempiuto dalla società ASD Città di Falconara nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS.
Da tale inadempimento consegue, ai sensi dell’art. 127 comma 5 CGS, la revoca della precedente Decisione n. 12/TFN-SD del 20 luglio 2023 in ordine alla posizione della società ASD Città di Falconara, risultando viceversa confermata la suddetta decisione con riferimento alla posizione del sig. Marco Bramucci.
Passando poi alla valutazione della sussistenza dei fatti oggetto di deferimento, si rileva che l’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare le violazioni contestate.
Infatti, con Comunicato Ufficiale n. 239 del giorno 11 novembre 2022, la Divisione Calcio a 5 della F.I.G.C. disponeva che “ Le Società dovranno entro e non oltre il 10 dicembre 2022 far pervenire una attestazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, firmata dal Presidente della Società nella quale lo stesso attesta l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di tutti i giocatori/giocatrici in organico con accordo economico depositato.”
Aggiungeva inoltre che “Le Società dovranno, inoltre, allegare contestualmente le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai giocatori/giocatrici titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5.
Con i predetti moduli, le Società dovranno attestare l’avvenuta corresponsione a ciascun giocatore/giocatrice delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022.
Le dichiarazioni liberatorie dei giocatori/giocatrici devono confermare l’avvenuto pagamento delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022.
In caso di mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie le Società potranno produrre alla Commissione Controllo documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme corrisposte ovvero i giustificativi per l’inadempimento parziale, o totale”.
Orbene, all’esito delle testimonianze e dell’acquisizione della pertinente documentazione, risulta provato che l’ASD Città di Falconara non ha trasmesso le citate liberatorie entro il termine perentorio del 31.10.2022 fissato dal Comunicato 239/2022. La giustificazione addotta dal sig. Bramucci di non aver tempestivamente trasmesso le liberatorie per mera dimenticanza, ma di averle poi comunque prodotte nei mesi successivi, non ha efficacia esimente, risultando quindi accertata la violazione da parte del rappresentante della società dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS.
Di tale violazione, pertanto, per quanto di pertinenza e rilevanza ai fini della presente decisione, risponde la società ASD Città di Falconara, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Città Di Falconara la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Pierpaolo Grasso
Depositato in data 3 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai