F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0128/CFA pubblicata il 4 Giugno 2024 (motivazioni) – PF/Sig. Raffaele Vrenna-F.C. CROTONE S.R.L

Decisione/0128/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0129/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Salvatore Lombardo – Presidente

Roberto Caponigro - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0129/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore Federale in data 03.05.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0210 del 18.04.2024 e depositata in data 29.04.2024;

visti il reclamo e i relativi allegati;

viste le controdeduzioni dei reclamati Sig. Raffaele Vrenna e della società F.C. CROTONE S.R.L;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 29 maggio 2024, il Cons. Luigi Caso e uditi l'Avv. Enrico Liberati per la Procura federale e l’Avv. Mattia Gassani per le parti reclamate; è presente, altresì, il Sig. Raffaele Vrenna.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto n. 24031/665pf23- 24/GC/gb del 22 marzo 2024, la Procura Federale deferiva:

1) Sig. Raffaele VRENNA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato - con la qualifica di Direttore Generale – della società F.C. CROTONE S.R.L., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere, il 16 dicembre 2023, recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla credibilità della Procura Federale e dei suoi rappresentanti. Riferiva, infatti, la Procura federale che, al termine della gara CROTONE vs JUVE STABIA (disputata il 9 dicembre 2023 e valevole per la 17^ giornata del Campionato di Lega Pro Gir. C della corrente stagione sportiva), i propri rappresentati avevano refertato per iscritto quanto occorso al termine del primo tempo nel mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi (violento parapiglia durante il quale il Sig. Raffaele Vrenna avrebbe colpito con un pugno al volto l’allenatore dei portieri avversario Sig. Amedeo Petrazzuolo); successivamente, il Vrenna, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con lo stesso Sig. Petrazzuolo, raggiunto sull’utenza telefonica mobile 3898747477, nel commentare l’operato dei rappresentanti della Procura avrebbe detto, secondo quanto indicato nell’atto di deferimento: a) “IO TI HO TIRATO IL PUGNO A TE? NON TI HO TIRATO IL PUGNO A TE. QUINDI GIÀ SE LA PROCURA HA SCRITTO UNA CAZZATA OK”; b) “AMEDÈ SE FACCIAMO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA, MI HA GIÀ DETTO L'AVVOCATO CHE IN DIECI GIORNI DOPO LE VACANZE HANNO TOLTO TUTTE E DUE LE SQUALIFICHE, PERCHÈ IL PROBLEMA È LÀ CHE LA PROCURA HA SCRITTO UNA MAREA DI PUTTANATE”. Il contenuto di tale conversazione, integralmente trascritto a mezzo perizia giurata, veniva fatto oggetto di deposito nell’ambito del reclamo proposto dal Sig. Raffaele Vrenna stesso dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la sanzione dell’inibizione fino alla data del 12 giugno 2024 che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo giusto Comunicato Ufficiale n.105/DIV del 12/12/2023. In tal modo, ad avviso della Procura federale sia era realizzata e favorita quella “diffusività della denigrazione altrui” idonea, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a delineare ed integrare una condotta diffamatoria tutte le volte in cui si sia in presenza di offese rivolte a terzi veicolate attraverso comunicazioni e/o interlocuzioni aventi in origine natura e carattere privato.

La Procura federale contestava, inoltre, l’aggravante di cui all’art.14 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

2) la società F.C. CROTONE S.R.L. per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del C.G.S., per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto Sig. Raffaele Vrenna nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato - con la qualifica di Direttore Generale - della Società.

2. Con decisione n. 210 del 18 aprile 2024 depositata in data 29 aprile 2024, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare proscioglieva entrambi i deferiti, sul duplice presupposto che le ricordate dichiarazioni del deferito non potessero essere considerate “dichiarazioni lesive difettando dell’elemento della pubblicità proprio perché proferite nell’ambito di una conversazione privata non destinata, sin dall’origine, a poter essere conosciuta da un numero indeterminato di soggetti” e che le stesse, in ogni caso, seppur connotate da evidente volgarità, non avessero “effettivamente alcun intendimento offensivo”.

3. Con reclamo n. 0129/CFA/2023-2024, notificato il 3 maggio 2024, il Procuratore Federale impugnava il predetto proscioglimento, contestando entrambe le conclusioni cui era giunto il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare.

In particolare, ad avviso della Procura federale, l’elemento della pubblicità delle dichiarazioni, originariamente assente, era stato successivamente integrato nel momento i cui le medesime erano state “consapevolmente veicolate, per il tramite di una memoria difensiva, in un procedimento sportivo” (la ricordata conversazione telefonica, infatti, era stata fatta oggetto di deposito nell’ambito del reclamo proposto dal Sig. Raffaele Vrenna stesso dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la sanzione dell’inibizione fino alla data del 12 giugno 2024 che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo giusto Comunicato Ufficiale n.105/DIV del 12/12/2023).

Inoltre, la Procura federale riteneva l’oggettiva offensività delle espressioni utilizzate all’interno dell’ordinamento sportivo. In tal senso, valorizzava la specificità di quest’ultimo, come di recente evidenziato dalle SS.UU. di codesta Corte federale d’appello (decisione n.10/2021-2022) secondo la quale i canoni della continenza verbale “...assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (….): ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne, delle altre norme federali, e all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Con comparsa del 24 maggio 2024, entrambe le parti reclamate si costituivano opponendosi all’accoglimento del reclamo.

In primo luogo, veniva eccepito il carattere privato della conversazione nel corso della quale il Sig. Vrenna aveva pronunciato le parole incriminate; a tali conclusioni, ad avviso del reclamato, non ostava la sua propalazione in sede di giudizio di fronte alla Corte Sportiva d’Appello, trattandosi di mera conseguenza del legittimo esercizio del diritto di difesa nonché di attività tutelata ai sensi dell’art. 15 della Costituzione.

In ogni caso, il reclamato negava il carattere offensivo delle espressioni utilizzate nonché la loro ascrivibilità alla categoria delle c.d. hate words.

Infine, si contestava la sussistenza, nella fattispecie de qua, di alcuna responsabilità oggettiva della società F.C. CROTONE S.R.L.

Nel corso della riunione del 29 maggio 2024, Avv. Enrico Liberati per la Procura federale e l’Avv. Mattia Gassani per le parti reclamate reiteravano le proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo non merita accoglimento.

Al fine del corretto inquadramento della fattispecie, occorre ricordare che le espressioni e le parole adoperate dal reclamato Vrenna sono state utilizzate durante una conversazione telefonica intercorsa tra il medesimo e il Sig. Amedeo Petrazzuolo, nel corso della quale il primo ha espresso la propria valutazione negativa sull’operato della Procura federale.

Com’è noto, la Suprema Corte (Cass. n. 4530 del 10 novembre 2022) opera una netta distinzione tra il diritto di cronaca e quello di critica.

In particolare, partendo dal presupposto che quest’ultima si concretizza in un giudizio valutativo, la Cassazione giunge alla conclusione che, seppur la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei giudizi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1° luglio 1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

Pertanto, la legittimità della critica postula un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2005, n. 13264; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2000, n. 7499), cui si deve aggiungere l’obbligo del rispetto delle regole di continenza, intese sia in senso sostanziale che formale.

La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia.

Il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

2. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal reclamato non contengono alcun giudizio discriminatorio o aggressivo nei confronti della Procura federale e dei suoi rappresentanti; esse, invece, si sostanziano unicamente in una critica, seppur espressa con modalità rozze e volgari, dell’attività posta in essere dalla Procura medesima.

Tali espressioni, per quanto rozze e volgari, sono da tempo entrate nel linguaggio comune, specie in ipotesi – come quella de qua – di colloqui telefonici tra soggetti accomunati da vincoli di pregressa conoscenza.

Pur tuttavia, il Collegio, intende aderire all’indirizzo giurisprudenziale indicato dalle SS.UU. di codesta Corte federale d’appello

(decisione n.10/2021-2022) e ricordato dalla reclamante Procura federale, secondo la quale i canoni della continenza verbale “...assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (….): ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne, delle altre norme federali, e all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

3. Pur ritenendosi, dunque, sussistenti gli elementi dell’offensività delle espressioni utilizzate per violazione dei più rigorosi limiti di continenza verbale validi all’interno dell’Ordinamento sportivo, il Collegio ritiene non sussistente la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. in quanto le espressioni oggetto di censura sono state utilizzate nel corso di una conversazione privata, in quanto tale priva di quell’elemento di pubblicità e diffusività idoneo per concretare una condotta diffamatoria.

La medesima Procura federale, seppur ammette che tale elemento fosse inesistente originariamente (nel momento, cioè, della conversazione telefonica), ritiene che lo stesso si sia concretizzato successivamente quando tali dichiarazioni siano state “consapevolmente veicolate, per il tramite di una memoria difensiva, in un procedimento sportivo”.

Tali conclusioni non appaiono condivisibili alla luce non solo della giurisprudenza penale ma, altresì, sulla scorta della giurisprudenza di questa stessa Corte federale d’appello.

Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n.40824/17), ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 598 c.p., è necessario che le frasi ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta.

Nei medesimi sensi, si veda una più recente pronuncia in tema di diffamazione (Cass. sentenza n. 20520 del 23 maggio 2024), nella quale si afferma che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., “non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa”.

Questa stessa Corte federale, a Sezioni riunite (Corte federale di appello, Sez. Unite, decisione n. 0118/CFA/2023-2024) ha affermato che “perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. … è necessario che le espressioni ingiuriose siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria e concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620). L'espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali”.

Nel caso di specie, invece, le parole incriminate facevano parte di una più ampia conversazione utile, ad insindacabile giudizio della parte e del suo avvocato, a dimostrare la non addebitabilità al Vrenna di una condotta (violento parapiglia) per la quale il medesimo era sottoposto a procedimento disciplinare.

In tale contesto, l’utilizzo di tali parole, seppur contrarie ai canoni di continenza vigenti nell’ordinamento sportivo, erano necessarie ai fini defensionali per evidenziare la non condivisione da parte del Vrenna dell’operato della Procura federale e delle conclusioni cui la medesima era giunta, che il Vrenna assumeva non corrispondere alla verità dei fatti.

Ne deriva, dunque, la liceità dell’utilizzo processuale della conversazione nel corso della quale il Vrenna ha utilizzato tali espressioni.

4. Sul punto, inoltre, vale la pena di evidenziare che il suddetto utilizzo processuale, in quanto rivolto esclusivamente ai soggetti tenuti al vincolo di riserbo assoluto relativamente a tutta la documentazione di cui hanno conoscenza per motivi di ufficio, non può configurare un’ipotesi di diffusione della medesima documentazione, diffusione che potrebbe avvenire solo in caso di violazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, dei doveri di riservatezza gravanti sui medesimi.

5. Al rigetto del reclamo proposto nei confronti del Vrenna consegue quello proposto nei confronti della società F.C. CROTONE S.R.L.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                    Salvatore Lombardo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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