F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0238/CSA pubblicata del 4 Giugno 2024 – A.C. Sandonà 1922 A.S.D./Fossano Calcio S.SD. A.R.L.
Decisione/0238/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0340/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Stefano Agamennone - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0340/CSA/2023-2024, proposto con procedimento d'urgenza dalla società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. in data 29.05.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 403 del 28.05.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.05.2024 , l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Andrea Scalco per la reclamante e l'Avv. Cristina Grivetto per la società Fossano Calcio S.SD. A.R.L., presente, altresì, il Presidente del Fossano Calcio S.SD. A.R.L, Sig. Gianfranco Bessone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo prodotto in via d’urgenza il 29.5.2024, la società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. ha impugnato “il C.U. 403 del 28.5.2024 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui omologa la gara del 26.5.2024 Fossano Calcio – Sandonà 1922 con il risultato di 3 – 1”, valevole per il gruppo E delle gare di spareggio tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza. La reclamante lamenta l’intervenuta omologa, nonostante che, al minuto 84 del secondo tempo, si fosse verificata una situazione che aveva inficiato il regolare svolgimento della gara, consistente nel lancio in campo, da parte dei tifosi della squadra di casa, di un secondo pallone che aveva innegabilmente interferito con l’azione in corso e sugli sviluppi della quale il Fossano Calcio aveva segnato la rete del 2-1.
Sostiene in particolare essa reclamante che, a dispetto di tale evidente interferenza, l’Arbitro non aveva interrotto il gioco così come gli imponeva la Regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, lasciando che l’azione proseguisse irregolarmente sino alla segnatura del Fossano.
Dopo aver premesso di non aver potuto ricorrere al Giudice Sportivo, causa la necessità della squadra di rientrare immediatamente in sede (distante circa 550 KM. dal luogo della gara), con tempistica incompatibile con i ristrettissimi termini previsti dal C.U. n. 158/A del 2.2.2024 e che il Giudice Sportivo, nonostante l’ufficialità dell’episodio (fonte di un’ammenda di € 100,00 comminata al Fossano), erroneamente aveva omesso di pronunciare d’ufficio così come gli avrebbe consentito l’art. 66, lett. a), C.G.S., la reclamante ritiene che quanto accaduto non sarebbe “valutabile con criteri esclusivamente tecnici”, sicché, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., conclude in via principale per la comminazione al Fossano Calcio della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (art. 10, comma 5, lett. b), C.G.S.) e, in via subordinata, per la ripetizione della gara (art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S.).
La società Fossano Calcio S.S.D. a r.l. ha prodotto rituali controdeduzioni, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del reclamo, per non avere il Sandonà prodotto alcun ricorso al Giudice Sportivo in ordine alla denunziata irregolarità della gara. Nel merito, dopo aver rilevato l’assenza di prova circa la riferibilità ai propri sostenitori del lancio in campo del pallone, ritiene che l’Arbitro abbia operato correttamente, lasciando proseguire la gara sul presupposto che il lancio del pallone non avesse interferito con l’azione in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima ancora che infondato nel merito, il reclamo è inammissibile ex art. 71, comma 1, C.G.S., mancando la decisione del Giudice Sportivo nazionale oggetto dell’odierno gravame.
Da un lato, difatti, la stessa reclamante ha ammesso di non aver potuto (senza tuttavia addurre alcuna causa di forza maggiore) ricorrere al Giudice Sportivo per far valere la presunta irregolarità della gara, dall’altro quest’ultimo, con il C.U. n. 403 del 28.5.2024, a ben vedere, si limita ad ufficializzare (neppure ad “omologare”, in assenza di alcuna riserva) il risultato della gara in questione, senza dunque assumere alcuna “decisione” propriamente detta. Né poteva sussistere alcun poter/dovere di pronuncia d’ufficio (come la reclamante impropriamente assume), nella misura in cui il referto arbitrale non dava conto di alcuna situazione (come meglio si preciserà appresso) suscettibile di inficiare la regolarità della gara.
A tale ultimo proposito, è evidente anche l’infondatezza del reclamo, proprio in forza del chiarissimo tenore della Regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio invocata dalla stessa reclamante, alla cui stregua quando “un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, l’arbitro deve: interrompere il gioco (e riprenderlo con una propria rimessa) soltanto se l’elemento esterno interferisce con il gioco, tranne che il pallone stia entrando in porta ….” e “lasciare proseguire il gioco se l’elemento esterno non interferisce con il gioco e farlo rimuovere prima possibile”.
Dunque, la portata dell’interferenza (di cui l’arbitro neppure ha ritenuto di fare menzione nel proprio referto, tanto che l’ammenda di € 100,00 è stata comminata al Fossano solo a seguito della segnalazione del Commissario di Campo e solo quale banale intemperanza dei tifosi) è di norma rimessa alla esclusiva discrezionalità dell’arbitro, sicchè ben si può affermare che l’irregolarità viene a determinarsi non già per il fatto in sé (il lancio di un secondo pallone in campo), bensì per l’idoneità del fatto medesimo a pregiudicare il regolare svolgimento del gioco, secondo valutazione rimessa appunto alla discrezionalità del Direttore di Gara.
Ne consegue che un’eventuale violazione della Regola 5, nel senso di un errore (tecnico) dell’Arbitro per omessa interruzione del gioco (al di fuori, quindi, della fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S.), potrebbe configurarsi solo laddove l’Arbitro medesimo abbia dato atto dell’interferenza siccome incidente sul regolare svolgimento del gioco ed abbia ciò nonostante lasciato proseguire l’azione.
In ogni caso, anche in fattispecie analoga e ben più grave (reiterato lancio di palloni in campo da parte di tesserati della società di casa e conseguenti, plurime interruzioni del gioco da parte dell’arbitro), esaminata alla stregua dell’art. 10, comma 5, C.G.S., si è affermato che “la valutazione sull’incidenza di fatti o situazioni sul regolare svolgimento della gara o che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara medesima, sono di particolare delicatezza e rappresentano un momento cruciale per il giudice sportivo, il quale ben può, adoperando gli strumenti di equità e ragionevolezza, nell’ambito della fisiologica indeterminatezza e genericità del precetto, escludere che gli episodi verificatisi possano aver avuto un ruolo di ostacolo o di interferenza ‘impediente’ sulla gara stessa. Nel caso di specie, al più, si è trattato di una mera interferenza, un elemento di disturbo che, però, non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, né tantomeno ha avuto l’effetto di impedire che la gara terminasse normalmente….I casi di perdita della gara ‘a tavolino’ o di penalizzazione devono, di contro, essere oggettivamente gravi e basarsi ‘a monte’ su un accertamento univoco dell’efficacia ostacolante di determinati comportamenti sul regolare svolgimento o conclusione della gara” (Corte sport. App. n. 147/CSA stag. sport. 2018/2019, confermata dal Collegio di Garanzia del CONI – dec. n. 83 del 22 luglio/16 ottobre 2019).
P.Q.M.
Dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce