L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 61 DEL 03.10.2023 – Primavera TIM CUP – Delibera – Gara Soc. GENOA – Soc. MONZA

Gara Soc. GENOA – Soc. MONZA

Il Giudice Sportivo, rilevato che dai documenti ufficiali della gara in questione, e in particolare dal referto dell’arbitro e dalla sezione “sostituzioni” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, emerge come la Soc. Monza, nel corso della gara, ha impiegato sei calciatori nati nell’anno 2004 e precisamente i calciatori Mazza, Marras, Goffi, Kassama, Graziano, schierati dall’inizio della partita, nonchè il calciatore Ravelli subentrato al 38° del secondo tempo; tenuto conto che il Regolamento della Competizione (regolamento Campionato Primavera TIM CUP 2023-2024), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 10 L.N.P.A. del 20 luglio 2023, al punto n. 6 (Partecipazione dei calciatori), lett. a), dispone che “possono partecipare al torneo, qualunque sia il tipo di tesseramento, i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 n. 3 N.O.I.F. Possono inoltre essere impiegati in ciascuna gara cinque calciatori “fuori quota” nati nel 2004”; rilevato pertanto che la Soc. Monza, disponendo l’ingresso in campo del calciatore Ravelli nel corso della partita, ha impiegato sei calciatori nati nel 2004 e quindi uno in più del consentito violando la predetta disposizione regolamentare; ritenuto che tale condotta determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 03 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; rilevato altresì che il punteggio conseguito sul campo dal Soc. Genoa (3-2) non è alla stessa più favorevole e che pertanto, in applicazione della predetta norma del CGS, occorre disporre la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in luogo del risultato effettivo; ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, deve essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Bruno Tridico, dirigente accompagnatore della Soc. Monza, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un calciatore che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte. Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 66, comma 1, lett. a) CGS,

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Monza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, commina al dirigente accompagnatore Bruno Tridico (Soc. Monza) l’ammonizione (prima sanzione).

 

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