L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 68 DEL 09.10.2023 – Primavera TIM CUP – Delibera – Gara Soc. PESCARA – Soc. TERNANA del 27 settembre 2023

Gara Soc. PESCARA – Soc. TERNANA del 27 settembre 2023

Il Giudice Sportivo, letto il ricorso ritualmente presentato dalla Soc. TERNANA in ordine alla gara Pescara-Ternana 27 settembre 2023 valevole per i trentaduesimi della Primavera TIM CUP, conclusasi con il risultato 1-0 in favore della Soc. Pescara, della quale si contesta la regolarità per avere la Soc. Pescara inserito nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara, previsto dall’art’ 6, lett. c) del Regolamento della Competizione, ventitre e non ventidue calciatori (dodici di riserva) come stabilito dalla predetta norma; viste le conclusioni precisate dalla ricorrente, secondo la quale la predetta condotta concretizzerebbe l’ipotesi dell’art. 10, comma 1, CGS e, quindi, determinerebbe l’applicazione della sanzione a carico della Soc. Pescara della perdita della gara con il risultato di 0-3, ovvero, in subordine, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c), la ripetizione della gara stessa; preso atto della memoria difensiva trasmessa dalla Soc. Pescara con la quale si contestano le ragioni del ricorso e le conclusioni proposte dalla Soc. Ternana in via principale e subordinata; osserva quanto segue.

Il Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP (Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 10 del 20 luglio 2023), all’art. 6, lett. c), prevede effettivamente che “ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 22 calciatori, dei quali 11 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve”. Non c’è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, la Soc. Pescara abbia violato la predetta disposizione regolamentare, trovando conferma tale irregolare condotta negli atti ufficiali della gara in questione (la distinta della Soc. Pescara allegata al rapporto del direttore di gara indica in effetti i nominativi di ventitre calciatori e quindi uno in più del consentito). Tuttavia, va premesso che, benchè rilevante disciplinarmente, questo Giudice sportivo non può che confermare che la descritta condotta irregolare non può determinare l’applicazione della sanzione, richiesta dalla ricorrente in via principale, della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista dall’art. 10, comma 1, CGS che stabilisce che la sanzione della perdita della gara che deve essere disposta nel caso in cui la Società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (perdita della gara con il punteggio di 03 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole). In effetti, pur essendo evidente che l’inserimento in distinta di un numero maggiori di calciatori rispetto al consentito offra la possibilità di disporre di una platea più ampia di atleti tra i quali individuare gli eventuali sostituti, tuttavia, non è stata prospettata dalla ricorrente alcuna considerazione secondo la quale la condotta della Soc. Pescara avrebbe potuto influire sul regolare svolgimento della gara e che ne abbia impedito la regolare effettuazione. In altri termini, la circostanza oggettiva che la Soc. Pescara abbia di fatto potuto disporre di un numero di potenziali calciatori sostituti (dodici) maggiore rispetto al consentito (undici) non pare – in mancanza di elementi concreti che sarebbe stato onere della ricorrente dedurre e dimostrare (il c.d. “elemento strutturale dell’evento”; cfr. CSA, sez. I, n. 221/CSA/2022-2023 del 16 maggio 2023) – possa avere inciso, secondo consequenzialità e immediatezza tangibili, sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione nei termini presupposti dall’art. 10, comma 1, CGS. Tuttavia, questo Giudice, esclusa la fondatezza della domanda proposta in via principale dalla ricorrente, non può ignorare quanto autorevolmente affermato recentemente dalla Corte sportiva d’appello (decisione 0005/CSA 2023-2024) la quale, a proposito di una fattispecie effettivamente sovrapponibile alla presente, richiamando un precedente del Collegio di Garanzia CONI (10 aprile 2018 n. 19), ha ritenuto che la condotta in questione, integrando una ipotesi rilevante ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS, imponga una valutazione in termini di regolarità della gara che può implicare, in mancanza di una tipizzazione da parte del CGS, la determinazione della ripetizione della gara. A giudizio della Corte, infatti, proprio il caso di errata compilazione dell’elenco nominativo con inserimento di calciatori in sovrannumero, pur non giustificando la sanzione di cui all’art. 10, comma 1, CGS, rileva ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS integrando un fatto che per sua natura non appare valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che, in mancanza di una previsione specifica, autorizza gli Organi della giustizia sportiva a valutarne l’effettivo e rilevante impatto sulla regolarità di svolgimento della gara fino a giustificare la misura della ripetizione della gara di cui alla lett. c) del comma 5 dell’art. 10 CGS. In conclusione, la violazione della disposizione regolamentare di cui si discute da parte della Soc. Pescara determina la necessità che la gara venga ripetuta. A tanto si aggiunge la sanzione dell’ammenda che il Giudice Sportivo, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, ritiene possa essere quantificata, anche in questo caso (si veda il precedente di cui al Com. Uff. n. 42 del 15.9.2023, in merito alla gara di primo turno preliminare Primavera TIM CUP Alessandria/Renate del 13.9.2023 e la richiamata decisione della CSA che ha confermato le sanzioni disposte da questo Giudice), in € 1.000,00, con diffida da disporsi ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) CGS. Inoltre, deve essere sanzionato con l’inibizione temporanea a tutto il 25 ottobre 2023 il Sig. Guerino Trifone, dirigente accompagnatore della Soc. Pescara, per l’errore commesso nella predisposizione dell’elenco nominativo dei giocatori della propria Società.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo dispone la ripetizione della gara Pescara-Ternana valevole per i trentaduesimi della Primavera 1 TIM CUP; sanziona la Soc. Pescara con l’ammenda di € 1.000,00 con diffida, per l’errata compilazione dell’elenco nominativo dei propri calciatori; commina al dirigente accompagnatore Guerino Trifone (Soc. Pescara) la sanzione dell’inibizione temporanea a tutto il 25 ottobre 2023.

 

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