LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 232/DIV – DEL 12/05/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera – GARA AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA DELL’11 MAGGIO 2023

GARA AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA DELL’11 MAGGIO 2023

 Il GS rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta che i sostenitori della Juve Stabia posizionati nel Settore Ospiti, Curva Nord, hanno posto in essere le seguenti condotte: 1. hanno fatto esplodere trentanove petardi di elevata potenza di cui dodici lanciati sul terreno di gioco, dieci nel recinto di gioco; tale condotta ha determinato la sospensione della gara disposta dall’Arbitro su segnalazione del Responsabile dell’Ordine pubblico, per due volte (prima interruzione della durata di 3 minuti e seconda interruzione della durata di 2 minuti) dal 18° minuto del primo tempo al 22° minuto del primo tempo; 2. hanno acceso numero trentasei fumogeni di cui otto lanciati sul terreno di gioco e cinque nel recinto di gioco; 3. hanno lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, verso il Settore Distinti occupato dai tifosi locali, numero due bottigliette d’acqua, al 28° minuto del secondo tempo, numero due manicotti in ferro verso la tifoseria locale, senza colpire alcuno; 4. hanno lanciato, nel corso del primo tempo in più occasioni, verso il portiere della squadra avversaria, numero quattro monete, all’altezza dell’aerea di rigore, senza colpire alcuno; 5. hanno provocato danneggiamenti: a) ad alcune parti del terreno di gioco e dei teli posti sui pannelli pubblicitari con i lanci del materiale pirotecnico indicato al capoverso A), come da documentazione fotografica in atti; b) ad alcune strutture dell’impianto (la parete che separa il vano bagno dal bar), come da documentazione fotografica in atti; c) ad una parete del bagno del Settore Ospiti loro riservato imbrattandola con scritte. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque minuti e hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati avversari quanto al lancio delle monetine, e dei tifosi ospiti quanto al lancio degli altri oggetti; - visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; -rilevato che dalla richiamata relazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti risultano occupare nelle gare disputate in casa il settore Curva Sud; ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società JUVE STABIA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 DI AMMENDA. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società, dovrà essere scontata in Campionato (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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