LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 8/DIV – DEL 05/09/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera Il Giudice Sportivo,
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, GUBBIO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RECANATESE, RIMINI, SORRENTO, TRIESTINA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
