LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 68/DIV – DEL 31/10/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera GARA PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS DEL 28 OTTOBRE 2023

GARA PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS DEL 28 OTTOBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

lette le relazioni dei componenti della Procura Federale (e relativo supplemento), del Commissario di Campo – Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e supplemento si riferisce, tra l'altro, che, ai minuti 9° e 19° circa del secondo tempo, i sostenitori della Società Pergolettese, presenti nel Settore Curva Sud, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso i calciatori di colore del Legnago Salus e che tali cori venivano ripetuti più volte. I predetti sostenitori erano presenti in circa 200 e si rendevano responsabili, nel 90% dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega e dall’Arbitro. L’Arbitro nel referto riferisce di aver interrotto la gara al 9° minuto del secondo tempo richiamando i due capitani delle squadre poiché aveva avvertito ululati razzisti all’indirizzo di un calciatore della Società Legnago Salus; al 19° minuto del secondo tempo, a gioco fermo dopo la segnatura di una rete, riferisce di aver sentito ulteriori ululati razzisti e di aver riferito al Collaboratore della Procura Federale e al Commissario di Campo che se il pubblico avesse continuato a rivolgere tali espressioni avrebbe sospeso l’incontro. Successivamente venivano effettuati annunci antirazzisti dallo speaker. Nella relazione della Procura Federale si riferisce, altresì, che, al minuto 70° e 81° della gara, i sostenitori della Società Pergolettese, presenti nel Settore Distinti, rivolgevano cori insultanti, espressione di discriminazione razziale, verso un calciatore di colore del Legnago. I predetti sostenitori erano presenti in circa 35 e si rendevano responsabili, nel 90% dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati tra le due panchine. Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nei due Settori dell’impianto sopra richiamati e della percentuale del 90% di coloro che erano presenti nel Settore Curva Sud e nel Settore Distinti e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società PERGOLETTESE con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i Settori denominati Curva Sud e Distinti, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

 

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