LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 74/DIV – DEL 07/11/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera GARA MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA DEL 6 NOVEMBRE 2023

GARA MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA DEL 6 NOVEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo, rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue: A) i sostenitori della Società Audace Cerignola, posizionati nel Settore Distinti, hanno lanciato: 1. al 2° minuto del primo tempo, numerosi petardi e fumogeni sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti; 2. durante l’interruzione della gara di cui al precedente punto 1) tre seggiolini di colore verde nel recinto di gioco; 3. al 57° minuto della gara, alcuni petardi e fumogeni sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto; 4. durante l’interruzione di cui al precedente punto 3) un seggiolino di colore verde nel recinto di gioco; 5. al 37° e 38° minuto del secondo tempo, altri tre seggiolini di colore verde sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro; B) i sostenitori della Società Audace Cerignola, hanno provocato numerosi danneggiamenti nel Settore loro riservato in particolare undici seggiolini e alcuni pannelli LED pubblicitari per l’esplosione dei petardi. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque/sei minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari; Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; - ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori; - rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Sud; - ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo

P.Q.M.

 - delibera di sanzionare la Società AUDACE CERIGNOLA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Audace Cerignola, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

 

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