LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 82/DIV – DEL 16/11/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera GARA LUCCHESE – PESCARA DEL 22 OTTOBRE 2023
GARA LUCCHESE – PESCARA DEL 22 OTTOBRE 2023
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di campo) risulta quanto segue. I sostenitori della Società Pescara, posizionati nel Settore Curva Est, hanno lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco; 2. al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco; 3. al 29° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco che raggiungeva la parte destra della rete della porta, danneggiandola e bruciandola, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa due minuti per consentirne il ripristino; 4. al 47° e 48° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco; 5. all’8° minuto del secondo tempo, due fumogeni e un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco; uno dei fumogeni danneggiava un corrugato della rete elettrica mentre il petardo, cadeva nelle immediate vicinanze di un raccattapalle, il quale veniva attinto in maniera superficiale da una piccola scheggia. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa due minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi quanto al lancio dei fumogeni e del petardo; Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; - ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori; - rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare nelle gare casalinghe il Settore Curva Nord, per oltre un terzo dei presenti nello stadio della Società ospitante; - ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa,
P.Q.M.
- delibera di sanzionare la Società PESCARA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Pescara, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).