LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 117/DIV – DEL 21/12/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera GARA PESCARA – CESENA DEL 25.11.2023

GARA PESCARA – CESENA DEL 25.11.2023

Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, - viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo concernenti la gara Pescara – Cesena del 25.11.2023 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; - vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 20.12.2023 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata rileva quanto segue. I sostenitori della Società Cesena, posizionati nel Settore Curva Ospiti, hanno lanciato: 1. al 41° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel proprio Settore; 2. tra il primo e il secondo tempo, un petardo all’interno del proprio Settore che esplodeva nelle vicinanze di due Steward con conseguenze lesive a carico degli stessi, i quali venivano trasportati al Pronto Soccorso. Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrino atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi quanto al lancio dei petardi; - ritenuto che la condotta sopra descritta integri gli estremi della gravità, atteso che il lancio del materiale pirotecnico ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di due Steward; - visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; - ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S., sia equo irrogare la sanzione dell'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori; - rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali vi erano gli autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza (403 sui 676 presenti) il Settore “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”; - ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa,

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società CESENA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i Settori denominati “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori e con l’irrogazione di EURO 500,00 di AMMENDA. Dispone che la gara casalinga da disputare con i Settori sopra specificati privi di spettatori inflitta alla Società Cesena, sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. proc. fed., r. c.c.).

 

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