F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0129/CFA pubblicata il 6 Giugno 2024 (motivazioni) – Procura federale/Sig. Vittoriano Para – ASD Academy Torino Rondissone

Decisione/0129/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0130/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0130/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 6.05.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0209 del 29.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 4 giugno 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l'Avv. Alessandro D’Oria per i reclamanti; nessuno è comparso per il signor Vittoriano Para e la società ASD Academy Torino Rondissone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con lodo del 19 ottobre 2023, pubblicato sul CU  n.  5/2023, il Collegio arbitrale della Lega nazionale dilettanti, giudicando sul ricorso proposto dal signor Roberto Siclari - allenatore dilettante iscritto nei ruoli del STF, già allenatore in prima della società ASD Academy Torino Rondissone, partecipante al campionato giovanissimi fascia B U 14 maschile  Piemonte-Valle  d’Aosta nella stagione  sportiva  2022-2023 - per ottenere il residuo del premio di tesseramento pattuito e asseritamente non corrisposto per l’intero, lo ha accolto e, per l’effetto, ha dichiarato  l’obbligo  della  società  di corrispondere al ricorrente la somma di 1.900,00, oltre ad 5,00 di interessi equitativamente calcolati, con maggiorazione al tasso legale sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Il Collegio arbitrale, nel contempo, ha disposto l’invio degli atti alla Procura federale affinché fossero assunte le determinazioni competenti con riferimento all’accordo economico sottoscritto dalla società e dal Siclari, da quest’ultimo depositato agli atti del procedimento, che all’art. 10 avrebbe previsto la violazione della clausola compromissoria.

La Procura federale ha quindi avviato una istruttoria ascoltando il tecnico e il presidente della società e acquisendo varia documentazione.

Con atto del 2 febbraio 2024, la Procura federale ha comunicato agli interessati la avvenuta conclusione delle indagini.

Il successivo 20 marzo signor Siclari ha convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 126 CGS (3 mesi di squalifica in luogo di 6).

2. Con atto adottato in pari data, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale:

- il signor Vittoriano Para, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Academy Torino Rondissone, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30, commi 1, 2 e 4 dello Statuto della FIGC, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023, in qualità di legale rappresentante della predetta società, un accordo economico con il tecnico signor Roberto Siclari contenente una clausola (denominata “Articolo. 10. Clausola compromissoria”) elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio arbitrale, in violazione dei principi dell’Ordinamento federale e in particolare dell’art. 8 dei Principi di giustizia sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 dal Consiglio nazionale del CONI, rubricato “Clausola Compromissoria”, in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver corrisposto all’allenatore signor Siclari la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo prot. n. 34/20, pubblicato con comunicato ufficiale n. 5/2023 - riunione del 19 ottobre 2023, comunicato alla società con notifica effettuata in data 27 ottobre 2023 a mezzo pec e successivamente rinnovata mediante posta raccomandata in data 13 novembre 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;

- la società ASD Academy Torino Rondissone per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte ascritte al presidente signor Papa e al tecnico signor Siclari.

3. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta - LND, cui ha rimesso gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

4. Con reclamo del 3 maggio 2024, la Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado chiedendone la riforma, con rinvio della causa al Tribunale federale nazionale o, in alternativa, la decisione nel merito con irrogazione delle sanzioni richieste nel precedente grado di giudizio (per il signor Para: 6 mesi di inibizione; per la società: 4 punti di penalizzazione in classifica, di cui 3 per la violazione relativa alla clausola compromissoria e 1 per la mancata ottemperanza del lodo, nonché l’ammenda di 600,00) ovvero di quelle ritenute congrue e di giustizia.

Come in primo grado, non si sono costituiti in giudizio i deferiti, cui - per l’inesistenza o il mancato funzionamento della pec - il reclamo è stato notificato mediante il servizio postale, come attestano gli avvisi di ricevimento in atti.

5. All’udienza del 4 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Come detto in narrativa, nel primo grado di giudizio il Tribunale federale nazionale ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta ritenendo non sussistere i presupposti di applicazione dell’art. 84, comma 1, lett. a), CGS, nel testo attualmente vigente.

A seguito della modifica introdotta con il comunicato ufficiale n. 24/A del 20 luglio 2021, la norma dispone che il Tribunale federale a livello nazionale - Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine “ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché́ ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali”.

Ad avviso del primo giudice, avendo il tecnico coinvolto nella vicenda richiesto e ottenuto l’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS, e dunque dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma prima di quella dell’atto di deferimento, non si sarebbe determinata la competenza funzionale del Tribunale nazionale, chiamato a decidere sulla scorta appunto del deferimento, al momento del quale andrebbe individuata la competenza - solo nei confronti del presidente signor Para e della società ASD Academy Torino Rondissone.

La Procura federale contesta questa lettura della norma e riafferma la competenza del Tribunale nazionale sul rilievo che “l’organo giudicante [sarebbe] chiamato a valutare, sia pure incidentalmente, anche e soprattutto la posizione del tecnico che ha concordato con la Procura Federale la sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; tanto al fine di accertare la responsabilità disciplinare del presidente della società che ha sottoscritto unitamente al tecnico un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia”.

7. Sull’interpretazione del più volte ricordato art. 84, comma 1, lett. a), CGS, si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello, le quali - con la decisione n. 34/2022-2023 - hanno enunciato il principio di diritto che segue.

“Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”.

In definitiva, l’imputazione di un fatto disciplinarmente rilevante a un tecnico e il successivo deferimento che ne deriva, all’esito dell’indagine, finiscono per attrarre nella competenza funzionale del Tribunale nazionale la cognizione delle condotte di altri soggetti legati a quel fatto da un rapporto di connessione oggettiva.

La presente vicenda si distingue però da quella a suo tempo decisa dalle Sezioni unite proprio per la mancanza dell’atto di deferimento nei confronti del tecnico.

8. In seguito, con recentissima decisione (n. 125/2023-2024), le stesse Sezioni unite sono tornate a occuparsi della questione con riguardo a un caso del tutto sovrapponibile, sotto il profilo in questione, a quello qui in esame.

All’esito del giudizio, le Sezioni unite hanno specificato il principio di diritto già dettato con la decisione n. 34/2023-2024:

“Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale”.

Si tratta di un precedente in termini, al quale si rinvia per un esame dettagliato dei diversi profili della questione, pure con riguardo al rapporto fra spostamento della competenza per connessione e rispetto del principio del giudice naturale, che non ne risulta in alcun modo violato. Precedente che merita piena condivisione, anche sulla scorta delle considerazioni che seguono.

9. Analogamente a quanto disposto per le questioni relative ai tesseramenti (Corte fed. app., Sez. un., n. 12/2022-2023) o per quelle concernenti gli appartenenti all’AIA (Corte fed. app., Sez. un., n. 9/2023/2024, e successiva giurisprudenza conforme), il legislatore federale ha avvertito l’esigenza di concentrare a livello nazionale la competenza giustiziale di primo grado circa le questioni relative ai tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del relativo settore, per assicurare uniformità di giurisprudenza ed evitare decisioni contrastanti in una materia ritenuta particolarmente delicata e bisognosa di una attenzione particolare. Per certi versi, il legislatore ha fatto applicazione specifica della regola sancita dall’art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS, secondo il quale - nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale – “[l]a competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale”.

Ora, se è il fatto ascritto al tecnico a dettare il “tono” della controversia e a determinare la competenza a conoscerne, non può essere decisiva la circostanza che, all’esito della fase pre-processuale, il tecnico medesimo si sia sottratto al procedimento disciplinare (in senso stretto) raggiungendo con la Procura federale un accordo ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS.

D’altronde, sempre in tema di determinazione della competenza per connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati, nella ricordata decisione n. 34/2022-2023 questa Corte federale d’appello ha osservato che, in tema di illeciti disciplinari di appartenenti al settore tecnico, la competenza si definisce in ragione della “medesima vicenda sostanziale”. E, come correttamente rileva la Procura federale, appare incongruo che per il dirigente di una società militante in un campionato a livello territoriale, coinvolto nell’illecito, sia in linea di principio competente il Tribunale federale nazionale, e che nel solo caso in cui il tecnico abbia concordato la sanzione, la competenza medesima trapassi al Tribunale federale territoriale, sebbene il giudice debba comunque valutare, sia pure incidentalmente, la condotta del tecnico stesso.

10. In senso contrario, non appare decisiva l’obiezione di natura letterale mossa dal Tribunale federale nazionale, e cioè che - per espresso dettato dell’art. 84, comma 1, lett. a), CGS - la competenza si radicherebbe al momento del deferimento e con riguardo a questo.

Questo argomento, infatti, non considera adeguatamente la struttura del procedimento disciplinare sportivo, nel quale - sebbene il nuovo Codice del 2019 ne abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione - non è possibile contrapporre una fase propriamente “procedimentale”, con finalità prevalentemente istruttoria (peraltro nella fattispecie esauritasi prima della richiesta e dell’applicazione della sanzione concordata), e una fase “processuale” in senso stretto, che inizia con il deferimento. Questa caratteristica emerge già nella formulazione dell’art. 45 CGS, che individua in modo unitario gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Con la conseguenza, ad esempio, che il concetto di “pendenza” del procedimento va riferito all’intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell’apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell’incolpato (Corte fed. app., Sez. un., n. 30/2019-2020, con riguardo alla norma transitoria dell’art. 142 CGS, ma sulla base di rilievi di carattere sistematico generale, suscettibili di essere applicati anche ai fini della determinazione o dello spostamento della competenza nelle ipotesi di connessione oggettiva delle condotte rimproverate; e, sulla scia, Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024).

11. La competenza funzionale del Tribunale federale nazionale va dunque affermata in relazione all’emersione - sia al momento dell’iscrizione nel registro ex art. 119, comma 2, CGS, sia eventualmente anche in un momento successivo, alla luce degli sviluppi dell’istruttoria - di una condotta astrattamente imputabile al tecnico a titolo di illecito disciplinare. E su questa competenza non incidono gli eventuali passaggi procedimentali che possano interessare il tecnico medesimo: non il patteggiamento ex art. 126 CGS, perché la mancata esecuzione dell’accordo consente alla Procura federale - ai sensi del comma 6 - di esercitare nuovamente i suoi poteri d’azione; e nemmeno l’archiviazione, in quanto, dopo l’adozione del relativo provvedimento, la Procura federale - ex art. 122, comma 4, CGS - può disporre la riapertura delle indagini. Con la conseguenza che, in contrasto con il criterio del simultaneus processus, nell’uno come nell’altro caso, si verifichi il rischio di contrasti di giudicati quante volte, seguendo la prospettazione del primo giudice, a pronunziarsi sulla posizione del dirigente o della società fosse stato il Tribunale federale territoriale (Corte fed. app., Sez. un., 125/2023-2024).

Pertanto, ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’atto che chiude la fase delle indagini in relazione al tecnico, cioè - a seconda dei casi - all’avviso di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione (Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024).

12. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo in questione deve essere accolto e riaffermata la competenza del Tribunale federale nazionale, riformando in tal senso la decisione impugnata.

13. Non ne consegue, tuttavia, la retrocessione della causa al primo grado in ritenuta applicazione dell’art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS.

Il Collegio non ignora che, nella citata decisione n. 125/2023-2024, le Sezioni unite hanno affrontato il punto della competenza per poi restituire gli atti al primo giudice. Ritiene però essersi trattato di una eccezione, giustificata dalla novità e dalla particolarissima rilevanza della questione di diritto affrontata, risolta la quale nulla impedisce di rientrare nel solco della giurisprudenza più recente. A tenore di questa, infatti, la disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado legittimano l’annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (per tutte: Corte fed. app., Sez. un., n. 2, n. 8, n. 9/2023-2024, e successive decisioni conformi). Né può essere citata in senso contrario Corte fed. app., Sez. un., n. 106/2023-2024, che, decidendo sulla competenza a conoscere di una controversia riguardante anche un allenatore, ha annullato con rinvio la decisione di primo grado in ragione della particolarità della vicenda, segnata dalla scissione della posizione processuale dei soggetti deferiti, ritenendo indispensabile far prevalere l’esigenza di evitare conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento.

La causa può essere dunque vagliata nel merito, in relazione al quale il deferimento disposto dalla Procura federale appare fondato rispetto ai fatti contestati in entrambi i capi di incolpazione.

14. Quanto alla contestazione sub a) (elusione del c.d. vincolo di giustizia), è in atti il contratto di collaborazione sportiva sottoscritto fra il tecnico e la società, che all’art. 10 dispone: “Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno regolate direttamente tra le parti contraenti”.

Tale clausola è rivolta a eludere l’applicazione dei rimedi predisposti dall’ordinamento federale e si pone in contrasto con il sistema delineato dal combinato disposto dell’art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI e dell’art. 30 dello Statuto della FIGC.

Come è stato rilevato, la previsione a livello statutario del c.d. vincolo di giustizia costituisce uno dei capisaldi dell’ordinamento calcistico, come pure degli ordinamenti delle altre federazioni sportive. La finalità dell’istituto è quella di riservare alla cognizione endofederale ogni tipologia di controversia (disciplinare, tecnica, economica) derivante dallo svolgimento di attività rilevanti, sotto qualsiasi forma, per l’ordinamento sportivo settoriale, affidandone la definizione - a garanzia dell'equilibrato e sereno svolgimento della stessa attività sportiva - a processi di composizione interni (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, 30 settembre 2013, lodo De Lucia).

Ne deriva l’applicabilità dell’art. 34 CGS, il quale enumera due distinte ipotesi, soggette ad un diverso regime sanzionatorio.

Nella fattispecie, la Procura federale contesta la violazione del comma 1 il quale, nel fare uso in forma ellittica dell’avverbio “comunque”, reca una clausola generale volta a sanzionare comportamenti non espressamente circostanziati, ma unificati dalla volontà di sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva e, dunque, tipizzati nella loro finalità elusiva o violativa del vincolo medesimo.

Di conseguenza, la violazione delle pertinenti norme si realizza non solo in caso di ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche - come nel caso di specie - nella pattuizione di una clausola espressamente derogatoria della competenza arbitrale (Corte fed. app., Sez. un., n. 57/2022-2023).

15. Parimenti fondata è la contestazione sub b) (mancato pagamento della somma accertata dal lodo arbitrale).

A questo proposito, va rilevato che la notifica del lodo alla ASD Academy Torino Rondissone non sembra essere andata a buon fine sia nella forma della pec che in quella della posta raccomandata. E ciò, verosimilmente, a causa della inattività della società, dichiarata dal presidente Para nel corso delle audizioni svoltesi in istruttoria. Peraltro, proprio dall’audizione del 20 dicembre 2023, risulta che, almeno da quella data, il presidente e legale rappresentante aveva piena conoscenza del contenuto decisorio del lodo e a esso non ha poi adempiuto nel prescritto termine di trenta giorni (secondo quanto prevede l’art. 94 ter, ora comma 5, delle NOIF), dichiarando anzi di non avere alcuna intenzione di provvedere.

È dunque evidente la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato.

16. Passando alla determinazione della natura e della misura delle sanzioni da infliggere ai deferiti, il Collegio - quanto all’incolpazione sub a) - ritiene di dare rilievo alla speciale tenuità del fatto, tenuto conto sia della generica e atecnica formulazione della clausola contestata, sia del tipo di campionato di riferimento (campionato giovanissimi fascia B U 14 maschile).

Tale particolarità dell’illecito può integrare, e in concreto integra, una di quelle ulteriori circostanze attenuanti atipiche previste dal comma 2 dell’art. 13 CGS, le quali rappresentano uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (Corte fed. app., Sez. un., n. 1/2021-2022; Corte fed. app., Sez. I, n. 58/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 119/2023-2024).

Questo consente inoltre alla Corte di svolgere la funzione anche di giudice di equità e di proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (Corte fed. app., Sez. un., n. 89/2023-2024; Corte fed. app., Sez. un., n. 99/2023-2024; Corte fed. app., Sez. un., n. 63/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 67/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 70/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 86/2022-2023; Corte fed. app., sez. I, n. 124/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 94/2021-2022).

E ciò, vista l’assoluta peculiarità del caso, anche in eccezionale deroga alla regola che, con specifico riguardo alla penalizzazione in classifica nel caso di violazione del vincolo di giustizia, escluderebbe il potere del giudice di rideterminare discrezionalmente la penalizzazione in misura inferiore al minimo edittale al fine di garantire la regolarità del campionato (Corte fed. app., Sez. un., n. 73/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. un., n. 57/2022-2023).

17. In definitiva, il Collegio ritiene congruo sanzionare nei termini seguenti gli illeciti disciplinari accertati:

- per il signor Para:

(i) quanto all’incolpazione sub a) - ex art. 34 commi 1 e 2, CGS - l’inibizione di 8 (otto) mesi e l’ammenda di 300,00 (trecento/00);

(ii) quanto all’incolpazione sub b) - ex art. 31, comma 7, CGS - l’inibizione di 6 (sei) mesi; per un totale di 14 (quattordici) mesi di inibizione, oltre all’ammenda;

- per la società ASD Academy Torino Rondissone:

(i) quanto all’incolpazione sub a) - ex art. 34, commi 1 e 2, CGS - la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, e l’ammenda di 300,00 (trecento/00);

(ii) quanto all’incolpazione sub b) - ex art. 31, comma 6, CGS -  la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica;

per un totale di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, oltre all’ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, decidendo nel merito, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Vittoriano Para: l'inibizione di mesi 14 (quattordici) e l'ammenda di 300,00 (trecento/00);

- alla società A.S.D. Academy Torino Rondissone: la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza e l'ammenda di 300,00 (trecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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