F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0243/TFN – SD del 6 Giugno 2024 (motivazioni) – Imolese Calcio 1919 SSDARL – Reg. Prot. 108/TFN-SD
Decisione/0243/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0108/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Gianfranco Marcello – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12928 /951pf22-23/GC/blp del 13 novembre 2023 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 13 novembre 2023, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società Imolese Calcio 1919 Srl per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Frassetto Stefano, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, alla data del 31/03/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2023, della relazione semestrale al 31dicembre 2022;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle società in modo diretto.
La fase istruttoria
L’attività istruttoria si basava essenzialmente sulla segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato deposito, da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 31 marzo 2023, della relazione semestrale al 31 dicembre 2022 di cui all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1, delle NOIF.
La fase predibattimentale, i precedenti accordi ex artt. 126 CGS e i successivi accordi ex art 127 CGS
Il deferimento era disposto sulla base della comunicazione del 20 ottobre 2023 con cui la FIGC, con C.U. n. 186/AA, dava atto della mancata ottemperanza al precedente accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 126 CGS, con la società Imolese Calcio 1919 Srl, non avendo la stessa versato l’ammenda nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 126 CGS medesimo, con conseguente risoluzione dell’accordo stesso. Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 12 dicembre 2023, prima dell’apertura della stessa, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed i deferiti depositavano proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza le Parti presenti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua la sanzione proposta, dichiarava efficace l’accordo, con decisione n. 119/TFNSD- 2023-2024 del 12 dicembre 2023 condannando l'Imolese Calcio 1919 Srl ad euro 773,00 (settecentosettantatre/00) di ammenda.
Il mancato rispetto degli accordi ex art. 127 CGS e la nuova fase predibattimentale
Successivamente, vista la nota del 10 aprile 2024 (Prot. 2021/2024), con la quale il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava che nemmeno l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con Decisione n. 119/TFN-SD del 12 dicembre 2023, era stato adempiuto dalla società Imolese Calcio 1919 Srl nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS il Presidente del Tribunale fissava, ai sensi dell’art. 127, comma 5, l’udienza del 28 maggio 2024 per la discussione del deferimento del 13.11.2023.
I deferiti non facevano pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Francesco Filippazzo per la società deferita.
La Procura federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e a conclusione del suo intervento chiedeva irrogarsi nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl, la sanzione di euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda. Il sig. Filippazzo rilevava che il mancato pagamento di quanto dovuto era dipeso dal cambio di assetto societario della deferita, con l’ingresso di una nuova proprietà, che aveva impedito di provvedere al saldo.
La decisione
I fatti e la violazione contestata dalla Procura Federale non sono in discussione non essendo stati sconfessati, negati o comunque diversamente ricostruiti dalla deferita.
La società Imolese Calcio 1919 Srl risulta invero non aver provveduto al deposito presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2023, della relazione semestrale al 31 dicembre 2022.
Il cambiamento di governance ovvero di proprietà della società non rileva, né comunque può giustificare il mancato adempimento delle scadenze e degli obblighi federali, sia dei pagamenti dovuti, così come dell’invio delle comunicazioni previste dalle NOIF. Non può infatti considerarsi esente da responsabilità colui che subentrando nella governance della società non onora tempestivamente il debito ovvero l’adempimento dovuto dal precedente amministratore. D’altra parte “compito precipuo di ogni avveduto amministratore, difatti, è quello di informarsi fin dal suo insediamento, se non prima, delle obbligazioni scadute, o in scadenza, per disporre il loro adempimento, nonché di accertarsi di eventuali sanzioni poste a suo carico a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva. Detta operatività deriva automaticamente dall'assunzione della carica e dai connessi poteri che non ammettono cesure nell'amministrazione societaria” (decisione n. 5/CFA/2019-2020/A).
Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità della deferita e accogliersi le conclusioni della Procura Federale nella misura ritenuta congrua da questo Tribunale come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl la sanzione di euro 1.300,00 (milletrecento/00) di ammenda, con diffida.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 maggio 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 5 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai