F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0246/TFN – SD del 7 Giugno 2024 (motivazioni) – Imolese Calcio 1919 SSDARL – Reg. Prot. 126/TFN-SD

Decisione/0246/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0126/TFNSD/2023-2024

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15899 /814pf22-23/GC/blp del 20 dicembre 2023 nei confronti della società Imolese Calcio 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 dicembre 2023, depositato il 28 dicembre 2023, deferiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la Imolese Calcio 1919 SRL, per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, del comportamento posto in essere dal sig. FRASSETTO Stefano, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., per la mancata produzione alla Co.A.P.S.(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F, e neppure entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi del comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s. o fornito alcuna giustificazione concernente eventuali ragioni ostative al suo rilascio, in quanto la società ha trasmesso la documentazione, ritenuta non adeguata in relazione al possesso dei requisiti di solidità finanziaria, con pec del 18 novembre 2022; - a titolo di responsabilità propria, in relazione agli obblighi che l’art. 32, comma 5 bis, del CGS pone a carico diretto delle società.

La fase istruttoria

L’attività istruttoria nasce dalla segnalazione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie sull’esito delle verifiche svolte relativamente all’acquisizione di partecipazioni societarie che ha interessato la società Imolese Calcio 1919 Srl, in relazione a quanto previsto dall’art. 20-bis delle NOIF:

In fase istruttoria, tra la società e la Procura veniva raggiunto accordo ex art. 126 CGS, ratificato dal Presidente Federale. Senonché la società, nel termine perentorio di 30 giorni previsto dal CGS, non ottemperava all’accordo, con conseguente sua risoluzione.

Onde, la Procura Federale provvedeva al deferimento, in relazione al quale il Presidente del Tribunale fissava udienza per il giorno 17 gennaio 2024.

La fase predibattimentale

Prima dell’apertura della stessa, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale ed i deferiti depositavano proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza le parti presenti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua la sanzione proposta, dichiarava efficace l’accordo, con decisione n. 133/TFN-SD del 17 gennaio 2023 e, definitivamente pronunciando, applicava nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD A RL la sanzione di euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

Successivamente, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, vista la nota del 10 aprile 2024 (Prot. 2021/2024), con la quale il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC ha comunicato che l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con decisione n. 133/TFN-SD del 17 gennaio 2023, non è stato adempiuto dalla società Imolese Calcio 1919 SSDARL nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS, ha fissato, ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS, l’udienza del 28 maggio 2024. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Francesco Filippazzo per la società deferita. La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e a conclusione del suo intervento chiedeva irrogarsi, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD A RL, la sanzione di euro 16.000,00 (sedicimila/00) di ammenda.

Il sig. Filippazzo rilevava che il mancato pagamento di quanto dovuto era dipeso dal cambio di assetto societario della deferita, con l’ingresso di una nuova proprietà, che aveva impedito di utilizzare i conti intestati alla società.

La decisione

La ricostruzione dei fatti e la violazione contestata dalla Procura Federale e la conseguente responsabilità non sono in discussione nel merito in quanto documentalmente risultanti in atti e neppure contestati dalla Imolese Calcio 1919 Srl. La stessa risulta quindi non aver adempiuto al deposito presso la Co.A.P.S, entro i termini previsti, della documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s. acquirente dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% della deferita stessa

Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità della deferita e accogliersi la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale ritenuta congrua da questo Tribunale in relazione alla gravità del fatto impeditivo, nei termini previsti, di verificare i requisiti normativamente richiesti per la proprietà subentrante

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Imolese Calcio 1919 la sanzione di euro 16.000,00 (sedicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 maggio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                   Carlo Sica

Ermando Bozza    

 

Depositato in data 7 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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