F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0248/TFN – SD del 7 Giugno 2024 (motivazioni) – ASD Dego Calcio e Pol. Nolese RG 1946 2001 + altri – Reg. Prot. 225/TFN-SD

Decisione/0248/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0225/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27205/459pf2324/GC/gb del 30 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Maurizio Accame, Massimiliano Brignone, Gerardo Magalino e Marco Fontana, nonché nei confronti delle società ASD Dego Calcio e Pol. Nolese RG 1946 2001, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 27205/459pf23-24/GC/gb del 30 aprile 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) Accame Maurizio, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Albenga;

2) Brignone Massimiliano, all’epoca dei fatti allenatore della ASD Dego Calcio;

3) Magalino Gerardo, all’epoca dei fatti allenatore della Nolese R.G.1946 2001;

4) Fontana Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Nolese R.G.1946 2001;

5) la società ASD Dego Calcio;

6) la società Nolese R.G.1946 2001 per rispondere:

- Accame Maurizio, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Albenga, Brignone Massimiliano, all’epoca dei fatti allenatore della ASD Dego Calcio, Magalino Gerardo, all’epoca dei fatti allenatore della Nolese R.G.1946 2001 e Fontana Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Nolese R.G.1946 2001, della violazione dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati), ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Dego Calcio vs Nolese disputata in data 02.04.2023 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria FIGC Liguria della stagione sportiva 2022-2023 al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra ospitante (ASD Dego Calcio) ai danni di quella ospite (Nolese R.G.1946 2001) così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di poter disputare “in casa” l’andata della successiva partita valida per i play-off di fine stagione. In particolare, poi, per aver allo scopo Accame Maurizio messo a disposizione la propria funzione di ufficiale di gara designato per la direzione dell’incontro de quo onde agevolare la vittoria finale della ASD Dego Calcio (dichiarandosi a tal fine disponibile, nell’interloquire telefonicamente con il Brignone nei giorni antecedenti alla gara, sia ad evitare di assumere qualsivoglia provvedimento disciplinare - ammonizioni e/o espulsioni - in danno dei giocatori della ASD Dego Calcio tale da poterne compromettere la successiva partecipazione ai play-off <...sui gialli non ci sono problemi. Io spero domani, il taccuino di non tirarlo nemmeno fuori … non sbatto fuori nessuno. Ti dico vengo dalla panchina dico il numero, quando tu vedi che io ti ho detto il numero quello deve uscire … seduta stante>, sia a prolungare artatamente, qualora si fosse reso necessario nel corso dell’incontro conoscere anticipatamente i risultati delle altre squadre in lotta per i play-off, il minutaggio della partita simulando uno scontro di gioco con un calciatore della ASD dego calcio tale da determinare una momentanea interruzione della gara e successiva ripresa della stessa con almeno 15 minuti di ritardo sugli altri campi <...tu mi prendi un uomo, mi dici chi è... a metà secondo tempo, se le cose non andassero nel verso giusto, … ci scontriamo, andiamo per terra e li quindici minuti li perdiamo e giochiamo con un vantaggio sulle altre>), Brignone Massimiliano e Magalino Gerardo per aver nei giorni antecedenti alla gara concordato tra loro di operare l’alterazione del risultato finale della stessa (all’uopo dichiarandosi il Magalino disponibile a <far giocare i più scarsi>, nonché, a far incontrare e parlare prima dell’inizio della gara il Brignone con il proprio portiere e capitano, Marco Fontana, onde <chiedergli la partita>) e infine Fontana Marco per essersi reso disponibile a quanto propostogli dal Brignone di comune intesa con il Magalino.

Con l’aggravante per tutti di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD Dego Calcio;

- Accame Maurizio all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Albenga della violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, lett. c), del vigente Regolamento AIA anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver lo stesso in relazione e con riferimento ai fatti descritti nel capo di incolpazione che precede venduto la propria funzione al fine di compiere atti contrari ai propri doveri e allo svolgimento del proprio peculiare ruolo con lealtà sportiva, imparzialità, terzietà e adottando comportamenti improntati sempre al più rigoroso rispetto della legalità.

Con l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lett. b), del vigente Regolamento AIA per aver determinato un danno all’immagine esterna dell’Associazione, per la notorietà dei fatti;

- la società ASD Dego Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio al tempo tesserato Brignone Massimiliano;

- la società Nolese R.G.1946 2001 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri al tempo tesserati Magalino Gerardo e Fontana Marco.

La fase istruttoria

Il procedimento origina dallo “Stralcio degli atti dal procedimento n. 383pf23-24 per l’accertamento della presunta alterazione del risultato della gara Dego Calcio - Nolese, disputata il 01/04/2023 e valida per il campionato di 2^ Categoria ligure, posta in essere da alcuni dirigenti delle Società Dego e Nolese e dal direttore di gara” ed è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 01/12/2023 al n.459pf23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti:

- la copia del provvedimento di stralcio adottato nell’ambito del proc. n. 383pf23-24 e dei relativi atti allo stesso allegati e, in particolare, la copia della nota a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica di Savona Dott.ssa Milocco datata 22.11.23 con allegato <estratto della informativa finale della Polizia Giudiziaria ove si segnala un verosimile illecito sportivo>;

- la copia del foglio di censimento delle società ASD Dego Calcio e Nolese R.G.1946 2001;

- la copia dell’elenco tesserati stagione 22-23 delle società Nolese R.G.1946 2001 e ASD Dego Calcio;

- la copia del referto arbitrale relativo alla gara Dego Calcio vs Nolese del 2 aprile 2023;

- la copia del verbale dell’audizione resa dal tesserato Magalino Gerardo innanzi alla Procura Federale in data 27.02.2024.

Ritualmente notificata in data 22.3.2024 la Comunicazione di conclusione delle indagini, sono stati auditi su richiesta il sig. Astesiano Rossano, Presidente dell’ASD Dego Calcio; il sig. Fontana Marco ed il sig. Brignone Massimiliano.

Il sig. Gerardo Magalino, con memoria del 28.3.2024 a firma del difensore, ha eccepito: a) la insussistenza dell’addebito per insufficienza ed inidoneità degli atti a sé asseritamente riconducibili, comunque contestati; b) la propria estraneità rispetto all’attività intercettiva della Procura della Repubblica e la non opponibilità a sé delle considerazioni altrui; c) la mancanza di prova per difetto di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 28.5.2024, tutti gli incolpati, ad esclusione di Accame Maurizio, hanno fatto pervenire memorie difensive per il tramite dei rispettivi difensori.

La difesa di Brignone ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità dell’azione per violazione dell’art. 119, IV e V co., CGS in relazione all’art. 123 CGS.

In tesi: in atti non vi sarebbe evidenza della data di richiesta della proroga inoltrata alla Procura Generale dello Sport, né della pervenuta autorizzazione, pur datata 26.1.2024; l’art. 119, V co., CGS prevede che il termine di proroga decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione; “l’avviso di CCI in relazione all’art. 123 CGS […] avrebbe dovuto quindi essere notificato prendendo quale dies a quo l’originario termine del 30.01.2024”; la notifica della CCI intervenuta il 22.3.3024 sarebbe tardiva e renderebbe improponibile l’azione disciplinare.

In via preliminare subordinata, ha eccepito la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal 30.1.2024.

Nel merito, la difesa del Brignone ha quindi contestato la sussistenza della violazione dell’art. 30, comma 1, CGS.

Pur dando atto della inopportunità delle interlocuzioni telefoniche con l’Accame, si sostiene, a tutto voler concedere, che la richiesta di “non farsi la guerra” non costituirebbe atto idoneo a configurare l’illecito e che, in ogni caso, mancherebbe qualsiasi riscontro oggettivo in ordine ai contatti con il Magalino ed il Fontana.

Da ultimo si contesta l’operato automatismo tra l’illecito e la circostanza aggravante di cui all’art. 30, VI co., CGS in ragione della irrilevanza del risultato ai fini della partecipazione ai play-off, di contro invocandosi, al più, previa eventuale derubricazione alla fattispecie meno grave, l’applicazione “delle circostanze attenuanti del caso”, tenuto altresì conto ex art. 128 CGS del comportamento collaborativo dell’incolpato.

In via istruttoria, ha infine chiesto ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto articolate alla pagina 12 della memoria difensiva.

La difesa del Magalino, in via preliminare, con argomentazione sovrapponibile alla difesa del Brignone, ha eccepito “l’improcedibilità dell’azione disciplinare per verosimile mancato rispetto dei termini di cui all’art. 119 CGS”.

Nel merito, ha contestato la sussistenza dell’illecito: a) perché costretto allo schieramento della formazione effettivamente scesa in campo per l’assoluta indisponibilità di altri atleti, piuttosto che in adesione all’invito a schierare i più scarsi; b) per la mancanza di prova in ordine al presunto “pactum sceleris”, come dimostrerebbe anche lo screen shoot dei messaggi WhatsApp scambiati con il Brignone; c) per la non univocità delle frasi intercettate; d) per il ritenuto andamento regolare della gara, cui aveva assistito anche il delegato della LND; e) perché dipeso, l’invito ai proprio giocatori di non farsi prendere a calci, dalla mancanza di sostituti; per la inidoneità di qualunque presunto invito istigatorio del Brignone a configurare l’illecito che, diversamente opinando, assumerebbe “i connotati giuridici di un illecito ‘di pericolo del pericolo’, con illegittima anticipazione della soglia di punibilità”; per la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti; per non avere organizzato alcun incontro, quand’anche avvenuto, tra il Brignone ed il Fontana; perché la predisposizione di un “piano B” da parte dell’Accame proverebbe la mancanza di un’intesa tra il Magalino ed il Brignone che, invece, insisteva affinché anche l’Arbitro parlasse con il Magalino; per la estraneità del Magalino a tutta l’attività di captazione autorizzata dalla Procura della Repubblica di Savona e la inopponibilità a questi delle considerazioni su di lui espresse dai soggetti interessati, che la Procura Federale avrebbe interpretato in violazione dei criteri ermeneutici individuati dalla S.C. di Cassazione, ovvero di rigida linearità logica.

Da ultimo, anche la difesa del Magalino ha eccepito l’insussistenza dell’aggravante ex art. 30, VI co., CGS; in via gradata ha chiesto tenersi conto dell’assenza di precedenti disciplinari e della collaborazione prestata nel corso delle indagini e, in via istruttoria, ha chiesto provarsi con testimoni le circostanze articolate a pag. 17 della memoria difensiva.

La difesa della A.S.D. Dego Calcio ha eccepito la insussistenza della responsabilità oggettiva per la dichiarata estraneità all’eventuale illecito, alla stessa ignoto e non conoscibile, perché al più consumato in ambienti al di fuori dei “locali del sodalizio sportivo”, senza la possibilità di operare alcuna attività di controllo, ferma la mancanza di univocità e della idoneità degli atti asseritamente compiuti da pochi soggetti (arbitro, due allenatori ed il portiere: nds) a configurare l’illecito contestato.

Con un’unica memoria difensiva, la Polisportiva Nolese R.G. e Marco Fontana, previa chiesta di audizione del sig. Davide Cerri, quale soggetto incaricato dalla LND di presenziare alla gara in questione, nonché del sig. Alessandro Frione, tesserato della Pol. Nolese R.G. che aveva partecipato alla gara nonostante i sette punti di sutura applicatigli a causa di uno scontro di gioco verificatosi la domenica precedente, hanno eccepito l’improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dei termini di cui all’art. 119, IV e V co., CGS secondo la difesa per assenza di evidenza della data di trasmissione della richiesta di proroga delle indagini e della relativa autorizzazione, dalla cui comunicazione decorrerebbe il nuovo termine e non già dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni.

Con riferimento alla responsabilità oggettiva, ne è stata contestata la sussistenza in assenza della imputabilità di una condotta omissiva, in quanto verificatesi telefonicamente e al di fuori degli orari di allenamento le conversazioni tra gli allenatori e per la impossibilità materiale di controllare i propri; perché comunque schierata l’unica formazione possibile, tenuto conto del periodo pasquale e degli impegni lavorativi dei tesserati; perché non sanzionabile l’esternazione dell’allenatore sulla formazione composta dai calciatori meno utilizzati; perché, alfine, non ravvisabile alcun comportamento illecito ascrivibile al Fontana, limitatosi a salutare l’allenatore avversario ed autore di una gara corretta.

Il dibattimento

All’udienza del 28.5.2024, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Enrico Liberati, per la Procura Federale; Brignone Massimiliano, assistito dall’avv. Davide Canavese; Magalino Gerardo, assistito dall’avv. Giambattista Petrella; l’avv. Vito Anobile per la Pol. Nolese R.G. e Fontana Marco; l’avv. Simone Mariani per la A.S.D. Dego Calcio.

Nessuno è comparso per Accame Maurizio.

L’avv. Liberati, in replica all’eccezione preliminare delle parti, ha riferito che la richiesta di proroga e l’autorizzazione alla proroga sono caricate sul portale del CONI e che, di norma, le ricevute di accettazione e consegna delle relative pec non vengono allegate agli atti di indagine, nel contempo rappresentando la disponibilità al loro deposito ove richiesto dal tribunale.

Nel merito, si è riportato al deferimento, in quanto compiutamente suffragati dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Savona i fatti posti a fondamento dello stesso ed ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

per Accame Maurizio, l’esclusione dall’AIA ex art. 9, comma 7 bis del CGS e 63, co. 1, lett. d) del regolamento AIA;

per Brignone Massimiliano, squalifica di anni 5 (cinque);

per Magalino Gerardo, squalifica di anni 5 (cinque);

per Fontana Marco, squalifica di anni 5 (cinque);

per la ASD Dego calcio punti 12 (dodici) di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva;

per la Nolese R.G. punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

L’avv. Davide Canavese, per Brignone Massimiliano, reiterata l’eccezione di improcedibilità, in punto di fatto ha sostenuto che: il deferito non aveva intenzione di alterare il risultato della gara; gli atti dal medesimo posti in essere non risulterebbero né univoci, né concordanti; la richiesta in ordine alla intenzione di fare la guerra pervenuta dal Brignone rappresenterebbe solo una mera “battuta”; non vi sarebbe stata alcuna effettiva alterazione del risultato. Reiterate, inoltre, le richieste istruttorie e lamentata la mancata audizione dei partecipanti alla gara, ha in via subordinata insistito per l’applicazione delle invocate circostanze attenuanti.

L’avv.  Giambattista Petrella, per Magalino Riccardo, reiterata l’eccezione di improcedibilità, in punto di fatto ha insistito sulla mancanza di prova in ordine al presunto schieramento dei calciatori “più scarsi” ed alla presunta interposta mediazione tra Brignone e Fontana. In punto sanzioni, ha alfine contestato le richieste della Procura Federale per avere assimilato la posizione del Magalino a quella del Brignone, a differenza di quanto avvenuto con riferimento alle richieste sanzionatorie nei confronti delle società. L’avv. Vito Anobile, per la Nolese R.G. e Fontana Marco, si è associato alle deduzioni delle difese di Brignone Massimiliano e Magalino Gerardo ed insistito sulla richiesta di audizione di Davide Cerri, riportandosi nel resto alla memoria in atti.

L’avv. Simone Mariani, per la ASD Dego Calcio, si è riportato alla memoria difensiva in atti ed ha evidenziato il venir meno dell’automatismo tra il comportamento del tesserato e la responsabilità oggettiva.

In punto di rito, preso atto che secondo la tesi della Procura Federale l’autorizzazione alla proroga sarebbe pervenuta il 26.3.2024 e, dovendo decorrere dal tale data la proroga, ha evidenziato per la prima volta in udienza, anche sotto tale profilo, la tardività dell’azione disciplinare, dovendosi retrodatare di quattro giorni il termine per la conclusione delle indagini e la notifica del relativo avviso alle parti.

Nel merito, ha ribadito come la società ASD Dego Calcio fosse completamente all’oscuro delle condotte riferite in capo al proprio tesserato e chiesto di tenere conto della collaborazione prestata in sede di indagini, così concludendo per il proscioglimento della società.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

In via preliminare, si procede allo scrutino della eccezione di improcedibilità formulata con le memorie in atti dalle difese di Brignone, Magalino, Fontana e Nolese R.G..

L’eccezione è priva di pregio.

Ed invero le difese lamentano la mancanza della evidenza dell’inoltro della richiesta della proroga e della ricezione della sua concessione, vale a dire il mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna delle relative pec, ma non hanno sollevato dubbi sulla data, né sull’effettivo inoltro delle stesse.

In definitiva, a tutto voler concedere, quella che viene contestata è una mera irregolarità formale che, a parere del Collegio, non è in grado di incidere sulla ritualità del procedimento, tantopiù in assenza di elementi probatori a sostegno di una ipotetica non veridicità delle date delle due comunicazioni.

Sempre in via preliminare, va scrutinata l’eccezione per la prima volta formulata in udienza dalla difesa della ASD Dego Calcio. L’eccezione è inammissibile, perché tardivamente formulata in udienza, in violazione dell’art. 85, comma 1, CGS nella parte in cui è fissato fino a tre giorni prima dell’udienza il termine per “presentare memorie, istanze , documenti e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa”.

Al pari di quanto previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, infatti, anche il termine di tre giorni previsto dall’art. 85, comma 1, CGS ha lo scopo di cristallizzare “l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione” (cfr. decisioni nn. 49-59-63/CFA/2021-2022; nn. 37-109/CFA/2023-2024). L’eccezione, peraltro, è infondata anche nel merito.

La proroga è stata richiesta e concessa il 26.1.2024.

Anche a volere accedere alla tesi della parte, pertanto, tanto comporta che la Procura Federale, come previsto dall’art. 119, comma 5, CGS, facendo decorrere la proroga di quaranta giorni dal 26.1.2024 (da non computarsi in quanto dies a quo – art. art. 155, comma 1 cpc), aveva ancora quaranta giorni di tempo per svolgere le proprie indagini, vale a dire sino al 6.3.2024 e che, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 123, co. 1, CGS aveva a disposizione ulteriori venti giorni, vale a dire sino al 26.3.2023, per la notifica agli interessati dell’avviso delle conclusioni delle indagini.

Considerato, quindi, che il ridetto avviso risulta notificato alle parti il 22.3.2024, ben prima del 26.3.2024, sebbene per il solo Accame la notifica si sia perfezionata in punto di fatto in un momento successivo, non avendo questi provveduto al ritiro della raccomandata disponibile presso l’ufficio postale, l’eccezione va rigettata anche sotto tale profilo.

Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

La gara oggetto di valutazione è quella disputata il 2.4.2023 tra la ASD Dego Calcio e la Nolese nell’ultima giornata valevole per il competente campionato di II categoria ligure, conclusasi con il risultato di 3 a 2 in favore della prima.

L’ASD Dego aveva necessità di conseguire i tre punti per potere accedere ai paly-off in posizione di vantaggio e disputare in casa la gara.

Per la Nolese nulla sarebbe cambiato anche in caso di sconfitta, in quanto, secondo quanto riferito dal portiere Fontana, “ non lottava(mo) per eventuali play-off”, considerato che, quand’anche ultima in classifica, non avrebbe rischiato alcuna retrocessione, in quanto la LND ligure non contempla il campionato di III categoria.

Dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra l’Accame, arbitro designato per la gara da disputarsi di là a qualche giorno tra la ASD Dego Calcio e la Nolese, e il Brignone, allenatore della compagine ospitante, emerge, in primo luogo la dichiarata ed accettata disponibilità del primo ad agevolare l’ASD Dego nel conseguire un risultato positivo.

Tanto, in ragione del fatto che si trattava dell’ultima giornata della regular season, al termine della quale la ASD Dego Calcio, in caso di vittoria, avrebbe potuto disputare i previsti play-off da terza in graduatoria, così conseguendo i vantaggi derivanti da tale posizione.

La prima telefonata intercettata tra l’arbitro designato e l’allenatore dell’ASD Dego Calcio, Brignone  Massimiliano, risale al 28.3.2023.

Nel corso di tale conversazione Brignone riferisce di avere già sentito Magalino Gerardo, allenatore della Nolese, a cui aveva evidentemente rappresentato l’esigenza di vincere la gara e che questi, pur rispondendogli che avrebbe fatto tutto il possibile (“guarda faccio tutto il possibile te lo assicuro”), gli aveva nel contempo manifestato che il problema sarebbe stato come dirlo ai propri giocatori (“ma il problema non è quello, il problema è di dire ai ragazzi di perdere che ci vuole un minimo di orgoglio ”). Già l’incipit costituisce un chiaro indizio, se non prova provata, che il Brignone intendeva garantirsi l’esito della gara con il coinvolgimento del Magalino (anche in ragione di un episodio a parti invertite risalente a quattro anni prima), che l’Accame era a conoscenza di tanto e che, in caso di riscontro negativo, si sarebbe reso necessario l’intervento diretto dello stesso Accame, cui il Brignone avrebbe comunicato il numero di telefono del Magalino.

Segue nello stesso giorno, a distanza di tre ore circa, un’altra telefonata tra i medesimi soggetti.

Brignone riferisce le risposte del Magalino alle reiterate richieste di combine (“ .. a me guarda … io non me ne frega niente …. però mi mette anche male …. io non voglio fare figure di merda …”) e alle rassicurazioni rappresentategli per evitare una “ figura di merda”, perché “non ne facciamo di sicuro, se la facciamo bisogna farla bene” (conversazione telefonica nr.  T.1166).

Anche l’Accame manifesta l’esigenza di fare le cose per bene, preoccupato non già dalla presenza di un osservatore, quanto di un incaricato della Federazione.

Tanto non gli consentirebbe, però, come dichiara nel corso della telefonata, di sorvolare su evidenti episodi richiedenti l’espulsione di un giocatore della squadra di casa (porta ad esempio il caso di una parata del portiere al di fuori dell’area di rigore: nds); propone, pertanto, un “Piano B”, da tenere come “ultima spiaggia”, nella eventualità di risultati sfavorevoli provenienti agli altri campi a quindici minuti dalla fine della gara.

In tale eventualità, avrebbe finto uno scontro con un calciatore preventivamente indicatogli dal Brignano, in modo da cadere e perdere quindici minuti che sarebbero risultati di vantaggio rispetto agli altri campi.

Il Brignone a sua volta, non solo condivide il “Piano B”, ma si riserva anche di indicare all’Arbitro il calciatore diffidato da non ammonire.

Vuole vincere la gara il Brignone, a qualunque costo, tanto da ripromettersi anche di dire al Magalino che, se non gliela lascia, “ io faccio quello che mi serve per vincere”, “se me la lasci io dico ai miei di passeggiare”.

Il Brignone, allo stesso tempo, manifesta di essere tranquillo sul comportamento del Magalino, perché questi considerava il proprio campionato già finito tanto da avere già detto alla società (Nolese: nds), che sarebbe andato a Dego perché ci doveva andare, “ per la serie, se perdo lasciatemi vivere”.

Nel corso della telefonata, Accame ribadisce che “poi abbiamo sempre … sto paracadute del ‘Piano B’ … quando ti chiamo ‘Piano B’ a metà secondo tempo andiamo con quindici minuti di …” e l’intesa col Brignone è che questi lo avrebbe messo al corrente di quello che gli avrebbe detto Magalino.

Il 30.3.2023 interviene un altro colloquio telefonico avente ad oggetto la possibilità paventata dal Magalino di lasciare la partita, ove necessaria la vittoria del Dego, con una sola rete di scarto e la promessa in tal senso del Brignone. Nel corso di tale telefonata si insiste ancora sul “Piano B” e sulla eventualità di un colloquio diretto tra l’Accame e il Magalino che, nel frattempo, aveva suggerito al Brignone di parlare con Fontana Marco, portiere della Nolese, che “non è un ragazzino …. si può anche fare”.

Il giorno prima della gara, nel corso di un’ulteriore telefonata, Brignone riferisce all’Accame delle modalità concordate con Magalino per coinvolgere il portiere Fontana, a conoscenza dei fatti di quattro anni prima, nel momento in cui fossero giunti presso l’impianto, in un incontro apparentemente non concordato.

Stando a quanto riferito dal Brignone all’Accame, infatti, il Magalino, pur non contrario alla combine, chiedeva che fosse il primo ad esporsi con il Fontana che, a suo dire, non si sarebbe sottratto, proprio perché parte dell’episodio di quattro anni prima, e ne avrebbe parlato negli spogliatoi con i compagni di squadra.

Il Magalino suggeriva anche in quali termini proporsi con il Fontana, vale a dire facendo riferimento alla partita che era stata “rubata” al Dego la domenica precedente con il Cengio, circostanza che lo costringeva a chiedergli di vincere la partita piuttosto che di pareggiarla.

Nel corso della medesima telefonata l’Accame si proponeva ancora quale elemento di pressione con la minaccia di provvedimenti disciplinari, che assicurava non avrebbe adottato nei confronti dei calciatori dell’ASD Dego, nemmeno se meritevoli di espulsione e per i quali, al più, avrebbe invece sollecitato la sostituzione (Accame: “io faccio il segno del numero e tu quello lo levi immediatamente, proprio seduta stante, se no faccio la sostituzione io mi metto io a fare le sostituzioni”); si dichiarava disponibile, inoltre, a giungere presso l’impianto in anticipo, per avere la possibilità di parlare con due o tre giocatori: “alle due parto, prima sono su e prima parlo un attimo anche io, becco due o tre giocatori di là e cerco di aggiustarla anche io che domani non si rompe il cazzo che deve essere un divertimento”.

Brignone continuava, poi, a riferire in che modo avrebbe coinvolto il portiere Fontana, nei cui confronti Magalino gli aveva detto che avrebbe fatto da intermediario acconsentendo alla combine, senza volere essere colui che avrebbe ceduto la partita. Riferiva, ancora, di avere ringraziato il Magalino per avergli detto che avrebbe fatto giocare i più scarsi.

L’ultima telefonata intercettata e trascritta risale alle ore 23.16 del 1° aprile, allorché Brignone aveva nuovamente parlato con Magalino e ricevuto assicurazioni in ordine alla presenza di 12/12 giocatori, concordando altresì di vedersi all’arrivo all’impianto e di chiamare il Fontana simulando di non avere parlato della gara, assicurando di avere già detto ai propri calciatori, la sera precedente, “guardate che questi qua devono vincere (il riferimento è all’ASD Dego: nds) ,  vediamo di non andare a rompere i coglioni, di non farci dare dei calci..”.

Si diceva altresì convinto, il Magalino, come riferito dal Brignone, che l’insistere con il Fontana sulla partita persa a Cengio lo avrebbe portato a non fare storie e a cedere la partita senza problemi.

Nel corso della telefonata, inoltre, il Brignone riferiva di essersi sbagliato nel ritenere di avere un diffidato e che eventuali ammonizioni sarebbero state azzerate in vista dei play-off.

All’esito dell’esame del contenuto delle conversazioni telefoniche intervenute tra l’Accame ed il Brignone, il Collegio non dubita che anche le interlocuzioni tra i due allenatori abbiano effettivamente avuto luogo ed abbiano avuto il contenuto riferito dal Brignone all’Accame,  tutt’altro che incomprensibilmente intellegibili come vorrebbero fare intendere i deferiti.

Il Brignone non aveva alcun interesse a millantare con l’Accame la disponibilità del Magalino a “ lasciare” la partita; non gliene poteva derivare alcun vantaggio.

Sovviene a supporto in tal senso anche l’immagine della chat sulla piattaforma WhatsApp del 29.3.2023 acquisita dalla Procura Federale, in cui Brignone chiede a Magalino se abbia parlato “con la società ed i ragazzi ieri sera” e questi gli risponde “non abbiamo fatto allenamento ieri sera che eravamo in 6 .. li vedo stasera” e lo rassicura “Va bene Massi (segue emoticon con il pugno chiuso ed il pollice in alto: nds) io faccio sicuramente il possibile..”.

Lo stesso Magalino, del resto, in sede di audizione, ha riferito di essere “ molto amico” del Brignone; di sentirlo “praticamente tutti i lunedì” e che questi gli chiese “di non farci del male … senza farci la guerra.”

A nulla vale l’avere sostenuto che la gara sia stata “ tranquilla, senza cattiveria”, che avrebbe potuto arbitrarla “anche un bambino”. È fin troppo evidente che il Magalino non era tenuto a rendere dichiarazioni contro se stesso.

Pur tuttavia, ammette che il Brignone gli aveva chiesto di chiedere ai ragazzi cosa avessero intenzione di fare e che questi ultimi avevano condiviso “il pensiero di non fare una partita alla morte, ma giocare in maniera tranquilla”. Soprattutto ammette, il Magalino, di avere parlato con Fontana delle richieste del Brignone “prima con lui e poi insieme a tutti glia altri ragazzi”, perché non avrebbe “mai detto esplicitamente ai ragazzi di perdere la partita” e conferma che, prima della partita, effettivamente Brignone si avvicinò, parlò con lui e con il capitano Fontana “invitandoci a non fare la guerra”.

Ha negato che Brignone abbia chiesto chiaramente di perdere la partita, ma “il succo è quello, lui era obbligato a vincere la partita” e, alfine, ammette di essersi proposto e di avere fatto da da portavoce delle richieste ai suoi giocatori: “Si, introdussi il discorso negli spogliatoti”.

È di tutta evidenza che se per il Magalino “il succo è(ra) quello”, altrettanto deve dirsi per il capitano e portiere Fontana, calciatore più che esperto della categoria e dei campi di provincia. Sicché, anche a volere ritenere, ma così non è, che né il Brignone, con cui ha riferito di essersi solo salutato, né il Magalino, gli abbiano chiesto di perdere, non ha potuto non ammettere che il Brignone gli aveva comunque detto “che per loro era necessario vincere per arrivare più alti in classifica” e di avere quindi detto “ai miei compagni di giocare la nostra partita senza farci male”.

A quel punto il “succo” non poteva che essere chiaro per tutti.

L’ASD Dego doveva vincere  la gara e così è stato.

Ferma la circostanza che la volontà del Brignone era che il Magalino gli lasciasse la partita e che questi fosse di tanto ben consapevole (“il succo è quello”), di tanto era ben consapevole anche il Fontana che, a tutto voler concedere, nello spogliatoio, di fronte alla squadra, ammesso che non lo abbia fatto, non poteva certo invitare i compagni a perdere la partita apertis verbis. In simili circostanze, invero, è prassi consolidata l’uso di un linguaggio criptico e di termini apparentemente privi di volontà illecita, proprio per “depistare eventuali captazioni” (cfr. Collegio di Garanzia, S.U., dec. n.93/2017) o video riprese, anche a mezzo dei comuni e ormai diffusi apparecchi telefonici (smartphone) o, ancora, per non incorrere in non improbabili delazioni.

Dalla disamina del contenuto delle intercettazioni e dalle se pure parziali ammissioni del Magalino e del Fontana (nemo tenetur se detegere), il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.

Come ben noto alle parti, “Nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021; n. 59/20232024; n. 87/2023-24). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, si reputa sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, (…) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011)” (così CFA, dec. n. 104/CFA/2023-2024).

“La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2,comma 3, CGS-CONI” (così Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 93/2017).

Nella fattispecie in esame, come detto, la ragionevole certezza della responsabilità dei soggetti come sopra individuati e dell’illecito perpetrato, come prefigurato dall’art. 30, comma 1, CGS-FIGC a mente del quale “costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, emerge dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Brignone Massimiliano.

Quanto alla configurazione dell’illecito, poi, è appena il caso di precisare che la norma “ mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall’analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati ‘atti idonei’ a cambiare il naturale svolgimento di una competizione” (Coll. di Granazia, cit.), ed è altresì evidente come gli accordi tra gli allenatori delle due compagini in competizione, estese al capitano di una di esse e tramite quest’ultimo anche alla relativa compagine, non posano che essere considerati atti a tanto idonei.

Ed invero, sempre secondo il Collegio di Garanzia (cit.), “l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione”, sicché “il verificarsi dell’evento configura un’ipotesi aggravata di illecito sportivo, che si innesta sulla norma di base, rappresentata dall’art. 7, comma 1, CGS FIGC (ora art. 30, co. 1), e non gode, quindi, di un proprio impianto sanzionatorio autonomo”, risultando “evidente come sia del tutto irrilevante il conseguimento di un effettivo vantaggio (nella specie peraltro verificatosi: nds) ottenuto attraverso condotte corruttive finalizzate alla compromissione del buon andamento di una competizione sportiva, necessitando semplicemente che sia stato avviato l’iter illecito”.

In definitiva, senza che tanto comporti un’ulteriore anticipazione della soglia di punibilità, come sostenuto da parte delle difese, “ per la sussistenza dell’illecito sportivo rilevano gli atti anche semplicemente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un vantaggio in classifica. Si tratta dunque di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato” (CFA, dec. n. 84/CFA/2020-2021).

Restano assorbite le richieste di prova orale avanzate dalle parti, peraltro articolate su circostanze inammissibili, perché di contenuto valutativo, o irrilevanti.

È il caso, quanto alle prime, della richiesta della Pol.va Nolese e di Marco Fontana di fare dichiarare dal soggetto incaricato dalla LND – Delegazione di Savona, oltre che la sua presenza alla gara, il regolare svolgimento della stessa; la partecipazione alla gara dei giocatori della Nolese “con interesse, vitalità, decisione e aggressività”; la mancanza di proteste di pubblico e dei partecipanti agli interventi dell’Arbitro; la mancata segnalazione di anomalie da parte dell’Arbitro e la correttezza degli interventi del portiere Fontana (capitoli da 1 a 10 memoria difensiva).

Lo stesso dicasi quanto alla richiesta di prova orale articolata dalla difesa di Brignone Massimiliano.

Contrariamente all’assunto della difesa della Pol.va Nolese e di Fontana Marco, peraltro, mette conto evidenziare che, fornita dalla Procura Federale la versione dei fatti, così come sopra ricostruiti, incombeva sulle difese l’onere della prova di una diversa ricostruzione degli stessi, di certo non desumibile attraverso le valutazioni soggettive di chi, avendo assistito alla gara, pretenda di sostenerne l’avvenuto regolare svolgimento.

Resta irrilevante, per quanto detto, la circostanza della partecipazione alla gara del calciatore della Nolese Frione “con 7 punti di sutura” (memoria Pol.va Nolese - Marco Fontana), che vi ha verosimilmente preso parte in assenza di indicazioni contrarie ed in condizioni fisiche idonee alla prestazione.

Del pari irrilevanti, ancora, per quanto detto, le circostanze sub nn. 1-2-3-4 articolate dalla difesa di Magalino (pagina 17 della memoria difensiva) che si è chiesto di provare con il teste Frione Alessandro, riferite al precedente infortunio di questi ed alla sua partecipazione alla gara con una fasciatura, nonché al ridotto numero di calciatori disponibili.

In presenza anche del numero minimo consentito di partecipanti (7) e di una pur preventivabile sconfitta con notevole scarto di reti, nessuno avrebbe posto in dubbio la regolarità del risultato in assenza di pregressi accordi.

Inammissibile anche la circostanza n.1, perché valutativa, ed irrilevanti quelle nn. 2-3 che si è chiesto di provare con Mozzone Paolo, tesserato dell’ASD Dego Calcio.

Alle persone fisiche deferite è stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 30, co. 6 del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD Dego Calcio.

Per quanto sopra ritenuto, il Collegio non dubita della sussistenza dell’aggravante.

La gara è effettivamente terminata con il risultato di 3-2, proprio con un solo gol di differenza come richiesto dal Magalino, in favore della Dego Calcio che per effetto di tanto, assicuratasi il terzo posto in classifica, anche per il pareggio conseguito dalla immediata inseguitrice, ha potuto disputare in casa ed in posizione di indiscutibile vantaggio la gara di play-off con la Rocchettese. Ad Accame Maurizio, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Albenga, è stata contestata anche la violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, lett. c), del vigente Regolamento AIA anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver lo stesso venduto la propria funzione al fine di compiere atti contrari ai propri doveri e allo svolgimento del proprio peculiare ruolo con lealtà sportiva, imparzialità, terzietà e adottando comportamenti improntati sempre al più rigoroso rispetto della legalità.

È stata altresì contestata, all’Accame Maurizio, l’aggravante di cui all’art. 64, co. 1, lett. b) del vigente Regolamento AIA per avere determinato un danno all’immagine esterna dell’Associazione per la notorietà dei fatti.

È di tutta evidenza come i fatti ampiamente descritti nei capi di incolpazione abbiano trovato puntuale conferma nella trascrizione delle intercettazioni telefoniche in atti, in alcun modo negati dal deferito, che non ha nemmeno tentato di offrirne una diversa ricostruzione.

Quanto alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati, sia qui sufficiente ricordare i precetti violati.

In forza dell’art. 42, co. 1 e 3, lett. c)  del Regolamento AIA “ Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” e, “in ragione della peculiarità del loro ruolo sono altresì obbligati  ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.

Trattasi di precetti che trovano la loro ragione nei principi ampiamente esposti nel Codice Etico di cui l’AIA si è da tempo munita e ben noti a tutti i suoi associati, compreso il deferito.

Gli associati, dunque, “in ogni rapporto, devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità”. L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione. […] Gli incarichi vanno svolti con diligenza e accuratezza che devono essere considerati come gli strumenti più idonei per il predetto obiettivo di qualità” (art. 5, Codice etico).

Il comportamento dell’Arbitro, inoltre, “deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà” ed i “suoi comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla virtù del ben operare” (art. 6.1, Cod. etico).

Nella vicenda che ci occupa il deferito, prodigatosi anche nella ideazione di un “Piano B” ed erettosi a garante della mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori dell’ASD Dego, finanche disposto a parlare con il Magalino e ad intimidire i calciatori della Nolese con l’assunzione di provvedimenti disciplinari da scontarsi nella successiva stagione sportiva, non si è attenuto ad alcuno dei principi sopra esposti, così rendendosi responsabile delle violazioni e dell’aggravante contestategli. Dei fatti ascritti a Brignone Massimiliano risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex 6, co. 2, CGS l’ASD Dego Calcio, mentre di quelli ascritti a Magalino Gerardo e Fontana Marco risponde al medesimo titolo la Polisportiva Nolese R.G.

Nessuna delle società ha dedotto l’adozione, quanto meno a livello embrionale, di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, co. 5, dello Statuto Federale, né di avere adottato, data la rilevanza della gara, alcuna attività preventiva.

Ed a nulla rileva che i contatti tra le parti siano prevalentemente avvenuti telefonicamente e al dei locali di pertinenza dei sodalizi, tenuto conto che il momento conclusivo ha comunque avuto luogo prima dell’inizio della gara, nel momento in cui c’è stato l’incontro tra i ridetti soggetti e, a seguire, all’interno dello spogliatoio della Nolese.

Quanto alle sanzioni da irrogare, il Collegio premette che le stesse devono rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e che, pertanto, devono necessariamente essere proporzionali al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale devono avere un adeguato effetto dissuasivo ( CFA - S.U., cit.).

Tenuto conto dei suddetti canoni, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti di Brignone Massimiliano, Magalino Gerardo e Fontana Marco, avuta presente la sanzione base di anni 4 (quattro) di squalifica, incrementata di un anno per le circostanze aggravanti, nonché la sanzione della esclusione dall’Associazione Italiana Arbitri nei confronti di Accame Maurizio.

Quanto alle penalizzazioni richieste nei confronti delle due società chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, in parziale adesione alle richieste della Procura Federale, si ritiene congrua la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica nei confronti dell’ASD Dego Calcio e di punti 3 (tre) nei confronti della Pol. Nolese R.G. 1946 – 2001, tenuto conto che l’illecito è stato consumato in danno della seconda.

Tenuto altresì conto che le penalizzazioni, stante l’assenza del Campionato di III categoria, non avrebbero il carattere dell’afflittività ove riferite al campionato 2023-2024, le stesse saranno applicate nel primo campionato utile di competenza a decorrere dalla prossima stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Accame, l'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri;

- per il sig. Massimiliano Brignone, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per il sig. Gerardo Magalino, anni 5 (cinque) di squalifica; - per il sig. Marco Fontana, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per la società ASD Dego Calcio, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva;

- per la società Pol. Nolese RG 1946 2001, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 7 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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