F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0240/CSA pubblicata del 6 Giugno 2024 – A.S.D. Gioiese 1918

Decisione/0240/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0321/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Alberto Urso – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0321/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Gioiese 1918 in data 16.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 129 del 07.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 23 maggio 2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Sergio Zumbo e il calciatore Francesco Montefusco.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo spedito a mezzo PEC il 15.5.2024 (a seguito di regolare preannuncio del 9.5.2024) e depositato mediante caricamento sulla piattaforma informatica (PST-FIGC) il 16.5.2024, la società A.S.D. Gioiese 1918 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 129 del 7.5.2024, con la quale è stata comminata al proprio calciatore Montefusco Francesco la sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara  “per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 28 comma 2 del CGS”.

Episodio occorso durante l’incontro Castrovillari Calcio – Gioiese 1918, disputatosi a Castrovillari (CS) il 5.5.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I e così riferito dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara a motivazione dell’espulsione del calciatore: “poiché a gioco fermo, insultava il calciatore n. 9 Jawara Mohamed (Castrovillari) con epiteti razzisti, dicendogli; sei un scimmione, negro di merda. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il Montefusco abbandonava il recinto di gioco senza provocare ulteriori disordini”

La reclamante, pur riconoscendo che nel corso dell’incontro i due calciatori si erano più volte scontrati, non solo verbalmente, scambiandosi ingiurie ed offese reciproche (“soprattutto da parte del Montefusco”), nega recisamente che quest’ultimo avesse pronunziato epiteti razzisti. Sostiene difatti che l’Arbitro, che nell’occasione si trovava a 4 – 5 metri di distanza, era intervenuto solo a seguito della segnalazione da parte di un altro calciatore del Castrovillari il quale, presumibilmente, aveva travisato l’epiteto “scimtà” indirizzato dal Montefusco al calciatore avversario, epiteto che, in dialetto napoletano (essendo il Montefusco appunto originario di Napoli) significa “scemo”.

A sostegno di tale tesi, direttamente confermata dal calciatore Francesco Montefusco, presente in udienza, la reclamante produce una dichiarazione, asseritamente a firma del calciatore Jawara, con la quale costui afferma di non aver sentito, in occasione dell’espulsione del Montefusco, alcun epiteto razzista del tipo “scimmia, negro di merda”.

Conclude pertanto per una riduzione della sanzione da dieci a due giornate di squalifica, o comunque alla sanzione ritenuta più idonea.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

E’ incontestato che il procedimento è stato introdotto con il preannuncio di reclamo regolarmente depositato dalla reclamante il 9.5.2024 sulla apposita piattaforma informatica della Giustizia sportiva, istituita con C.U. n. 160 del 1.2.2021 che ha dettato le regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della FIGC (PST-FIGC); è altresì incontestato che gli atti ufficiali del giudizio di primo grado sono stati ugualmente caricati sulla piattaforma, e così resi disponibili alla parte reclamante, il successivo 10.5.2024.

Il reclamo è stato quindi trasmesso via PEC alla Corte Sportiva di Appello il 15.5.2024 (per difficoltà nella gestione della piattaforma informatica, secondo quanto asserito dalla difesa della reclamante nel corso della discussione) e depositato mediante caricamento sulla piattaforma medesima il 16.5.2024.

La tardività del reclamo consegue dal combinato disposto degli artt. 71, comma 5, C.G.S. e 9, comma 3, del predetto C.U. n. 160 del 1.2.2021 (testualmente riprodotto nel C.U. n. 166 del 20.4.2023 che ha esteso alla Corte Sportiva di Appello, a decorrere dalla stagione sportiva 2023-2024, le regole del PST-FIGC).

E difatti, posto che a seguito della richiesta degli atti ufficiali formulata con il preannuncio, “il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti” (art. 71, comma 5, C.G.S.) e che “il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee” (art. 9, comma 3, C.U. n. 160/2021 e n. 166/2023), fermo restando che “il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico” (art. 9, comma 1, C.U. n. 160/2021 e n. 166/2023), è agevole constatare che, nel caso di specie, il reclamo della A.S.D. Gioiese 1918 risulta inammissibilmente depositato oltre il previsto termine di cinque giorni.

Né tale conseguenza potrebbe essere evitata attribuendo una qualsivoglia rilevanza alla PEC inviata dalla reclamante il 15.5.2024, nella misura in cui il deposito del reclamo si effettua sempre e comunque solo con il formale caricamento sulla piattaforma informatica, così che la sua tempestività sussiste solo quando ciò sia avvenuto entro la scadenza del termine previsto per l’impugnazione (cfr. Corte Fed. App., Sez. Un., n. 73, s.s. 2021/2022).

Ferma la dichiarata inammissibilità, si può comunque osservare che, indipendentemente dalla fede privilegiata che comunque andrebbe riservata al referto arbitrale ex art. 61, comma 1, C.G.S., la dichiarazione del calciatore Jawara prodotta dalla reclamante (che, in caso di esame del merito, avrebbe comunque richiesto un necessario approfondimento istruttorio), solo in apparenza contrasta con il referto (e con le conseguenze che ne derivano), non potendo escludersi che gli epiteti siano stati comunque pronunciati e percepiti soltanto dall’Arbitro e non anche dal calciatore cui erano indirizzati: ma con piena operatività, anche in tal caso, della fattispecie punitiva di cui all’art. 28, comma 2, C.G.S..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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