F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0243/CSA pubblicata del 11 Giugno 2024 – L.R. Vicenza S.p.a.

Decisione/0243/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0341/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0341/CSA/2023-2024, proposto con procedimento d’urgenza dalla società L.R. Vicenza S.p.a. in data 04.06.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 241/DIV del 03.06.2024;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione, tenutasi in videoconferenza del giorno 6 giugno 2024, il Cons. Nicola Durante e udita l’avv. Federica Gramatica per la società reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L.R. Vicenza impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata nel Com. Uff. n. 241/DIV del 03.06.2024, che – con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2023–2024 L.R. Vicenza/Avellino, disputata il 02.06.2024 – ha irrogato al calciatore espulso Vladimir Golemic la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di 500.00, “per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, a gioco fermo mentre tentava di raccogliere il pallone dalla porta e dopo aver ricevuto una spinta dall’avversario, reagiva colpendolo con un calcio di media intensità all’altezza del polpaccio, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone”.

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione, previa derubricazione in condotta antisportiva, ovvero previa valutazione delle circostanze attenuanti della provocazione e del fatto che il giocatore non è mai stato espulso nel corso del campionato, né ha mai tenuto condotte antisportive.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 6 giugno 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Occorre premettere come nel referto arbitrale di gara, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.), il fatto sia così inequivocabilmente descritto: “a gioco fermo mentre tentava di raccogliere il pallone dalla porta e dopo aver ricevuto una spinta dal n. 6 dell’Avellino, rispondeva colpendolo con un calcio di media-alta intensità. Il colpo, inferto con il collo del piede sul polpaccio dell’avversario, faceva cadere a terra quest’ultimo il quale, dopo pochi secondi, si alzava e riprendeva subito parte al gioco senza richiedere l’intervento del massaggiatore”.

Né, ai fini contrari, sono utilizzabili le foto allegate dalla difesa, le quali non integrano i ristretti presupposti di ammissibilità di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S. (“qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un

soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”).

Ciò detto, “un calcio di media-alta intensità … inferto con il collo del piede sul polpaccio dell’avversario, [che] faceva cadere a terra quest’ultimo” rappresenta senza dubbio una condotta caratterizzata da evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui, qualunque parte del corpo abbia poi attinto.

La circostanza, poi, che il fallo sia stato compiuto a gioco fermo rende proporzionata la sanzione comminata, anche in caso di provocazione e pregressa buona condotta del calciatore.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                        Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it