F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0244/CSA pubblicata del 11 Giugno 2024 – Taranto F.C. 1927 S.r.l

Decisione/0244/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0328/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0328/CSA/2023-2024, proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. in data 24.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 229/Div del 19.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.05.2024,, il Dott. Carlo Buonauro e uditi l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante e il Sig. Vittorio Galigani Procuratore Speciale della società; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Taranto F.C. 1927. ha impugnato la decisione (ex C.U. N. 229/Div del 19/05/2024) sopra citata con la quale è stata inflitta  la sanzione dell’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse ed 15.000,00 di ammenda in relazione alla gara Primo Turno Play Off Nazionale L.R. Vicenza/Taranto del 18.05.2024.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la rimozione della sanzione comminata o la sua riduzione, la reclamante ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla contestata condotta, che la stessa andrebbe valutata alla luce del complessivo contesto in cui i fatti, peraltro non in maniera pienamente corretta refertati, sono maturati.

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, dovendosi peraltro non solo confermare l’impugnata statuizione del GS rispetto alla complessiva impostazione del reclamo, ma anche procedere ad un aggravio della disposta sanzione pecuniaria, per le ragioni che seguono.

La complessiva argomentazione difensiva della reclamante si basa sulla duplice circostanza per cui, da un lato e sul piano formale, vi sarebbero un’erroneità ed un’incompletezza della refertazione (con conseguente richiesta di supplemento istruttorio), in ragione sia dell’omessa considerazione dell’effettiva allocazione delle tifoserie, sia e soprattutto per il carattere impropriamente valutativo dell’utilizzato supplemento del commissario di campo; dall’altro lato e sul piano sostanziale, vi sarebbero sia vizi di eccessiva afflittività in ragione dell’omessa considerazione di tutte le invocate circostanze attenuanti, sia una sproporzione dosimetrica nella sanzione, avuto riguardo a casi simili.

Tale prospettata rappresentazione - in disparte la genericità della deduzione - non è suffragata da elementi tali da superare gli atti dotati di fede accertativa privilegiata: ivi emerge, come meglio si dirà in seguito, un quadro di rilevanti comportamenti potenzialmente ed effettivamente lesivi da parte della tifoseria de qua. In particolare, si riferisce che, per un verso, “i sostenitori della Società Taranto, posizionati nel Settore Curva Nord A, hanno lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, quindici petardi di elevata intensità, cinque fumogeni e un seggiolino sul terreno di gioco; cinque fumogeni, tre petardi di elevata potenza e un seggiolino nel recinto di gioco; durante tali atti il tappo di un petardo scoppiato colpiva il DGE della Società LR Vicenza che si trovava all'interno del terreno di gioco insieme ad altro personale di servizio mentre effettuavano la bonifica del terreno di gioco per permettere la ripresa di gioco della gara sospesa per 8 minuti dall'Arbitro;

2. al 24° minuto del primo tempo, mentre un Vigile del Fuoco si accingeva a spegnere un fumogeno sul terreno di gioco veniva lanciato, verso di lui, un petardo di elevata potenza che scoppiava a breve distanza da lui, altro petardo di elevata potenza veniva lanciato nei pressi del Settore riservato agli operatori di servizio colpendo uno Steward ad un piede provocando una ferita lacero contusa con perdita di sangue e allo stordimento di altro Steward; gli stessi dopo le prime immediate cure da parte degli operatori sanitari venivano accompagnati presso il locale ospedale per ulteriori accertamenti;

3. durante l’intervallo, quattro fumogeni, un seggiolino e una bottiglietta di acqua semipiena, tali lanci costringevano l’Arbitro ad iniziare il secondo tempo con un minuto di ritardo;

4. al 10° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco nell’area di rigore costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per un minuto. Il lancio dei predetti fumogeni e petardi hanno causato danni ai LED posizionati a bordo campo ed ai teli di copertura; inoltre sono stati causati danni con bruciature vistose anche ad oggetti personali degli Steward (borsoni e giacconi)”; per altro verso, “i sostenitori del Taranto, al termine della gara, dopo che le squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi,  hanno danneggiato e lanciato trentotto seggiolini sul terreno di gioco e quarantotto seggiolini nel recinto di gioco, numero due estintori e tre pile) - risulta smentita dai documenti del giudizio e,  dunque, non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione.

Quanto al primo aspetto relativo alla modalità di refertazione, anche alla luce della univoca descrizione dei gesti in contestazione, emerge come il contestato supplemento, lungi dal riportare una (comunque non preclusa) valutazione in termini di “reazione”, segnala una conseguenzialità temporale (“risposta”) tra i lanci dei fumogeni della tifoseria ospitata e di quella ospitante; il che evidentemente rileva, in termini di coefficiente di responsabilità, in ragione della diversa portata eziologica.

Soprattutto e quanto al merito dei fatti in valutazione, emerge con chiarezza dagli atti del giudizio che trattasi non già - secondo l’edulcorata e parziale prospettazione di parte reclamante – di meri fatti di intemperanza (peraltro ad di fuori di ogni contesto sportivo di tensione), ma di veri e propri comportamenti violenti, univocamente orientati a cagionare effetti lesivi a persone, oltre che alle cose. Il ripetuto (e verso bersagli determinati) lancio, oltre ai fumogeni, di oggetti con un’elevata potenzialità di offesa (petardi, ma anche seggiolini, estintori, pile), cui sono seguiti vari episodi di ferimento, denota un livello di violenza particolarmente significativo, sia in termini di incolumità individuale e pubblica, sia di necessità di garantire la fruizione dello spettacolo sportivo in maniera serena.

Ne discende che, in base all’ordinamento sportivo – tenendo sempre presente che quest’ultimo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale e che quindi l’intento del legislatore sportivo è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo -  correttamene i fatti violenti commessi in occasione della gara sono stati addebitati oggettivamente alla società posto che dal fatto è derivato un pericolo per l’incolumità pubblica ed una situazione di danno grave all’incolumità fisica di una o più persone e che

In questo senso, dunque, anche quanto all’aspetto dosimetrico della sanzione, apparendo ben calibrato il rapporto tra fatti contestati e circostanti attenuanti (da ritenere recessive a fronte della gravità dei primi), ed addirittura con tratti di favor,  non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

Piuttosto, come accennato e proprio in ragione dei segnalati profili di grave attentato all’incolumità pubblica, devono trovare applicazione i poteri di reformatio in pejus, rideterminandosi in proporzionato aumento la sanzione pecuniaria come da dispositivo che segue

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe ed, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione dell'ammenda in 20.000,00, confermando nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

CarloBuonauro                                                                  Pasquale Marino 

                                                                                                                                   

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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