FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 501/AA del 31/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOCCO DI TRINCA VOLA TASSONE RUZZON ASD CUMIANA SPORT ASD OLYMPIC CUMIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE e Lucia RUZZON, e delle società ASD CUMIANA SPORT e ASD OLYMPIC CUMIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO BOCCO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Allievi Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CLAUDIO DI TRINCA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Giovanissimi Under 14, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SANDRO VOLA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di undici gare dal 24.9.2023 al 3.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Olympic Cumiana militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA TASSONE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cumiana Sport, in violazione: - dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, affidato al sig. Carlo Bocco il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, affidato al sig. Carlo Di Trinca il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 14, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUCIA RUZZON, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere la stessa, in occasione di undici gare disputate dal 24.9.2023 al 3.12.2023, affidato al sig. Sandro Vola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD CUMIANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Gian Luca Tassone, Carlo Bocco e Claudio Di Trinca all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ASD OLYMPIC CUMIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Lucia Ruzzon e Sandro Vola all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CUMIANA SPORT, e dalla Sig.ra Lucia RUZZON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLYMPIC CUMIANA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carlo BOCCO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DI TRINCA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro VOLA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gian Luca TASSONE, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lucia RUZZON, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD CUMIANA SPORT, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD OLYMPIC CUMIANA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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