FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 505/AA del 31/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTONINI FC TRAPANI 1905

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società FC TRAPANI 1905 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all’epoca dei fatti Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Trapani 1905 srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 15.1.2024, ovvero nei giorni precedenti la disputa della gara Vibonese-Trapani del 21.1.2024 valevole per il campionato di serie D, girone I, trasmesso, tramite l’applicazione whatsapp, all’utenza telefonica del direttore generale della Vibonese sig. Gagliardi Antonio messaggi minacciosi; FC TRAPANI 1905 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Antonini Valerio, come descritta nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TRAPANI 1905 SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FC TRAPANI 1905 SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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