FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 509/AA del 05/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAMORTE DI BENEDETTO SSD FIDELIS ANDRIA 2018
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro LAMORTE, Giuseppe DI BENEDETTO, e della società SSD FIDELIS ANDRIA 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIETRO LAMORTE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale LND n. 4 del 28.7.2023 (contenente criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del diritto di cronaca), n. 6 del 4.8.2023 (contenenti norme per l’acquisto dalla LND Servizi s.r.l. dei diritti di radiodiffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti) n. 13 del 8.9.2023 (contenenti norme che consentono la presenza all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi di Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva) e n. 78 del 19.1.2024 (concernente elenco di emittenti autorizzate cessionarie di diritti audiovisivi tra cui Antenna Sud per le dirette esterne del Casarano calcio) per avere impedito in modo illegittimo, nel corso della gara Fidelis Andria - Casarano del 21.1.2024, valevole per il campionato di Serie D, alla troupe televisiva della emittente Antenna sud s.r.l., cessionaria dei diritti televisivi per le riprese in diretta delle partite esterne del Casarano, di sostare nel recinto di gioco per effettuare riprese televisive siccome previsto dai regolamenti della Divisione interregionale della LND citati, limitando gravemente l’esercizio dei diritti regolarmente acquisiti;
GIUSEPPE DI BENEDETTO, all’epoca dei fatti dirigente e socio di riferimento della SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale LND n. 4 del 28.7.2023 (contenente criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del diritto di cronaca), n. 6 del 4.8.2023 (contenenti norme per l’acquisto dalla LND Servizi s.r.l. dei diritti di radiodiffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti) n. 13 del 8.9.2023 (contenenti norme che consentono la presenza all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi di Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva) e n. 78 del 19.1.2024 (concernente elenco di emittenti autorizzate cessionarie di diritti audiovisivi tra cui Antella Sud per le dirette esterne del Casarano calcio) per avere consentito, anche con comportamenti omissivi, di impedire in modo illegittimo, nel corso della gara Fidelis Andria - Casarano del 21.1.2024, valevole per il campionato di Serie D, alla troupe televisiva della emittente Antenna sud s.r.l., cessionaria dei diritti televisivi per le riprese in diretta delle partite esterne del Casarano, di sostare nel recinto di gioco per le riprese televisive come previsto dai regolamenti della Divisione interregionale della LND citati, limitando gravemente i diritti regolarmente acquisiti;
SSD FIDELIS ANDRIA 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Pietro Lamorte e Giuseppe Di Benedetto nella loro qualità rispettivamente di Amministratore Unico e dirigente socio di riferimento della predetta società all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pietro LAMORTE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD FIDELIS ANDRIA 2018 e Giuseppe DI BENEDETTO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pietro LAMORTE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO, e di € 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD FIDELIS ANDRIA 2018;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.