FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 510/AA del 07/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIANCHI ASD SANVITESE CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 662 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico BIANCHI, e della società ASD SANVITESE CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO BIANCHI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sanvitese Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inoltrato dal proprio profilo Instagram, in data 21.12.2023 alle ore 10.01, al profilo Instagram riconducibile all’arbitro della gara Sanvitese Calcio a 5 – Heracles del 20.12.2023, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C1, un messaggio dal tenore offensivo; nonché per avere lo stesso, nella medesima data alle ore 12.41, tramite social network Facebook, dal proprio profilo, inoltrato al profilo Facebook riconducibile allo stesso arbitro un altro messaggio del tenore offensivo; nonché ancora per avere lo stesso pubblicato commenti nei confronti del medesimo direttore di gara sulla pagina “Calcio a 5 live” del social network Facebook, in calce ad un articolo dal titolo “Final Four laziale nel caos: ecco perché l’evento ha rischiato di saltare”, affermando che “… l’arbitro si è inventato la sospensione per la partita e la vittoria a tavolino per l’Heracles”;

ASD SANVITESE CALCIO A 5, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Domenico Bianchi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico BIANCHI, e dal Sig. Carlo Fiore, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANVITESE CALCIO A 5;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Domenico BIANCHI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SANVITESE CALCIO A 5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it