FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 512/AA del 07/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARANO GREGORI D DE PAOLO G VENTURA FINI GREGORI C DE PAOLO C ASD FC MASSIMINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 516 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele MARANO, Danilo GREGORI, Giuseppe DE PALO, Alessio VENTURA, Flavio FINI, Cristian GREGORI e Cristiano DE PALO, e della società ASD FC MASSIMINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE MARANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024 per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD FC Massimina – SSDARL Ledesma Academy del 15.10.2023, Dreaming Football Academy – ASD FC Massimina del 22.10.2023, San Paolo Ostiense – ASD FC Massimina dell’1.11.2023, A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 e Roma Team Sport – ASD FC Massimina del 12.11.2023, tutte valevoli per il girone C del campionato Under 15 Regionale, consentito e comunque non impedito la mancata indicazione nelle distinte di gara della A.S.D. F.C. Massimina del nominativo di un tecnico abilitato, nonché per avere consentito che in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. F.C. Massimina venissero svolti dai sig.ri Danilo Gregori e Giuseppe De Palo, tesserati quali dirigenti per tale società, pur essendo entrambi sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Massimina, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Alessio Ventura prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Massimina alla gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, senza averne titolo perché tesserato fino al 9.11.2023 per la società ASD Aurelia Antica Aurelio;

DANILO GREGORI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. F.C. Massimina pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 8 ed 11.3.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; GIUSEPPE DE PALO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. F.C. Massimina pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 8 ed 11.3.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

ALESSIO VENTURA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Aurelia Antica Aurelio ed a far data dall’11.11.2023 per la società A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art.32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso presto parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Massimina alla gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, senza averne titolo in quanto tesserato per la società ASD Aurelia Antica Aurelio; - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 7 e 12.3.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

FLAVIO FINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, rivolto gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si è disputata tale gara; - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 7 e 12.3.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

CRISTIAN GREGORI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, rivolto gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si è disputata tale gara; - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 8 ed 11.3.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

CRISTIANO DE PALO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, rivolto gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si è disputata tale gara ; - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 8 ed 11.3.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

ASD FC MASSIMINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Michele Marano, Danilo Gregori, Giuseppe De Palo, Flavio Fini, Cristian Gregori, Cristiano De Palo e Alessio Ventura, quest’ultimo limitatamente alla condotta descritta al secondo relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele MARANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC MASSIMINA, e dai Sig.ri Danilo GREGORI, Giuseppe DE PALO, Alessio VENTURA, Flavio FINI, Cristian GREGORI e Cristiano DE PALO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Michele MARANO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Danilo GREGORI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DE PALO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alessio VENTURA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Flavio FINI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Cristian GREGORI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Cristiano DE PALO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società ASD FC MASSIMINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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