FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 513/AA del 07/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASTELLANI POL D CAMPITELLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1057 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Cristiano CASTELLANI, e della società POL. D. CAMPITELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
CRISTIANO CASTELLANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva D. Campitello, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine dell’incontro S. Venanzo – Campitello del 28.4.2024, valevole per il girone B del campionato di Promozione dell’Umbria, nel corso di un’intervista concessa agli organi di stampa, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale incontro e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante l’utilizzo di espressioni offensive;
POL. D. CAMPITELLO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Cristiano Castellani;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano CASTELLANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. CAMPITELLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano CASTELLANI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CAMPITELLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.