F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0246/CSA pubblicata del 12 Giugno 2024 – calc. Kamal Rizq

Decisione/0246/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0332/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0332/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Kamal Rizq in data 28.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.05.2024, il dr. Antonino Tumbiolo;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Kamal Rizq  ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflittagli in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone A, Chisola Calcio/Vado del 19.05.2024;  (cfr. Com. Uff. n.  141 del 14.05.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Kamal Rizq la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara".

Il reclamante, fonda il proprio reclamo sulla consapevolezza del disvalore del proprio comportamento e sulla presentazione delle scuse all'arbitro, in occasione della partita e, successivamente, con lettera, alla sezione di Crema dell'A.I.A. e conclude richiedendo, in via principale di annullare il provvedimento sanzionatorio ed, in via subordinata, di ridurre le giornate di squalifica.

Alla riunione svoltasi il 30 maggio 2024, la Corte ha ritenuto il reclamo in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta "Il sig. Rizq, mentre mi urla 'ma cazzoi stai facendo?' ripetendolo 3 volte, mi si avvicina arrivando faccia a faccia fino a toccarmi leggermente con tutto il corpo, senza spingermi o altro e di conseguenza viene espulso.

 Il calciatore non contesta l'espulsione né la sanzione comminata, ma chiede l'annullamento in considerazione delle scuse che egli avrebbe chiesto al direttore di gara e della lettera inviata alla sezione A.I.A. di Crema.

Tali circostanze non possono assumere rilevanza nel presente giudizio, eventualmente al solo fine di valutarle quali attenuanti, perchè, in ogni caso, il direttore di gara, nel suo referto, non fa cenno alcuno delle scuse che il calciatore asserisce di avergli porto e nella lettera inviata alla sezione di Crema dell'A.I.A., non si rinviene alcuna manifestazione di scusa manifestata direttamente al direttore di gara, né, peraltro, possono rilevare le argomentazioni relative al comportamento del calciatore in altre circostanze, perché evidentemente inconferenti.

Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati e della mancanza di precise e puntuali argomentazioni nel merito da parte del reclamante, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Kamal Rizq appare congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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