F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0257/TFN – SD del 17 Giugno 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 235/TFN-SD

Decisione/0257/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0235/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28727 /990pf23- 24/GC/blp del 16 maggio 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Co.Vi.So.C, nella riunione del 15 aprile 2024, ha riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'ufficio preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore del tesserato Nicolas Federico Femia degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, pari a Euro 6.484,00=, così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF, e con nota del giorno dopo ha trasmesso gli atti alla Procura Federale, con allegati il memorandum riepilogativo dal quale emerge che il predetto emolumento è stato corrisposto solo in data 19 marzo 2024, il foglio denominato Elenco dei Movimento Rendicontazione del Conto Corrente intestato al sodalizio sportivo presso la Banca di Asti e la disposizione di bonifico per l'importo di Euro 6.484,00=.

La Procura Federale ha provveduto all'iscrizione nel registro dei procedimenti in data 17 aprile, al n. 990pf23-24.

All'esito dell'attività di indagine nella quale sono stati acquisiti gli accertamenti istruttori della Co.Vi.Co.C ed i fogli di censimento trasmessi della Lega Pro in data 17 aprile, e verificata la pendenza di altro procedimento disciplinare sempre in materia di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economiche-finanziarie nei confronti degli stessi indagati (procedimento n. 833pf23-24), la Procura Federale ha elevato, in data 30 aprile 2024, al Prot. n. 27250/990pf2324/GC/blp, la comunicazione di conclusione delle indagini, con gli avvertimenti di rito, notificandola al signor Andrea Molinaro nella qualità di Presidente del C.d.A. e di Amministratore Delegato di U.S. Alessandria Calcio s.r.l. ricoperta dal 6 dicembre 2023 ed al sodalizio sportivo.

In assenza di attività difensive, la Procura Federale ha poi provveduto al deferimento indicato in epigrafe a carico del signor Andrea Molinaro, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato e quindi legale rappresentante di U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la predetta società sportiva, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore del tesserato Nicolas Federico Femia degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 con l'aggravante della recidiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, CGS nonché a carico di U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. per rispondere di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per l'appartenenza del soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e per rispondere di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS, in violazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, con l'aggravante della recidiva ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma 1, CGS.

La fase predibattimentale

Dopo la rituale convocazione per l'odierna udienza, l'avv. Eduardo Chiacchio, previa acquisizione degli atti, ha provveduto a depositare separate memorie difensive per il signor Molinaro e per il sodalizio sportivo in data 7 giugno 2024, entrambe poi integrate in pari data con correzione della data di esecuzione del bonifico, chiedendo in via principale per entrambi i deferiti il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l'irrogazione di sanzione in misura inferiore al minimo edittale e/o un'ammenda di minimale entità, producendo la disposizione del bonifico di Euro 6.484,00=, già allegata dalla Co.Vi.So.C.

Il dibattimento

All'udienza dell'11 giugno 2024 erano presenti, collegati da remoto, l'avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei due deferiti nonché personalmente il signor Marra Cutrupi, legale rappresentante del sodalizio.

Il rappresentante della Procura Federale, richiamati gli atti del deferimento, ha contestato le avverse memorie sostenendo che dall'estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito il pagamento degli emolumenti sarebbe avvenuto con valuta del 19 marzo 2024, come rilevato dalla Co.Vi.So.C. ed ha chiesto l'irrogazione a carico del signor Molinaro della sanzione dell'inibizione di mesi 2, oltre a 15 giorni in conseguenza della recidiva contestata, nonché ha chiesto l'irrogazione a carico di U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva tenendo conto del puntuale pagamento dei restanti emolumenti a favore dei calciatori tesserati e della sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00= in conseguenza della recidiva contestata.

L'avv. Chiacchio, dopo aver richiamato le memorie depositate, ha ribadito che il bonifico degli emolumenti al tesserato signor Lemia portava la data di esecuzione del 18 marzo 2024, quindi nei termini, anche se poi accreditato con valuta del giorno successivo e che sul conto corrente del sodalizio sportivo il giorno 18 risultava depositata la valuta necessaria per coprire il pagamento a favore del signor Lemia. Ha poi richiamato la decisione n. 0056/CFA-2023-2024 nella quale si legge in un inciso che la normativa sui termini di pagamento nell'ordinamento sportivo "non si riferisce in senso stretto alla nozione civilistica di estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ma estensivamente, alla concludente attività di esecuzione del lodo che la parte debitrice intraprende in buona fede, come qualora il bonifico bancario sia disposto entro il termine, ma la banca renda concretamente disponibile la somma per il creditore successivamente". Ha infine richiamato le conclusioni rese nelle memorie difensive, già sopra riportate.

I motivi della decisione

1. I fatti oggetto del deferimento risultano pacificamente provati a livello documentale e neppure contestati dalle difese, che hanno prodotto una disposizione di bonifico già acquisita dalla stessa Co.Vi.So.C ed allegata alla segnalazione alla Procura Federale. In sintesi, dall'Elenco Movimento Rendicontazioni Conto Corrente della Banca di Asti emerge che il giorno 18 marzo 2024 (lunedì) previo accredito sul conto corrente del sodalizio sportivo di un giroconto da Euro 154.000,00= e di un bonifico riveniente da terzi di Euro 92.000,00= (e così di complessivi Euro 246.000,00=), la società ha provveduto a pagare gli emolumenti ai tesserati con due bonifici da Home Banking da Euro 111.941,41= e da Euro 107.678,24 (e così per complessivi Euro 219.619,65=), entrambi accreditati ai beneficiari con valuta del 18 marzo 2024 e pertanto rimasti estranei alla segnalazione della Co.Vi.So.C. ed al deferimento della Procura Federale.

Dal medesimo Elenco Movimenti emerge altresì che il sodalizio sportivo aveva accreditato e contabilizzato, con valuta in data 19 marzo 2024 (con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza) la somma di Euro 6.484,00= a titolo di emolumenti del bimestre gennaio-febbraio 2024 al tesserato signor Femia, con indicata la data d'ordine del 19 corrispondente a quella della valuta e la data di regolazione al beneficiario del 20.

Sempre la Co.Vi.So.C. ha allegato a tale Elenco Movimenti anche il dettaglio del bonifico di Euro 6,484,00=, dal quale emerge che era stato disposto tramite Home Banking il giorno 18 marzo 2024, alle ore 18.54, "data di esecuzione".

2. La difesa dei deferiti, omettendo ogni considerazione rispetto alle decisive risultanze dall'estratto conto, valorizza invece il dettaglio del bonifico per sostenere che era stato disposto nel termine del 18 marzo 2024, a prescindere che la sua materiale esecuzione fosse poi avvenuta il giorno 19, richiamando la decisone n. 0056/CFA/ 2023-2024 per la quale ai fini del rispetto del termine occorrerebbe aver riguardo all'attività di esecuzione dell'importo che la parte interessata intraprende in buona fede, come qualora il bonifico bancario sia disposto entro il termine, ma la banca lo renda concretamente disponibile al creditore solo in data successiva.

3. Tale argomentazione pare il frutto di un'erronea interpretazione della decisione richiamata e comunque non si attaglia alla peculiarità del caso in esame.

3.1. Il Collegio intende dar seguito alla propria recente decisione n. 0211/TFN/SD- 2023/2024, proprio relativa agli stessi deferiti ed emessa a definizione del procedimento disciplinare n. 833pf23-24, sulla cui base è stata contestata la recidiva, peraltro non appellata, secondo la quale nell'ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l'eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato non già alla data della sua esecuzione, bensì a quello- eventualmente anche non coincidente- in cui venga fissata la valuta di addebito, richiamando sul punto la decisione della CFA, Sez. 1, n. 110/2021-2022. In quest'ultima, ai fini di ritenere estinta l'obbligazione di pagamento eseguita tramite bonifico bancario Home Banking, è dato rilievo non solo alla data di esecuzione dello stesso, ma all'indicazione della data contabile e della valuta in pari data e comunque entro il termine previsto dall'ordinamento. Solo in tal caso il sodalizio sportivo può ritenersi adempiente, a prescindere dalla data di accreditamento del bonifico al beneficiario, avendo definitivamente perso la disponibilità materiale e giuridica della somma da pagare al calciatore; argomentazione reiterata, sia pur solo in un inciso (la fattispecie esaminata era infatti diversa e relativa ad un pagamento ad un tesserato tramite assegno bancario successivo ad un lodo), nella decisione n. 0056/CFA- 2023-2024, richiamata dai deferiti.

3.2. Orbene, esaminando il dettaglio di bonifico eseguito dal sodalizio sportivo tramite Home Banking risulta evidente che lo stesso è stato eseguito a tarda ora (18,54) quando è notorio che l'Istituto di Credito non è operativo e pertanto non v'è alcuna materiale possibilità di darvi esecuzione nel giorno 18 marzo 2024, contrariamente agli altri due bonifici per emolumenti eseguiti nello stesso giorno in quanto evidentemente ordinati in orari compatibili con l'esecuzione. Inoltre, emerge che la disposizione di bonifico non indica la richiesta di "istantaneo" con la quale, a prescindere dalla concreta esecuzione, si denota la volontà per il debitore di adempiere immediatamente alla sua obbligazione con contestuale privazione della provvista corrispondente dal conto corrente. Infine neppure risulta indicata la data di valuta del bonifico a favore del beneficiario richiesta dal correntista, sempre a prescindere dalla concreta esecuzione, cui normalmente consegue l'effettiva privazione della provvista dal conto corrente.

3.3. Non può così stupire che la Banca di Asti abbia considerato l'ordine serale come pervenuto il 19 marzo (data di reale presa in carico), abbia riconosciuto la valuta da tale data e regolato l'operazione il giorno 20, secondo ordinari ed usuali tempi tecnici. Tale condotta dell'Istituto di Credito non risulta neppure contestata dal sodalizio sportivo in quanto ragionevolmente eseguita sulla base delle norme che regolano il rapporto di conto corrente ed i pagamenti eseguiti su detto conto.

3.4. Ne consegue che U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. non è stata privata della disponibilità materiale e giuridica della somma di Euro 6.484,00= sino al giorno 19 marzo 2024, data successiva di un giorno alla scadenza del termine, risultando così fondato l'addebito.

3.5. Infatti a mente dell'art. 33, comma 3, CGS "Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare ... lett. f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio - 29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre...".

A sua volta l'art. 85, lett. C, par. IV, NOIF prevede che "1. Le società devono documentare alla F.I.G.C secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: ...entro il 16 marzo l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio- 28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati ...".

3.6 Non può revocarsi in dubbio che detti termini siano perentori e presidiati da sanzione tabellata e che riguardino "tutti" gli emolumenti, e pertanto che la normativa citata trovi applicazione anche al caso di specie in cui U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ha omesso il tempestivo pagamento degli emolumenti per un solo tesserato, avendo invece onorato gli altri per un esborso ben superiore.

3.7. L'accertato ritardo nell'assolvimento dell'obbligo rispetto alla scadenza codificata, anche se breve (un solo giorno di ritardo), non assume alcun rilievo sotto il profilo del perfezionamento dell'infrazione perché "l'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrate l'affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 CGS)".

La ragione di tale interesse risiede nell'esigenza primaria di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società sportive partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare di continuo, "nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva in danno del rispetto delle regole fiscali e previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva" (Decisione n. 0177 /TFNSD del 18.3.2024).

4. Anche la domanda subordinata, comune alle due memorie dei deferiti, di applicazione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e comunque in via subordinata di applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale ai sensi dell'art. 12, comma 1, CGS non è meritevole di accoglimento.

La gravità delle violazioni agli obblighi contestati non consente l'applicazione di alcuna attenuante neanche connessa alla tenuità del danno e al ritardo di un solo giorno.

Valga in proposito il consolidato principio dell'insormontabilità dei limiti edittali, con conseguente inapplicabilità delle circostanze attenuanti (CFA S.U. n. 88 e n. 89/2019-2020) e quello per il quale la sanzione, nell'ordinamento sportivo, ha uno scopo retributivo e di restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche.

"Tanto conduce a considerare una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nell'attribuzione di punti negativi in classifica. Mentre le prime- connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva)- devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado di colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione" (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023).

Con la conseguenza che nel primo caso la sanzione può essere determinata facendo uso delle circostanza aggravanti quanto attenuanti; nel secondo caso il potere discrezionale sulla determinazione della sanzione deve essere contenuto in limiti più angusti, potendo esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali.

Ciò in quanto la penalizzazione in termini di punti in classifica si ripercuote non solo sulla società sanzionata, ma anche nella sfera giuridica degli altri competitori determinando la necessità che la sanzione, onde rispettare la par condicio, non possa essere irrogata in misura minore ai limiti edittali, salvo che non risulti espressamente previsto da norma derogatoria.

5. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio, richiamando quanto esposto, ritiene obbligata in assenza di deroghe normative, per quel che riguarda la società U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., vista la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per le condotte tenute dal suo legale rappresentante e la responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS, l'irrogazione della sanzione minima edittale nella misura di due punti di penalizzazione in classifica che, per essere afflittiva, va scontata nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. A questa sanzione va aggiunta quella scaturente dall'aggravante ex art. 18, comma 1, CGS per la recidiva nelle commissione di fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva (violazioni di natura gestionale ed economiche-finanziarie) neppure contestata, che in ragione della peculiarità del caso, viene contenuta nell'ammenda di Euro 1.000,00=.

6. Per quanto attiene alla posizione del legale rappresentante, signor Andrea Molinaro, tenuto conto del suddetto addebito, della modesta entità economica del versamento dovuto e dell'intervenuto pagamento nel giorno successivo alla scadenza regolamentare, il Collegio ritiene equa e proporzionata l'irrogazione della sanzione di due mesi di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 15 di inibizione per effetto della contestata aggravante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Molinaro, mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva, e ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                                         Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 17 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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