F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFN-SVE del 19 Giugno 2024 (motivazioni) – Virtus Entella Srl / US Alessandria 1912 Srl – Reg. Prot. 30/TFN-SVE

Decisione/0038/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0030/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti - Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 giugno 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Virtus Entella Srl (932276) contro la società US Alessandria 1912 Srl (710898) al fine di richiedere il risarcimento dei danni causati dal calciatore Mattia Pagliuca in occasione della gara di Coppa Italia - Serie C dell'8 novembre 2023, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 15 maggio 2024 la Virtus Entella Srl ha adito questo Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva dell’US Alessandria Calcio 1912 Srl, della condotta posta in essere dal proprio tesserato Mattia Pagliuca e del conseguente danno causato alla Virtus Entella Srl e, per l’effetto, condannarla al pagamento della somma di 2.584,37 a titolo di risarcimento del danno.

Riferiva la ricorrente che in data 8 novembre 2023, presso lo Stadio Comunale di Chiavari, si era disputata la gara tra Virtus Entella e US Alessandria Calcio 1912 Srl, valevole per la Coppa Italia Serie C.

Nei giorni seguenti, in occasione della verifica post-gara da parte del personale addetto alla manutenzione, veniva riscontrato un danneggiamento di uno degli schermi a led posti a bordocampo.

La società ricorrente imputava il danneggiamento alla condotta del calciatore Mattia Pagliuca, militante nelle fila della US Alessandria Calcio 1912 Srl, il quale, nel corso della predetta gara, a seguito di un errore tecnico, avrebbe sfogato la sua rabbia prendendo a calci lo schermo.

A sostegno di ciò depositava un filmato video della partita dal quale si evincerebbe la condotta del calciatore, nonché materiale fotografico relativo allo schermo danneggiato.

Conseguentemente, in data 14 dicembre 2023 inviava una pec alla US Alessandria Calcio 1912 Srl chiedendo il risarcimento del danno patito ed allegando la documentazione video ed il preventivo di riparazione dello schermo.

Non seguiva alcun riscontro da parte della US Alessandria Calcio 1912 Srl, e quindi la ricorrente provvedeva alla riparazione dello schermo facendosi rilasciare regolare fattura.

In data 23 gennaio 2024, la società ricorrente trasmetteva alla consorella la fattura di riparazione, per una somma totale di 2.581,37 e la ricevuta dei pagamenti eseguiti.

Non ottenendo alcun riscontro, in data 28 marzo 2024 la Virtus Entella provvedeva a sollecitare il pagamento all’US Alessandria Calcio 1912 Srl proponendo, in alternativa al pagamento del corrispettivo della fattura di riparazione, la compensazione tra l’importo dovuto per la riparazione dello schermo con quello della quota incasso dei titoli di accesso per la gara in questione. Anche tale comunicazione rimaneva senza riscontro e pertanto, in data 15 maggio 2024, la Virtus Entella Srl proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale.

Ritualmente notiziata del ricorso, la US Alessandria Calcio 1912 Srl non si costituiva rimanendo contumace. La vertenza è stata quindi discussa dalla sola Virtus Entella Srl e decisa nella riunione del 13 giugno 2024.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La domanda di risarcimento, infatti non appare adeguatamente provata sia in ordine all’ an che al quantum.

Il video allegato agli atti dalla società ricorrente, infatti, non dà modo di comprendere appieno né l’eventuale gesto del calciatore, né se a seguito dello stesso si sia verificato un danno allo schermo.

Dal video emerge, al contrario, che lo schermo ha continuato a funzionare.

Inoltre, non vi è alcun referto arbitrale o federale che dia conto dell’accaduto, né il calciatore è stato in qualche modo sanzionato per il preteso gesto.

Nessuno, nell’immediatezza della gara o subito dopo la sua conclusione, ha provveduto a segnalare l’esistenza del siffatto danno. In altre parole, difetta del tutto la prova del nesso causale tra la pretesa condotta del calciatore e l’asserito danno a carico dello schermo.

Anche la quantificazione del danno non è esente da vizi probatori.

Il preventivo, infatti, nella descrizione dell’oggetto specifica “preventivo intervento tecnico, fornitura box in fibra ottica ed eventuale sostituzione cabinet danneggiato strutturalmente” ed ancora “installazione n. 4 box in fibra ottica e valutazione danno su un cabinet che ha subito un danno strutturale”, facendo presupporre, oltre alla riparazione del video danneggiato anche la fornitura di altro materiale, il tutto per un totale di 2.115,88 oltre iva.

La fattura, al contrario, non riporta la descrizione delle opere fornite ma è di un importo totale pari ad 3.923,37, del tutto difforme da quanto richiesto nel ricorso ( 2.581,37).

Infine, con riferimento alle richieste istruttorie formulate della ricorrente, ed in particolare con riguardo alla prova per testi, si rileva come la stessa non potrebbe in alcun modo sanare il deficit probatorio sotteso alla domanda risarcitoria.

Stante la carenza di supporto probatorio, pertanto, la richiesta di risarcimento della Virtus Entella Srl non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società Virtus Entella Srl.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                       Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 19 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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