F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0248/CSA pubblicata del 14 Giugno 2024 – Liventina Opitergina Nextg SSDaRL

Decisione/0248/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0329/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0329/CSA/2023-2024, proposto dalla società LiventinaOpitergina Nextg SSDaRL in data 22.05.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 153 del 20.05.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.05.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Liventina Opitergina Nextg ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Ennefyfy Karim dal Giudice sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 153 del 20 maggio 2024, in relazione alla gara LiventinaOpitergina Nextg/Sport Club ST Georgen del 19 maggio 2024, valevole per le finali nazionali Under 17.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per ripetute frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro.”

La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Ennefyfy Karim, non abbia posto in essere una condotta ingiuriosa, in quanto detta espressione seppur profferita, era rivolta a sé stesso e non all’arbitro.

Al termine della gara il calciatore, accompagnato dall’allenatore, sig. Angelo Morano, si sarebbe recato dall’arbitro per scusarsi di quanto accaduto in campo.

La reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia eccessivamente severa e conclusivamente chiede una revisione della decisione del giudice sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Al 26° del 2T, il n. 10 Ennefyfy Karim, alla notifica dell’ammonizione si rivolgeva a me dicendomi ‘ma Vaffanculo Coglione’. Frase che ripeteva durante l’uscita dal terreno di gioco”.

Alla luce del referto, appare evidente che la frase, di indubbio contenuto ingiurioso, sia stata rivolta proprio all’arbitro, il che priva di ogni fondamento il reclamo.

Per quanto riguarda la contestazione di eccessiva severità della sanzione irrogata, la Corte rileva che detta sanzione è pari al minimo edittale previsto per le condotte ingiuriose e irriguardose dall’art. 36, comma 1, lettera a), del C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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