LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ariel REINERO/A.S.D.SAN LUCA

RICORSO DEL CALCIATORE Ariel REINERO/A.S.D.SAN LUCA

La C.A.E. riunitasi in data 29.05.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ARIEL REINERO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. SAN LUCA e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. ARIEL REINERO espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la A.S.D. SAN LUCA per lo svolgimento dell’attività sportiva per la stagione 2022/2023.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 22.000,00.  Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive e, ciononostante, la A.S.D. SAN LUCA avrebbe corrisposto il solo minor importo di € 19.555,56, ragion per cui l’odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 2.444,44.

La A.S.D. SAN LUCA, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dal Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.  Nel merito, va osservato che la A.S.D. SAN LUCA non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della A.S.D. SAN LUCA, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. ARIEL REINERO della somma di Euro 2.444,44 (duemilaquattrocentoquarantaquattro/44), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it