Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 39/TFN-SVE del 21 Giugno 2024 Decisione Impugnata: Al fine richiedere il risarcimento per i danni subiti agli spogliatoi in occasione della gara di Campionato Regionale U-18 Gir. A del 9 marzo 2024 Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Cura Calcio (947006) contro la società ADP Palocco (36200) Massima:

 

Decisione/0039/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0029/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Cristina Fanetti – Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 giugno 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Cura Calcio (947006) contro la società ADP Palocco (36200) al fine di richiedere il risarcimento per i danni subiti agli spogliatoi in occasione della gara di Campionato Regionale U-18 Gir. A del 9 marzo 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 la società ASD Cura Calcio adiva questa Sezione del Tribunale Federale Nazionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti agli spogliatoi del proprio impianto sportivo e provocati dal comportamento di tesserati della società ADP Palocco dopo la gara di U-18 regionale Lazio del 9 marzo 2024.

Danni segnalati al direttore di gara, che li riportava nel proprio referto sì che il Giudice Sportivo, nel Comunicato Ufficiale n. 306 del 16 marzo 2024, imponeva alla Palocco l’obbligo di risarcire gli stessi se documentati e richiesti.

La ricorrente ottenuto preventivo di spesa per 1.020,00 oltre IVA ne chiedeva il rimborso alla odierna convenuta, che però rimaneva silente.

Da ciò la necessità del presente ricorso.

Non si costituiva in giudizio, pur se ritualmente citata, la ADP Palocco né partecipava alla fissata udienza del 13 giugno 2024, tenutasi in videoconferenza. All’udienza presenziava quindi solo parte ricorrente a mezzo di difensore che si riportava agli atti del procedimento.

La vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale.

Nel merito della medesima può certo affermarsi che l’accadimento del fatto è certo come confermato dalla decisione del Giudice Sportivo che ha recepito nella stessa quanto, ovviamente, riferito dall’arbitro della gara.

L’ammontare del danno risulta documentalmente non solo dal preventivo a suo tempo inviato alla ADP Palocco ma altresì dalla successiva fattura prodotta in atti dalla ASD Cura Calcio che ha ugualmente fornito la prova dell’avvenuto saldo di tale fattura a mezzo bonifico bancario.

In conclusione, al di là della mancata costituzione della convenuta nel procedimento in essere, che parrebbe implicitamente confermare gli accadimenti, il ricorso è fondato e provato sia nell’an che nel quantum e deve di conseguenza essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Cura Calcio e, per l'effetto, condanna la società ADP Palocco a pagare alla ricorrente la somma di euro 1.244,40 IVA compresa.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                    Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 21 giugno 2024.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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