F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0261/TFN – SD del 21 Giugno 2024 (motivazioni) – Mario Lenzini, Vincenzo Vozza, Nadia Morotti e ASD Parioli Calcio – Reg. Prot. 236/TFN-SD

Decisione/0261/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0236/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28755/525pf2324/GC/GR/ff del 17 maggio 2024, nei confronti dei sigg.ri Mario Lenzini, Vincenzo Vozza e della sig.ra Nadia Morotti, nonché nei confronti della società ASD Parioli Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 17 maggio 2024, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:

“1) il sig. Mario LENZINI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Parioli Calcio, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 1, 36 e 37, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso esercitato di fatto i poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio, nella stagione sportiva 2023 – 2024, provvedendo, tra l’altro, a contattare e successivamente a comunicare l’esonero ai tecnici della A.S.D. Parioli Calcio, sig. Stefano SERGI ed Andrea CATALDI, sebbene non fosse tesserato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, per la società A.S.D. Parioli Calcio;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 38 comma 1 delle NOIF, 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. Parioli Calcio, partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D., in occasione delle sedute di allenamento, nonché, impartendo indicazioni tecnico – tattiche dall’esterno del recinto di gioco (anche utilizzando comunicazioni telefoniche) ovvero recandosi all’interno degli spogliatoi occupati dalla squadra, in occasione delle seguenti partite del campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D.: 24 settembre 2023, 1° ottobre 2023, 12 novembre 2023, 19 novembre 2023 e 26 novembre 2023. Ciò, sebbene fosse squalificato fino al 31 marzo 2027, giusta decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Lazio pubblicata in C.U. n. 318 del 5 aprile 2022 e non fosse tesserato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, per la società A.S.D. Parioli Calcio;

2) la sig.ra Nadia MOROTTI, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Parioli Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 1, 36 e 37, comma 1, delle NOIF per aver consentito e, comunque, per non avere impedito che il sig. Mario LENZINI esercitasse di fatto i poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio, nella stagione sportiva 2023 – 2024, provvedendo, tra l’altro, a contattare e successivamente a comunicare l’esonero ai tecnici della A.S.D. Parioli Calcio, sig. Stefano SERGI ed Andrea CATALDI, sebbene non fosse tesserato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, per la società A.S.D. Parioli Calcio;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 38 comma 1 delle NOIF, 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 33 comma 1 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, , per consentito e, comunque, per non aver impedito che il sig. Mario LENZINI svolgesse la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. Parioli Calcio, partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D., in occasione delle sedute di allenamento, nonché, impartendo indicazioni tecnico – tattiche dall’esterno del recinto di gioco (anche utilizzando comunicazioni telefoniche) ovvero recandosi all’interno degli spogliatoi occupati dalla squadra, in occasione delle seguenti partite del campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D.: 24 settembre 2023, 1° ottobre 2023, 12 novembre 2023, 19 novembre 2023 e 26 novembre 2023. Ciò, sebbene il sig. Mario LENZINI fosse squalificato fino al 31 marzo 2027, giusta decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Lazio pubblicata in C.U. n. 318 del 5 aprile 2022 e non fosse tesserato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, per la società A.S.D. Parioli Calcio;

c) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 16 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito che il sig. Vozza, unitamente al sig. Mario LENZINI, svolgesse le funzioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Parioli Calcio, partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D., in occasione delle seguenti partite del campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D.: 24 settembre 2023, 1° ottobre 2023, 12 novembre 2023, 19 novembre 2023 e 26 novembre 2023, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;

3) il sig. VINCENZO VOZZA, team manager/dirigente accompagnatore della società A.S.D. Parioli Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 38 comma 1 delle NOIF, 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 33 comma 1 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, pe aver consentito e, comunque, per non aver impedito che il sig. Mario LENZINI svolgesse la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. Parioli Calcio, partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico – tattiche dall’esterno del recinto di gioco (anche utilizzando comunicazioni telefoniche) ovvero recandosi all’interno degli spogliatoi occupati dalla squadra, in occasione delle seguenti partite del campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D.: 24 settembre 2023, 1° ottobre 2023, 12 novembre 2023, 19 novembre 2023 e 26 novembre 2023. Ciò, sebbene il sig. Mario LENZINI fosse squalificato fino al 31 marzo 2027, giusta decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Lazio pubblicata in C.U. n. 318 del 5 aprile 2022 e non fosse tesserato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, per la società A.S.D. Parioli Calcio;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 16 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, unitamente al sig. Mario LENZINI, le funzioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Parioli Calcio, partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D., in occasione delle seguenti partite del campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D.: 24 settembre 2023, 1° ottobre 2023, 12 novembre 2023, 19 novembre 2023 e 26 novembre 2023, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico.

4) la società A.S.D. PARIOLI CALCIO per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati Nadia MOROTTI (presidente) e Vicenzo VOZZA (team manager), nonché per l’attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva posta in essere nel suo interno e nel suo interesse dal sig. Mario LENZINI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase predibattimentale

Le indagini della Procura federale originano dalla nota del 21 novembre 2023, con la quale il Settore Tecnico della F.I.G.C. inoltrava alla Procura una segnalazione pervenuta presso l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, relativa allo svolgimento, da parte del sig. Mario Lenzini, per conto della società Parioli Calcio, dell’attività di allenatore, ancorché destinatario della sanzione della squalifica per cinque anni.

Dalle successive attività investigative sarebbe emerso, secondo la Procura Federale, che il sig. Mario Lenzini avrebbe effettivamente esercitato di fatto i poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio e le funzioni di allenatore della squadra partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D. nel corso della stagione sportiva 20232024, nonché la commissione di illeciti disciplinari da parte della sig.ra Nadia Morotti, Presidente e legale rappresentante della società e del sig. Vincenzo Vozza, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra, in quanto avrebbero consentito e comunque non impedito al primo di svolgere le attività contestate. Tra l’altro in relazione a questo ultimo sarebbe altresì emerso lo svolgimento, unitamente al sig. Mario Lenzini, delle funzioni di allenatore in assenza della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore tecnico della F.I.G.C.

Conseguentemente, in data 9 aprile 2024 il provvedimento di Comunicazione di Conclusione delle Indagini era notificato ai deferiti. Soltanto il sig. Vincenzo Vozza chiedeva di essere ascoltato. I sig.ri Mario Lenzini e Nadia Morotti si limitavano a depositare mera costituzione, rispettivamente con gli avv.ti Luigi De Filippis e Emanuele Di Basilio.

Nel corso dell’audizione del 23.4.2024 il sig. Vincenzo Vozza ammetteva di aver svolto le funzioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Parioli Calcio, partecipante al campionato Promozione, girone A, del C.R. Lazio della L.N.D. alle cinque partite contestate dalla Procura Federale pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico.

Conseguentemente, la Procura Federale, in data 17 maggio 2024, notificava ai deferiti e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Luigi De Filippis, per il sig. Mario Lenzini, presente anche personalmente, il sig. Vincenzo Vozza in proprio, l’Avv. Emanuele Di Basilio, per la società ASD Parioli Calcio e per la sig.ra Nadia Morotti, presente anch'essa personalmente.

La Procura Federale, riportandosi integralmente ai contenuti e alle conclusioni dell’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Mario Lenzini, mesi 18 di squalifica e/o inibizione;

- per il sig. Vincenzo Vozza, mesi 8 di inibizione;

- per la sig.ra Nadia Morotti, anni 1 di inibizione;

- per la società ASD Parioli Calcio, euro 1.500,00 di ammenda.

L’Avv. Luigi De Filippis, dopo aver sottolineato la carenza di prove in ordine allo svolgimento da parte del sig. Mario Lenzini dell’attività di allenatore e che in assenza dell’allenatore il dirigente accompagnatore è il responsabile della panchina, concludeva chiedendo il proscioglimento del proprio assistito.

L’Avv. Emanuele Di Basilio, associandosi alle considerazioni dell’Avv. Luigi De Filippis, in quanto le responsabilità contestate ai propri assistiti sarebbero strettamente consequenziali a quella del sig. Mario Lenzini, ribadiva la carenza di adeguata prova delle contestazioni e insisteva per il proscioglimento.

Chiedeva la parola il sig. Vincenzo Vozza, il quale ribadiva l’assenza di qualsivoglia condotta illecita.

Il sig. Mario Lenzini, nell’affermare l’assenza di qualsivoglia responsabilità dichiarava, tuttavia, di aver “ cambiato tre allenatori nel corso dell’anno”.

La decisione

Le circostanze poste a fondamento dell’atto di deferimento appaiono ampiamente dimostrate dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale nel corso delle indagini.

Preliminarmente, si evidenzia che la legittimità, la validità e l’efficacia della squalifica di cinque anni inflitta al sig. Mario Lenzini dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Lazio pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 318 del 5.4.2022 non possono essere messe in discussione nell’ambito del procedimento de quo, risultando la stessa inoppugnata.

In tale prospettiva è evidente che, alla data dei fatti oggetto di contestazione, il sig. Mario Lenzini fosse ancora squalificato. La circostanza che il sig. Mario Lenzini abbia svolto di fatto le funzioni di legale rappresentante della società e di allenatore della prima squadra della ASD Parioli Calcio si desume dalle interviste rilasciate da questo ultimo, dagli articoli di stampa e dalle dichiarazioni di allenatori e calciatori della predetta società nella stagione 2023/2024, nonché dal guardiano dell’impianto sportivo e dai tesserati di altre società.

Appare evidente, infatti, che l’attività posta in essere da questo ultimo non è assimilabile all’interesse del mero tifoso come dallo stesso affermato, ma si configura in quella di dirigente e allenatore della società.

Nelle diverse interviste rilasciate a seguito delle partite giocate contro il Ronciglione UTD, Nuova Pescia Romana e il Castel Sant’Elia lo stesso è stato identificato come Presidente, Direttore e Mister senza che il deferito abbia mai contestato la qualificazione rispondendo a domande aventi ad oggetto questioni tecnico-tattiche sulla squadra e organizzative sulla società. Nei molteplici articoli pubblicati sul Calcio della Tuscia si rappresenta che la scelta degli allenatori e l’esonero degli stessi sono addebitabili al sig. Mario Lenzini. Lo stesso, nell’articolo pubblicato il 2-11-2023, rilascia un’intervista con la quale spiega le ragioni per le quali il Parioli Calcio ha deciso di interrompere il rapporto con il precedente tecnico e dà per scontato di aver costruito lui la rosa durante l’estate.

Del resto, l’imputabilità in capo al sig. Mario Lenzini delle scelte organizzative della squadra sono state confermate nel corso delle audizioni degli allenatori e dei giocatori della Parioli Calcio nella stagione 2023/2024 (ad es. i sig.ri Stefano Sergi, Andrea Cataldi, Gianluca De Santis e Edoardo Silvestroni) e dallo stesso deferito nel corso dell’udienza (“ho cambiato tre allenatori nel corso dell’anno”).

Parimenti nel corso dell’audizioni è stato confermato che lo stesso svolgeva il ruolo di allenatore e che entrava negli spogliatoi prima, durante e dopo le partite (ad es. i sig.ri Vincenzo Berardinelli, Alessio Di Stefano, Gianluca De Santis e Edoardo Silvestroni. Dall’accertamento di tali condotte consegue la responsabilità della sig.ra Nadia Morotti, che ha consentito (e comunque non impedito) al sig. Mario Lenzini di esercitare le predette funzioni, e la responsabilità dell’ASD Parioli Calcio.

Per quanto concerne le condotte contestate al sig. Vincenzo Vozza, ferme restando le molteplici conferme emerse nel corso delle audizioni, questo ultimo ha ammesso di svolgere le funzioni di allenatore in assenza di titolo.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del sig. Mario Lenzini, della sig.ra Nadia Morotti e della A.S.D. Parioli Calcio appaiono congrue, anche alla luce della gravità delle condotte contestate, che comportano il mancato rispetto della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Per quanto concerne invece la sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Vincenzo Vozza, la stessa appare eccessivamente grave dal momento che questo ultimo si è limitato a dare delle indicazioni in campo e ad effettuare le sostituzioni in assenza di un allenatore.

In tale prospettiva, anche alla luce della condotta processuale, appare congrua la sanzione di sei mesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mario Lenzini, mesi 18 (diciotto) di inibizione, decorrenti dalla scadenza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale 318 del 5 aprile 2022;

- per il sig. Vincenzo Vozza, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la sig.ra Nadia Morotti, anni 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Parioli Calcio, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Roberto Proietti

 

Depositato in data 21 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it