F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0262/TFN – SD del 24 Giugno 2024 (motivazioni) – Raffaele Pipola e Pomigliano Calcio Femminile – Reg. Prot. 243/TFN-SD

 

Decisione/0262/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0243/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29090/994pf23-24/GC/gb del 21 maggio 2024 nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Co.Vi.So.C., con nota del 16 aprile 2024, inviava alla Procura Federale il verbale dell'ispezione tecnico-amministrativa svolta da due ispettori in data 2 aprile 2024, dalla quale emergeva che gli stessi, nonostante avessero già concordato un primo rinvio della prima data programmata a richiesta di tale dott. Romano, definito responsabile amministrativo del sodalizio, che aveva segnalato un suo impedimento personale, non avevano neppure potuto accedere alla sede sociale all'interno dello stadio, avendo trovato chiusi i cancelli di accesso.

La Procura Federale provvedeva ad iscrivere, in data 17 aprile 2024, nell'apposito registro il procedimento disciplinare n. 994pf2324 con oggetto la segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al comportamento della società Pomigliano Calcio Femminile s.r.l., per non aver consentito il rituale svolgimento dell'attività ispettiva, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 2, lett. b), NOIF. All'esito dell'attività di indagine nella quale erano acquisiti i fogli di censimento trasmessi dalla Lega Pro e la visura camerale della società, la Procura Federale ha elevato, in data 30 aprile 2024, al Prot. n. 27265/994pf23-24/GC/gb la comunicazione di conclusione delle indagini, notificandola al signor Raffaele Pipola, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di Pomigliano Calcio Femminile s.r.l., ed al sodalizio sportivo.

In assenza di qualsivoglia attività difensiva, la medesima Procura Federale, in data 21 maggio 2024, con la già menzionata nota Prot. n. 29090/994pf23-24/GC/gb, ha deferito il signor Raffaele Pipola, nella veste sopra enunciata, "per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 2, lett. b), NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non avere consentito il rituale svolgimento dell'attività ispettiva della Co.Vi.So.C. Nello specifico il giorno 2 aprile 2024 gli ispettori non hanno potuto effettuare la verifica ispettiva, già programmata presso la sede della Società, in quanto nessun esponente della Società era fisicamente presente e la relativa struttura inaccessibile" nonché ha deferito la società "a) per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS vigente, della società Pomigliano Calcio Femminile s.r.l., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata; b) per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, CGS in relazione all'art. 80, comma 2, NOIF che pone a carico anche alle Società in modo diretto".

La fase predibattimentale

Neppure dopo le rituali notificazioni dell'atto di deferimento e di convocazione all'odierna udienza risulta espletata alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 18 giugno 2024 era presente, collegato da remoto, l'avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza delle Procura Federale, il quale, dopo aver richiamato l'atto di deferimento, ha chiesto l'irrogazione a carico del signor Raffaele Pipola della sanzione di mesi sei di inibizione, nonché a carico di Pomigliano Calcio femminile s.r.l. della sanzione dell'ammenda di Euro 5.000,00=.

Nessuno era presente per i due deferiti.

I motivi della decisione

1. I fatti oggetto del deferimento risultano provati a livello documentale tramite la relazione scritta del 2 aprile 2024 a firma dei due ispettori della Co.Vi.So.C. cui era stato affidato l'incarico di provvedere alla periodica verifica tecnico-amministrativa.

Al di là della particolare fidefacienza di tale relazione, va rilevato che i fatti descritti non sono mai stati contestati, non avendo svolto i deferiti alcuna attività difensiva nel corso del presente procedimento, disinteressandosi delle sue sorti.

In sintesi, gli ispettori riferivano di aver dapprima concordato l'accesso per la verifica per il giorno 26 marzo 2024, ma che con email del giorno prima, ore 14.15, il signor Romano (che dalla scheda di censimento risulta ricoprire l'incarico di Segretario Generale del sodalizio sportivo) aveva richiesto un differimento, avendo un problema "personale ed improcrastinabile" tale da impedirgli di essere presente e reperibile "almeno fino alla giornata di mercoledì 27 marzo", assumendosi l'impegno di anticipare la documentazione richiesta nella check list dagli ispettori, con l'invito a riprogrammare la visita.

Per quanto non vi fosse prova alcuna dell'impedimento, gli ispettori aderivano a tale istanza concordando il rinvio della verifica per il giorno 2 aprile 2024, ore 9.30, senza peraltro mai ricevere la documentazione richiesta e promessa. Senonché nel giorno festivo dell'1 aprile, alle ore 18.04, il signor Romano trasmetteva altra e-mail ad uno degli ispettori nella quale comunicava che il sodalizio sportivo non poteva sottoporsi alla verifica. "Il delicato periodo sportivo che stiamo attraversando, la classifica, la programmazione dei prossimi impegni, la mia momentanea assenza dal lavoro che mi terrà lontano fino al prossimo 7 aprile, non ci hanno permesso di preparare la documentazione utile e pertanto non ci consentono di accoglierla in sede. Siamo già stati sottoposti a due verifiche ispettive negli ultimi 14 mesi, la seconda non più di 4 mesi fa e non ci siamo mai ritrovati nella condizione di dover richiedere un posticipo, tuttavia, vorrei prendesse atto della nostra indisponibilità". Come nel caso precedente non era allegato alcuna documento atto a comprovare il generico ed improvviso impedimento del signor Romano. Nonostante la risposta dell'ispettore delle ore 19.44, nella quale segnalava che la verifica era stata fissata previa apposita intesa e che era già stata organizzata la trasferta per la mattina dopo, non essendo possibile un altro rinvio, con l'invito a presentarsi in sede alle ore 9.30 con la documentazione che risulterà disponibile, il signor Romano replicava con altra e.mai, ore 21.48, affermando che essendo lui la sola persona impiegata in amministrazione ed essendo assente, la sede del sodalizio sportivo sarebbe stata chiusa.

Ed in effetti gli ispettori, in data 2 aprile 2024, ore 9.30, pur presentandosi nella sede sociale presso lo stadio Ugo Gobbato, a Pomigliano d'Arco, Via Ravenna, trovavano i cancelli chiusi, non potendo così accedere per eseguire la verifica.

2. Dai fatti come ricostruiti emerge, senza tema di smentita, che il sodalizio sportivo, tramite il suo Segretario Generale, si è volutamente sottratto alla periodica verifica ispettiva della Co.Vi.So.C., adducendo argomentazioni pretestuose, inconferenti e comunque sprovviste di prova.

Tramite le stesse, esternate dal Segretario Generale, il sodalizio sportivo ha dapprima ottenuto un rinvio consensuale della data della verifica programmata al 26 marzo 2024 presso la sede, con istanza formulata tardivamente nel pomeriggio del giorno prima, senza documentare l'asserito impedimento del segretario stesso ed avendo promesso che nelle more della nuova visita avrebbero inviato i documento richiesti, carpendo la buona fede degli ispettori che hanno fatto affidamento a quanto loro segnalato.

Inoltre, dopo aver riprogrammato la nuova data della verifica per il giorno 2 aprile concordandola con il Segretario Generale, quest'ultimo la sera prima ha chiesto altro differimento adducendo a sostegno argomentazioni palesemente estranee agli adempimenti amministrativi, dando rilevanza prevalente ad aspetti di carattere sportivo, di andamento tecnico della squadra e contestando anche la ripetitività delle verifiche nel tempo, lasciando intendere di perseguire finalità meramente dilatorie e defatiganti, non meritevoli di tutela in quanto contrarie agli obblighi generali di correttezza e di buona fede ed ai principi fondanti l'ordinamento sportivo disciplinati all'art. 4 CGS. Anche in questa occasione il Segretario Generale, pur adducendolo come argomento secondario, riferisce di un suo ulteriore personale impedimento, non offrendo prova alcuna. D'altronde il presunto secondo impedimento, alla luce del contesto nel quale si inserisce, appare una semplice scusa, non risultando credibile che sia insorto nella giornata festiva dell'1 aprile 2024, alle ore 18.04, dopo aver concordato la verifica ispettiva per il giorno dopo, alle ore 9.30, anche perché il Segretario Generale già non aveva neppure mantenuto la promessa di inviare agli ispettori i documenti di cui alla check-list, manifestando la reale volontà di impedire o comunque ostacolare e/o ritardare l'ispezione.

3. Il diritto della Co.Vi.So.C. di esercitare le funzioni di controllo con l'impiego di verifiche presso le sedi delle società, attraverso il nucleo ispettivo, è consacrato dall'art. 80, comma 2, NOIF con facoltà di proporre indagini e di far attivare procedimenti disciplinari. Inoltre il comportamento del sodalizio teso a sottrarsi a tale controllo e, quindi, ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica costituisce un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 31, comma 1, CGS.

4. In ordine alla sanzione da irrogare al signor Raffaele Pipola, nella sua veste di legale rappresentante del sodalizio sportivo, che è il destinatario naturale delle norme violate e che comunque risponde anche delle condotte del Segretario Generale, il Collegio, rilevatane la gravità e la pericolosità per l'ordinamento settoriale, ritiene equa e proporzionata la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale consistente nell'irrogazione dell'inibizione di mesi sei.

5. In ordine alla società Pomigliano Calcio Femminile s.r.l., che risponde per responsabilità diretta dell'attività del suo legale rappresentante e per responsabilità propria ai sensi dell'art. 31, comma 1, CGS, il Collegio irroga la sanzione dell'ammenda di Euro 5.000,00=, con diffida, come espressamente previsto dall'art. 31, comma 1, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la sanzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 24 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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