F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0252/CSA pubblicata del 24 Giugno 2024 – F.C. Trapani 1905 s.r.l.
Decisione/0252/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0342/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Sebastiano Zafarana – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0342/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 07.06.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 146 del 04.06.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.06.2024, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società F.C. Trapani 1905 S.r.L, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Marco Crimi, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 146 del 4 giugno 2024, in relazione alla gara Caldiero Terme/F.C. Trapani 1905 del 4 giugno 2024, valevole per le il Camionato di Serie D, Girone 1.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo de Direttore di gara.”
La società reclamante non disconosce che il calciatore, sig. Marco Crimi, abbia posto in essere una condotta offensiva rivolta all’indirizzo dell’arbitro e non giustifica in alcun modo il richiamato comportamento, tuttavia, rappresenta che il calciatore, di persona e mediante apposita nota, ha chiesto scusa al Direttore di gara per il comportamento tenuto durante la gara, chiedendo perciò l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 del C.G.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
La reclamante non contesta la sanzione comminata, ma chiede la riforma della stessa in considerazione delle scuse che egli avrebbe chiesto al direttore di gara e della lettera inviata al medesimo Direttore di gara presso alla sezione A.I.A. di Viareggio.
Tali circostanze, secondo la giurisprudenza di questo Giudice, non possono assumere rilevanza nel presente giudizio, eventualmente anche solo quali attenuanti, in primo luogo, perché il direttore di gara, nel suo referto, non fa cenno alcuno delle scuse che il calciatore asserisce di avergli porto; in secondo luogo, perché le scuse possono in astratto assurgere a circostanza attenuante solo se favorevolmente apprezzate dal direttore di gara, quale gesto immediato e spontaneo idoneo a sminuire il disvalore della condotta sanzionata, il che implica che tale favorevole apprezzamento da parte dell’arbitro debba emergere dagli atti del procedimento.
Pertanto, alla luce delle risultanze del referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco (e che così testualmente recita: “Mi urlava, da vicino, ripetutamente: vaffanculo, sei uno scarso di merda””), la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marco Crimi appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte per Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce