FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 521/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIGLIO USD GAR REBAUDENGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pasquale GIGLIO, e della società U.S.D. GAR RABAUDENGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE GIGLIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. G.A.R. Rebaudengo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Carrara 90” per la categoria Under 12 , tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l’impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta;

U.S.D. GAR RABAUDENGO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Pasquale GIGLIO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale GIGLIO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. GAR RABAUDENGO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale GIGLIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. GAR RABAUDENGO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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