FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 527/AA del 14/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LEVRATTO LASIO PICCARDO VALENZISE SICILIANO SCAPPATURA ASD MILLESIMO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros LEVRATTO, Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e della società ASD MILLESIMO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EROS LEVRATTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCA LASIO, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Eros Levratto, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCIANO PICCARDO, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Eros Levratto, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette TOMMASO VALENZISE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Argentina Arma, in violazione: - del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette; - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per le date 20.3.2024, 22.3.2024 e 25.3.2024 e senza addurre preventivamente alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

SIMONE SICILIANO, tecnico all’epoca dei fatti non tesserato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Tommaso Valenzise ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura hariportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ALESSANDRO SCAPPATURA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Taggia, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ASD MILLESIMO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Eros Levratto, Luca Lasio e Luciano Piccardo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e dal Sig. Eros LEVRATTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MILLESIMO CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Eros LEVRATTO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca LASIO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luciano PICCARDO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Tommaso VALENZISE, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone SICILIANO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di Competenza per il Sig. Alessandro SCAPPATURA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MILLESIMO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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