F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0134/CFA pubblicata il 28 Giugno 2024 (motivazioni) – PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. Pietro Bellomo

Decisione/0134/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0140/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0141/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero 140/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 04.06.2024, e numero141/CFA/2023-2024, proposto dal signor Pietro Bellomo in pari data;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia n. 471 TFT 29 del 28.05.2024.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 20/2023-2024, con cui il Presidente della Corte federale d’appello ha disposto - a norma dell’art. 103, comma 3, C.G.S. - la riunione dei procedimenti n. 140 e n. 141;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 27.06.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura Federale, l’Avv. Marco Sabato per la società A.S.D. Città di Gela e l’Avv. Nicola Paolini per il Sig. Pietro Bellomo, Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 233 del 12 dicembre 2023, il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Sicilia ha accolto il reclamo proposto dalla società S.S. Leonzio 1909 per la posizione irregolare del calciatore avversario signor Pietro Bellomo nell’incontro disputato con la società A.S.D. Città di Gela, nell’ambito del campionato di Eccellenza, e, per l’effetto, ha inflitto a quest’ultima la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e al giocatore una giornata di squalifica, ulteriore rispetto a quella inflitta con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11 aprile 2023, trasmettendo gli atti alla Procura federale per quanto di competenza.

La Procura federale ha avviato una indagine, acquisendo documentazione varia.

2. Con atto del 3 maggio 2024, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Giovanni Modica, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mazzarrone Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mazzarrone Calcio, consentito e comunque non impedito al calciatore signor Pietro Bellomo di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Mazzarrone Calcio, alla gara A.S.D. Mazzarrone Calcio - Jonica F.C del 16.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia;

- il signor Davide Settinieri, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Mazzarrone Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in occasione della gara A.S.D. Mazzarrone Calcio - A.S.D. Città di Gela del 16.4.2023 valevole per il campionato di Eccellenza, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Mazzarrone Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pietro Bellomo, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso al predetto incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia;

- il signor Maurizio Melfa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela, per rispondere:

a) della violazione dell’artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D Città di Gela, consentito e comunque non impedito al calciatore signor Pietro Bellomo di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Gela, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Eccellenza, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia: A.S.D. Città di Gela Paternò Calcio del 10.9.2023, Real Siracusa - A.S.D. Città di Gela del 16.9.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Misterbianco del 24.9.2023, A.S.D. Jonica F.C - A.S.D. Città di Gela dell’1.10.2023, A.S.D. Città di Gela - Enna Calcio S.C.S.D. dell’8.10.2023, A.S.R. Milazzo - A.S.D. Città di Gela del 15.10.2023, A.S.D. Città di Gela - U.S.D. Acquedolcese del 22.10.2023, F.C.D. Imesi Atl. Catania - A.S.D. Città di Gela del 29.10.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Modica Calcio del 5.11.2023, U.S.D. Messana 1966 - A.S.D. Città di Gela dell’11.11.2023 e A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Mazzarrone Calcio del 18.11.2023;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in occasione della gara A.S.D. Città di Gela - Paternò Calcio del 10.9.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Gela nella quale è indicato il nominativo del calciatore signor Pietro Bellomo, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso al predetto incontro, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia;

- il signor Luigi Alabiso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Gela, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in occasione della gara F.C.D. Imesi Atl. Catania - A.S.D. Città di Gela del 29.10.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Gela nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pietro Bellomo, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso al predetto incontro nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia;

- il signor Alessandro Grasso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Gela, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Gela nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Pietro Bellomo, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia: Real Siracusa - A.S.D. Città di Gela del 16.9.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Misterbianco del 24.9.2023, A.S.D. Jonica F.C - A.S.D. Città di Gela dell’1.10.2023, A.S.D. Città di Gela - Enna Calcio S.C.S.D. dell’8.10.2023, A.S.R. Milazzo - A.S.D. Città di Gela del 15.10.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Modica Calcio del 5.11.2023, U.S.D. Messana 1966 - A.S.D. Città di Gela dell’11.11.2023 e A.S.D. Città di Gela A.S.D. Mazzarrone Calcio del 18.11.2023;

- il signor Pietro Bellomo, calciatore tesserato per la società A.S.D. Mazzarrone Calcio nella stagione sportiva 2022-2023 e calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Gela nella stagione sportiva 2023-2024, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Mazzarrone Calcio, alla gara A.S.D. Mazzarrone Calcio - A.S.D. Jonica F.C. del 16.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Gela, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia: A.S.D. Città di Gela - Paternò Calcio del 10.9.2023, Real Siracusa A.S.D. Città di Gela del 16.9.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Misterbianco del 24.9.2023, A.S.D. Jonica F.C - A.S.D. Città di Gela dell’1.10.2023, A.S.D. Città di Gela - Enna Calcio S.C.S.D. dell’8.10.2023, A.S.R. Milazzo - A.S.D. Città di Gela del 15.10.2023, A.S.D. Città di Gela - U.S.D. Acquedolcese del 22.10.2023, F.C.D. Imesi Atl. Catania - A.S.D. Città di Gela del 29.10.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Modica Calcio del 5.11.2023, U.S.D. Messana 1966 - A.S.D. Città di Gela dell’11.11.2023, e A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Mazzarrone Calcio del 18.11.2023;

- la società A.S.D. Mazzarrone Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Giovanni Modica, Davide Settinieri e Pietro Bellomo (per quest’ultimo soltanto in relazione al rispettivo capo di incolpazione sub a), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.S.D. Città di Gela a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Maurizio Melfa, Luigi Alabiso, Alessandro Grasso e Pietro Bellomo (per quest’ultimo soltanto in relazione al rispettivo capo di incolpazione sub b) così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. Con la decisione in titolo, il Tribunale territoriale ha ritenuto accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti e inflitto le seguenti sanzioni:

- l’inibizione per 2 mesi a carico del presidente signor Giovanni Modica;

- l’inibizione per 7 mesi a carico del presidente signor Maurizio Melfa;

- l’inibizione per 1 mese a carico del signor Davide Settinieri;

- l’inibizione per 1 mese a carico del dirigente signor Luigi Alabiso;

- l’inibizione per 7 mesi a carico del dirigente signor Alessandro Grasso;

- la squalifica fino al giorno 8 novembre 2024 a carico del signor Pietro Bellomo;

- la sanzione dell'ammenda di 500,00 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025, a carico della società A.S.D. Mazzarrone Calcio;

- la sanzione dell'ammenda di 800,00 e 9 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023/2024, a carico della società A.S.D. Città di Gela;

4. Con il reclamo n. 140, la Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado con riferimento alla sanzione inflitta alla società A.S.D. Città di Gela, inferiore a quella richiesta (ammenda di 800,00 e 11 punti di penalizzazione in classifica). La mancata - e immotivata - irrogazione degli ulteriori 2 punti di penalizzazione e l’applicazione della penalizzazione in un campionato ormai concluso, priva di effetti concreti (la società scivolerebbe dal sesto all’undicesimo posto in classifica, mantenendo il diritto all’iscrizione nel medesimo campionato nella successiva stagione sportiva), renderebbero la sanzione priva dei necessari caratteri della effettività e dell’afflittività, previsti dall’art. 44, comma 5, C.G.S., e si porrebbero in contrasto con l’orientamento di questa Corte federale d’appello.

In definitiva, la Procura federale chiede a questa Corte di comminare alla società A.S.D. Città di Gela la sanzione di 11 punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato della stagione sportiva 2024-2025, oltre all’ammenda già irrogata con la sanzione gravata; ovvero, in subordine, di irrogare le diverse sanzioni ritenute giuste.

5. Con il reclamo n. 141, il signor Pietro Bellomo ha del pari impugnato la decisione di primo grado deducendo anzitutto l’omessa pronuncia sul motivo di difesa relativo al diniego di applicazione dell’art. 126 C.G.S. nonché, in subordine, alla possibilità di rimessione in termini per addivenire all’accordo con la Procura federale.

Il signor Bellomo ha insistito per la decisione sul motivo non preso in esame e, nel merito, ha chiesto:

(i) la declaratoria di non luogo a pro edere per essere ià st to valutato dal Giudice sportivo per i medesimi fatti e sanzionato con una giornata di squalifica (Comunicato ufficiale n. 233 del 12 dicembre 2023), ulteriore rispetto a quella comminata con il Comunicato ufficiale n. 385 dell’11 aprile 2023; la contestazione della Procura federale si scontrerebbe con il giudicato formatosi sul punto e il primo giudice sarebbe incorso nella violazione del principio del ne bis in idem;

(ii) in via subordinata, l’applicazione di una sanzione meno grave di quella inflitta, alla luce della sua assoluta buona fede, avendo egli ritenuto di aver già scontato la sanzione di una giornata di squalifica non scendendo in campo nella gara successiva, ma limitandosi a rispondere alla convocazione e a rimanere in panchina; sanzione che tenga conto delle due giornate di squalifica già scontate e da determinarsi, in ogni caso, a giornata di gara e non a tempo;

(iii) in via ulteriormente subordinata, la rimessione in termini per poter addivenire al c.d. patteggiamento ex art. 126 C.G.S.

6. Con decreto n. 20/2023-2024, adottato a norma dell’art. 103, comma 3, C.G.S., il Presidente della Corte federale d’appello ha disposto la riunione dei procedimenti n. 140 e n. 141 in quanto proposti avverso la medesima decisione.

7. In data 24 giugno 2024, il signor Bellomo ha depositato una memoria, che riepiloga i termini della questione e insiste nelle conclusioni già rassegnate.

In pari data si è costituita in giudizio la A.S.D. Città di Gela deducendo:

(i) l’inammissibilità del reclamo della Procura federale che introdurrebbe una domanda nuova, come tale appunto inammissibile a norma degli artt. 101, comma 3, e 115, comma 3, C.G.S., nella parte in cui chiede l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica nella stagione sportiva 2024-2025, laddove in primo grado - come attestato dal verbale di udienza - ne avrebbe chiesto l’applicazione nella stagione sportiva allora in corso;

(ii) l’infondatezza del reclamo nel merito, avendo la Procura federale disatteso i principi di diritto fissati da queste Sezioni unite con la decisione di n. 67/2022-2023;

(iii) il rifiuto della Procura federale di riscontrare la proposta di c.d. patteggiamento ex art. 126 C.G.S., che avrebbe potuto condurre a una sensibile riduzione delle sanzioni disciplinari successivamente irrogate.

8. All’udienza del 27 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, i reclami riuniti sono stati chiamati e, dopo la discussione delle parti, trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. In via preliminare, il Collegio osserva che la decisione del Tribunale territoriale è stata impugnata solo nella parte che riguarda la società A.S.D. Gela e il signor Bellomo. Nell’inerzia degli altri deferiti, la decisione è perciò divenuta irrevocabile nei confronti di questi ultimi a seguito dell’avvenuta formazione del giudicato interno.

10. Con il deferimento, la Procura federale ha rimproverato al calciatore Bellomo - come pure alle società di appartenenza pro tempore e ai rispettivi presidenti e dirigenti - di aver preso parte a 12 incontri, 1 nelle fila della A.S.D. Mazzarrone Calcio e 11 in quella della A.S.D. Città di Gela, pur non avendo scontato una precedente squalifica.

11. Come ricorda la Procura federale, il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022- 2023, n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024).

Nella decisione n. 67, che rappresenta il leading case in materia ed è stata resa all’esito di una dettagliata disamina della questione, le Sezioni unite hanno affermato il principio che “la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di 100,00, per ciascun incontro”.

A tale principio generale, tuttavia, le Sezioni unite hanno introdotto alcuni correttivi in quanto “la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative”.

Pertanto, alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, le Sezioni unite hanno ritenuto congruo che

“(i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30;

(ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove … la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso”.

12. Con riferimento al caso di specie, la responsabilità disciplinare non è esclusa né attenuata dalla circostanza che il giocatore non sia sceso in campo nell’incontro successivo alla squalifica, per essere stato comunque convocato e inserito nella distinta di gara, pur rimanendo seduto in panchina senza scendere in campo.

La giurisprudenza endo-federale, che si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non richiede che questi siano “effettivamente utilizzati”, come invece prescrive l’art. 10, comma 7, C.G.S. rispetto alla sanzione della perdita della gara. Ciò in coerenza con quanto prescrive l’art. 21, comma 2, secondo capoverso, C.G.S., e cioè che “…la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”.

Anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, dunque, è una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce (Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2023-2024).

Ed è irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità “non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione” (Corte fed. app., Sez. I, n. 7/2022-2023).

13. Applicando le coordinate che precedono, l’entità della sanzione inflitta in primo grado alla società A.S.D. Città di Gela (9 punti di penalizzazione in classifica per 11 gare), appare congrua e deve essere confermata.

14. Lo stesso è a dirsi per l’individuazione della stagione sportiva di riferimento.

Vero è che, sebbene la sanzione della penalizzazione di punteggio debba essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta, tuttavia l’art. 8, comma 1, lett. g), C.G.S., aggiunge che “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”.

Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera essenzialmente per garantire l’efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (Corte fed. app., Sez. un., n. 131/2023-2024; Corte fed. app., Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 19/2020-2021; Coll. garanzia sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (Corte fed. app., Sez. I, n. 73/2019-2020; Corte fed. app., Sez. IV, n. 56/2019-2020).

Tuttavia nel caso di specie - come si legge nel verbale di udienza del primo giudizio, prodotto dalla A.S.D. Città di Gela - la Procura federale in primo grado ha domandato che la richiesta penalizzazione di 11 punti in classifica fosse da scontarsi nella stagione sportiva 2023-2024.

Su tale premessa, deve ritenersi che solo per una svista la Procura federale ora si dolga del fatto che il Tribunale di prima istanza, nell’accogliere le sue richieste, abbia inflitto alla società una sanzione praticamente irrilevante e priva di concreta efficacia afflittiva.

15. In conclusione, il reclamo n. 140, proposto dalla Procura federale, va respinto.

16. Dal canto suo, il signor Bellomo - con il reclamo n. 141 - si duole in primo luogo della mancata adesione della Procura federale alla sua prospettazione di patteggiamento ex 126 C.G.S. e della mancata pronuncia del Tribunale territoriale sul relativo motivo di difesa.

In disparte il profilo processuale, che rimane assorbito in quello sostanziale, il motivo è infondato. Il reclamante sembra attribuirsi una sorta di diritto soggettivo alla determinazione consensuale della pena, con una interpretazione delle pertinenti disposizioni che non può essere condivisa.

Se si è ritenuto che sussista un obbligo deontologico della Procura federale di dare riscontro a una proposta di accordo per la riduzione della sanzione (obbligo la cui mancata osservanza, peraltro, non comporta nullità del deferimento), l’art. 126 C.G.S. non costringe in alcun modo l’Organo requirente ad accettare, formulare una controproposta o respingere motivatamente la proposta di accordo (Corte fed. app., Sez. I, n. 71/2021-2022). Viene in gioco, invece, una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento d screzionale della Procura federale, on il solo lim te ost tivo del comma 7 dell’art. 126; apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale.

Nel caso in questione, la Procura federale, sia pure nelle vie brevi, ha opposto un diniego alla proposta del calciatore (pag. 5 e pag. 14 del reclamo). E tanto basta per respingere la censura, come pure per dichiarare infondata la richiesta del reclamante di essere rimesso in termini per riproporla attraverso una regressione procedimentale che non trova alcun fondamento nelle norme e nel sistema della giustizia sportiva. Anche l’art. 127 C.G.S., che disciplina l’applicazione di sanzioni dopo il deferimento, prevede che l’accordo con la Procura federale intervenga prima dello svolgimento della prima udienza davanti al Tribunale federale.

17. Il reclamante chiede poi la declaratoria di improcedibilità sostenendo di essere già stato giudicato per i medesimi fatti dal Giudice sportivo territoriale.

L’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem da parte del Tribunale territoriale, che il calciatore formula, non merita però accoglimento.

È indiscutibile che tale principio rappresenti una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, C.G.S. - valgono anche per il processo sportivo. Si tratta però di determinarne correttamente i confini per evitarne una frettolosa applicazione.

Ora, secondo la costante giurisprudenza penale, ai fini della preclusione connessa al principio in discorso <<l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del nato [sic: da intendersi “reato”], da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta>> (da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2024, n. 18188; ivi riferimenti ulteriori).

Nell’ambito della giustizia sportiva, una decisione non recentissima, ma ampiamente articolata e di perdurante attualità, ha affermato che “assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, … non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda … sia enucleabile … e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione” (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente Corte fed. app., Sez. II, n. 76/2019-2020).

Nella fattispecie, il Giudice sportivo territoriale ha preso in esame il solo incontro contestato dalla società S.S. Leonzio 1999 e, accertata la violazione dell’art. 21, comma 2, C.G.S., ha applicato alla società A.S.D. Città di Gela la sanzione della perdita dell’incontro ex art. 10, comma 6, C.G.S. e al calciatore quella di una giornata di squalifica ex art. 21, comma 3, C.G.S., per non aver scontato la precedente squalifica nella gara di cui si trattava. E ciò ha fatto correttamente nei limiti della propria competenza, non potendo andare a incidere, quanto al resto, su questioni di competenza esclusiva del Tribunale federale (la partecipazione a precedenti incontri in costanza di squalifica), estranei al thema decidendum oggetto di quel giudizio (Corte fed. app., Sez. un., n. 101/2019-2020) anche perché riferiti a dati temporali diversi (Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2023, n. 35876).

Venendo in questione condotte materiali diverse (Corte fed. app., Sez. II, n. 76/2019-2020) ovvero differenti fatti storici (Corte fed. app., Sez. un., n. 132/2023-2024), rientranti nella competenza di altri Organi di giustizia federale, l’eccezione appare infondata e deve essere perciò respinta.

18. Quanto alla determinazione delle specie e della misura della sanzione, va considerato che il reclamante, pur non avendo scontato una precedente squalifica, ha preso parte a 12 incontri, 1 nelle fila della A.S.D. Mazzarrone Calcio e 11 in quella della A.S.D. Città di Gela.

Come detto, non rappresenta una scusante né una attenuante la sua pretesa buona fede, in quanto il tesserato ha l’onere di conoscere e osservare norme e criteri che regolano la sua attività sportiva.

La sanzione della squalifica che segue all’accertamento disciplinare va comunque determinata, in via ordinaria - secondo la giurisprudenza costante - a giornate e non a tempo.

La squalifica a tempo è evidentemente più afflittiva, in quanto, per tutta la sua durata, non consente di partecipare neppure ad altri incontri ufficiali diversi da quelli del torneo di riferimento. Essa deroga al principio di separazione (cioè omogeneità) delle sanzioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (Corte fed. app., Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte sport. app., Sez. III, n. 60/2019-2020; Corte sport. app., Sez. un., n. 27/2019-2020; Corte di giustizia federale, Sez., un., n. 107/20092010).

Dunque, la sanzione della squalifica a tempo determinato può applicarsi nei soli casi espressamente previsti (ad es. art. 38 C.G.S.).

In sintesi, avendo riguardo ai principi sanciti nella decisione n. 67/2022-2023 e più dettagliatamente esposti a proposito del reclamo n. 140, segue che:

- in linea di principio, la sanzione dovrebbe essere di 1 giornata di squalifica per ciascuna gara disputata in posizione irregolare;

- a questo criterio base si applica un doppio correttivo di equità: quando il numero delle gare considerate è superiore a 5 e quando non vi è coincidenza fra la stagione sportiva in cui è stato commesso l’illecito e quella in cui deve essere scontata la sanzione;

- nella specie, diversamente da quanto sollecita il reclamante, non si può tenere conto delle due giornate di squalifica asseritamente già scontate, che - come detto sopra - attengono a un tratto diverso della vicenda, successivo a quello qui preso in considerazione.

19. In applicazione dei parametri che precedono il Collegio, nel decidere sul reclamo n. 141, reputa congruo irrogare al signor Bellomo la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate effettive di gara, da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, in tal senso accogliendo parzialmente il reclamo e riformando la decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo numero 0140/CFA/2023-2024.

Accoglie in parte il reclamo numero 0141/CFA/2023-2024 e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Pietro Bellomo la sanzione della squalifica di 7 (sette) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva per il reclamo n. 0141/CFA/2023-2024.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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