F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN-SVE del 26 Giugno 2024 (motivazioni) – ASD Virtus Cupello / ASD Virtus Vasto Calcio – Reg. Prot. 33/TFN-SVE

Decisione/0041/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0033/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Marco Scarpati – Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Virtus Cupello (951471), contro la società ASD Virtus Vasto Calcio (911092) avverso la decisione della Commissione Premi FIGC relativa al premio di preparazione per il calciatore Nicola Sciascia (6872481), pubblicata sul C.U. 10/E del 23 maggio 2024, la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, presenti le parti, rilevato e accertato che alla data odierna non risulta né il versamento né tantomeno la richiesta di addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società ASD Virtus Cupello.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it