F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0263/TFN – SD del 26 Giugno 2024 (motivazioni) – Marco Paoloni – Reg. Prot. 245/TFN-SD

Decisione/0263/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0245/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29750/680pf2324/GC/GR/ff del 30 maggio 2024 nei confronti del sig. Marco Paoloni, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con pec del 10 gennaio 2024, il sig. Marco Odifreddi segnalava alla Procura Federale i comportamenti posti in essere dal tesserato Marco Paoloni nei confronti del figlio Stefano Odifreddi.

In particolare, il sig. Marco Odifreddi evidenziava la condotta poco trasparente del sig. Paoloni il quale, nonostante le somme di danaro incassate, ometteva di fornire notizie in merito ad alcune trattative in corso con una squadra di calcio riguardanti il figlio Stefano, asserendo l'esistenza di alcuni procedimenti disciplinari a carico del calciatore.

In ordine ai rapporti tra il figlio Stefano e il sig. Paoloni Marco, il sig. Marco Odifreddi, ripercorrendo temporalmente gli eventi, indicava la sottoscrizione di un mandato di rappresentanza tra Stefano Odifreddi e Marco Paoloni a settembre 2022. In particolare, dopo un provino che si era svolto a Civitavecchia, il sig. Paoloni prospettava la possibilità di un ingaggio in Svizzera con la società "WIL 1900".

Nei mesi successivi il sig. Marco Odifreddi inviava una pec di diffida a Marco Paoloni il quale replicava annunciando il suo imminente arrivo a Torino per sottoporre al calciatore Stefano Odifreddi la firma di due contratti. In particolare, il primo era riferibile all'ingaggio di Stefano Odifreddi da parte della società Svizzera "Will 1900" mentre il secondo riguardava una sponsorizzazione.

A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 31 gennaio 2024, al n. 680 pf 23-24.

All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti, la Procura Federale ha notificato, in data 19 aprile 2024, al sig. Marco Paoloni ed al sig. Stefano Odifreddi la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Il sig. Marco Paoloni non ha chiesto di essere sentito né ha presentato memorie, mentre il sig. Stefano Odifreddi ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con atto del 29 maggio 2024, la Procura Federale ha deferito il sig. Marco Paoloni , "all’epoca dei fatti tesserato come giocatore della società U.S.D. Allumiere e attualmente tesserato con la società A.S.D. Montalto, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, e dall’art. 17, comma 6 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC: - per aver sottoscritto con il calciatore Stefano Odifreddi, a far tempo dal settembre 2022 e sino al febbraio 2023, diversi contratti di mandato e rappresentanza con la corresponsione in suo favore di un compenso nonostante fosse sprovvisto di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti CONI/FIGC; - per aver fatto sottoscrivere in data 17 settembre 2022 e in data 10 novembre 2022 al calciatore Stefano Odifreddi falsi contratti di sponsorizzazione con NIKE RETAIL BV; - per aver fatto sottoscrivere in data 8 settembre 2023 al calciatore Stefano Odifreddi un falso contratto di lavoro con la società calcistica svizzera WIL 1900".

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 18 giugno 2024, non perveniva memoria dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 18 giugno 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale ha richiamato e successivamente illustrato il deferimento, e ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) a carico del Paoloni. Nessuno si è collegato per il Paoloni.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito.

Nella segnalazione già sopra evidenziata veniva, infatti, rappresentato che il sig. Paoloni faceva sottoscrivere un mandato di rappresentanza al sig. Stefano Odifreddi a settembre 2022, prospettando la possibilità di un ingaggio in Svizzera con la società "WIL 1900".

Gli approfondimenti istruttori esperiti dalla Procura Federale e, in particolare, le audizioni svolte, conducevano alla formulazione delle contestazioni di cui al deferimento in oggetto.

Veniva, infatti, accertato che in data 13 settembre 2022 il calciatore Stefano Odifreddi sottoscriveva con Marco Paoloni il primo di diversi "Contratti di Mandato" nel quale risulta, tra l'altro, testualmente trascritto:

"Art. 1 Conferimento del mandato (...) il mandante affida al mandatario il compito di negoziare per suo conto ed in suo nome la stipula del miglior contratto professionale con società calcistiche italiane e straniere”.

Nei mesi successivi, allo stesso modo e con le medesime condizioni, risultano sottoscritti ulteriori contratti di egual tenore. In data 10 febbraio 2023 risulta sottoscritto un "Accordo tra le parti" nel quale risulta trascritto: “in accordo, si comunica che, con la stipula contrattuale del mandato sportivo firmato ed approvato in data 10.02.2023 tra il sig. PAOLONI Marco ed il calciatore Odifreddi Stefano, che ha valore legale e ufficiale va a cancellare tutti i mandati sportivi sottoscritti antecedentemente (n. 4 mandati). Quindi l'unico riferimento contrattuale di ambito sportivo tra PAOLONI Marco e Odifreddi Stefano è quello sottoscritto e firmato con data 10.02.2023”.

La Procura Federale ha, inoltre, accertato che il sig. Paoloni, pur svolgendo di fatto attività “di intermediazione”, non fosse mai stato iscritto nel Registro Federale degli Agenti Sportivi.

Come è noto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del Regolamento Agenti sportivi, per lo svolgimento di qualsivoglia attività di intermediazione è necessaria l’iscrizione nel Registro Federale, condizionata peraltro al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 del Regolamento medesimo.

Le prove acquisite durante l’istruttoria convergono nel definire il Paoloni un intermediario, offrendo, con la sottoscrizione del mandato acquisito agli atti, un supporto professionale all’attività sportiva in ambito calcistico.

Sotto tale profilo, pertanto, risulta ampiamente provata la violazione disciplinare ascrittagli, avendo, di fatto, esercitato abusivamente l’attività di intermediazione.

La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale si realizza nel momento stesso in cui un soggetto assume l’assistenza del calciatore, senza che rilevi neanche l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice accordo verbale di consulenza tra le parti.

Nel caso di specie, peraltro, il deferito invitava il giovane atleta a sottoscrivere più contratti di mandato chiedendo il pagamento di alcune migliaia di euro (cui fa riferimento il sig. Stefano Odifreddi nel corso dell’audizione nonché il sig. Marco Odifreddi nella propria segnalazione).

Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio ritiene congrua la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica, che decorrerà dal termine della squalifica in corso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Marco Paoloni la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica, a decorrere dal termine della squalifica in corso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                            Carlo Sica

Angelo Venturini

 

Depositato in data 26 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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