F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0253/CSA pubblicata del 27 Giugno 2024 – Catania FC S.r.l.
Decisione/0253/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0343/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0343/CSA/2023-2024, proposto dalla società Catania FC S.r.l. in data 07.06.2024;
Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 102 del 05.06.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.06.2024, il dott. Sebastiano Zafarana e udito il Dott. David Piperno per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Catania FC S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta alla propria calciatrice Giada Papaleo dal Giudice Sportivo presso la LND – Dipartimento Calcio Femminile (Com. Uff. n. 102 del 05.06.2024) in relazione alla gara Montespaccato S.R.L – Catania FC Srl del 2 Giugno 2024, valida per il Campionato Serie C Femminile - Girone C e terminata con il risultato di 3-0.
Nel rapporto arbitrale, il Direttore di gara ha refertato che al minuto 32’ del 2T la suddetta calciatrice veniva espulsa con la seguente motivazione: “Proferisce al direttore di gara le seguenti parole: che cazzo vedi?! Vaffanculo va”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice Papaleo Giada per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) CGS”.
La società Catania FC ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dalla sua tesserata nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene che la ricostruzione dei fatti per come riportata nel rapporto arbitrale sarebbe viziata da una erronea percezione dell’accaduto.
Sostiene, in sintesi, che “la calciatrice Papaleo, infatti, nervosa ed amareggiata per il risultato del match, recriminava ad alta voce con sé stessa (giammai volendo offendere il Direttore di Gara) e pronunciava semplicemente, la seguente testuale affermazione: “cosa vedi??!!” e ponendosi di spalle al direttore di gara, urlava ad alta voce con sé stessa “Vaffanculo”.
In definitiva, a parere della reclamante, il comportamento tenuto dalla propria tesserata si connoterebbe come una recriminazione verso sé stessa, senz’altro inopportuna, ma senza nessuna volontà di offesa o critica verso il Direttore di gara.
La società ha pertanto chiesto, in via principale la riduzione della squalifica inflitta alla propria tesserata Giada Papaleo a due giornate effettive di gara; in subordine, la riduzione nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 14 giugno 2024 il reclamo, udito il Dott. David Piperno per la reclamante, è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
La Corte, infatti, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la ricostruzione dei fatti offerta a confutazione dalla reclamante sia inconferente ai fini del decidere.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
Orbene, nel caso in esame va rilevato che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa, sicché il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.
Per quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile, non avendo di converso la reclamante invocato specifiche circostanze attenuanti, tale non essendo lo stato d’animo della tesserata “nervosa ed amareggiata per il risultato del match”.
Ne consegue che le domande (principale e subordinata) proposte dalla reclamante non possono essere accolte e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società FC Catania S.r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce