FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 530/AA del 18/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PATRIARCA CASCARINI ASD LITTORIANA FUTSAL C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 727 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Silviano CASCARINI, Lorenzo PATRIARCA, e della società A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIANO CASCARINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Littoriana Futsal C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, let. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere, nella stagione sportiva 2023-2024, quantomeno dal 14.1.2024 a tutto il 24.3.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Littoriana Futsal C5, partecipante al campionato di Calcio a 5 Nazionale Femminile serie B Girone B, al sig. Lorenzo Patriarca, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LORENZO PATRIARCA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Littoriana Futsal C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2023-2024, quantomeno dal 14.1.2024 a tutto il 24.3.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Littoriana Futsal C5, partecipante al campionato di Calcio a 5 Nazionale Femminile serie B Girone B, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di rituale convocazione per i giorni 8 e 12 aprile 2024, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Silviano CASCARINI e Lorenzo PATRIARCA;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Silviano CASCARINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5 e Lorenzo PATRIARCA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Silviano CASCARINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo PATRIARCA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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